CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 168 CdS
Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

(Vedi art. 168 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 364, art. 365, art. 366, art. 367, art. 368, art. 369 e art. 370 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
   2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti.
   3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
   4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire.
   4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica.
   5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche.
   6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:
      a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;
      b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.
   7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
   8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046,00 a euro 8.186,00.
   8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414,00 a euro 1.665,00. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente.
   9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414,00 a euro 1.665,00.
   9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00.
   10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167 comma 9.

 

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OSSERVAZIONI

* L'Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), o altre norme ad esso collegate, non prevede marchi di omologazione del pannello di colore arancione indicante pericolo che, a parte le caratteristiche di dimensioni, colore e rifrangenza purché non si distacchi "... dal suo sostegno nel caso sia avviluppato da un incendio per un periodo di 15 minuti. Esso deve restare apposto indipendentemente dall'orientamento del veicolo o del carro" (5.3.2.2.1) e che "Il numero di identificazione del pericolo e il Numero ONU devono essere indelebili e devono rimanere leggibili fino a 15 minuti dopo l’avvolgimento nelle fiamme. I numeri e le lettere intercambiabili sui pannelli indicativi del numero di identificazione del pericolo e del Numero ONU devono rimanere al loro posto durante il trasporto e qualunque sia l'orientamento del carro o del veicolo" (5.3.2.2.2).
* Genericamente, nel rilevamento della massa dei veicoli a motore (effettuato con gli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge oppure effettuato con gli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) si applica rispettivamente una riduzione pari al 5% o al 10% del valore misurato (art. 167 del C.d.S.).
 Nel trasporto su strada dei materiali pericolosi (ADR), invece, non si applica alcuna tolleranza di sovraccarico accertato.
* Alla luce della normativa che prevede la presenza della dicitura "cisterna per il trasporto di liquidi alimentari in regime di temperatura controllata" riportata sulla carta di circolazione di veicolo per trasporto specifico con cisterna isotermica (con attestato A.T.P. nazionale od internazionale) permanentemente installata per il trasporto di liquidi alimentari o la presenza della dicitura "cisterna per il trasporto di liquidi alimentari" riportata sulla carta di circolazione di veicolo per trasporto specifico con cisterna non isotermica (senza alcun attestato A.T.P.) permanentemente installata per il trasporto di liquidi alimentari, è logico pensare che non è consentito il trasporto di liquidi alimentari in cisterne adibite al trasporto di sostanze pericolose, anche se opportunamente bonificate.
* Le istruzioni scritte detenute dal conducente previste dall'Accordo ADR devono trovarsi a portata di mano all'interno della cabina dell'equipaggio del veicolo, devono essere redatte in una o più lingue in modo tale che ogni membro sia in grado di comprendere e devono corrispondere, per forma e contenuto, al modello di quattro pagine non necessariamente plastificate (in quanto non espressamente previsto).
*Un veicolo attrezzato con incastellatura adibito al trasporto specifico di bombole GPL ad uso domestico ed immatricolato per trasporto specifico uso proprio, classificato come un trasporto in colli, non rientra tra i veicoli rispondenti alle caratteristiche previste dall'ADR e per circolare non necessita del certificato "barrato rosa".
* In caso di differenti precetti stabiliti da diverse norme dell’Accordo ADR, si contesta una singola violazione per ogni precetto violato.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* La violazione per il superamento della percentuale massima consentita di riempimento della cisterna (ADR) ricade esclusivamente sull'addetto a tale funzione, ovvero del "riempitore", sempre che non si accerti che il trasportatore, ovvero il conducente, non sia a conoscenza di tale eccedenza (desumibile, ad esempio, dal documento di trasporto o dalla scheda di sicurezza della merce).
In caso di accertata violazione, resta comunque a carico del trasportatore, ovvero del conducente, l'adozione delle misure correttive atte a regolarizzare il carico prima della prosecuzione del viaggio.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 43390 del 15/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 83, 88 e 168 del Codice della Strada e art. 678 c.p. - Materiali esplodenti - Trasporto - Mancanza di autorizzazione prefettizia - Modalità di calcolo del peso - Il limite fissato per gli artifici e riferito al peso lordo, escluso l'imballaggio, e non al principio attivo in essi contenuto; pertanto gli artifici devono essere pesati complessivamente, senza che sia necessario calcolare il peso della polvere esplosiva che essi contengono, e la marchiatura CE non muta la categoria dell'esplodente ne’ indice sulla necessità dell'autorizzazione per il trasporto.

 

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