CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 136 CdS
Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana (2) senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità (1). La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sè stante.
   2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128.
   3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.
   4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

 

(1) Consulta l'elenco aggiornato dei Paesi extra UE le cui patenti sono attualmente convertibili o la cui conversione è attualmente sospesa.
(2) Generalmente, gli accordi tra l'Italia e altri Stati extra UE o extra SEE in materia di conversioni di patenti di guida non prevedono anche il riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali come, ad esempio, la CQC.

 

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OSSERVAZIONI

* Alla luce delle recenti disposizioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0031762 del 24/10/2023 (Conversioni patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo i cui titolari sono residenti in Italia da più di quattro anni) richiamata espressamente dalla successiva Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0032944 del 03/11/2023 (che abroga eventuali disposizioni contenute in precedenti Circolari della scrivente Direzione in contrasto con quelle definite nella predetta Circolare del 24/10/2023), "il titolare di una patente di guida extracomunitaria sia residente in Italia da un periodo superiore a quattro anni, non può più essere considerato - come in passato- da codesti UMC, un motivo ostativo per la conversione della patente stessa, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto nel testo dello specifico Accordo, tra l'Italia e il Paese che ha emesso la patente da convertire". Nei casi sopra riportati, negli Accordi "... è prevista la convertibilità della patente solo entro i primi quattro anni dallo stabilimento della residenza in Italia".
 Per completezza, è doveroso precisare che "...in caso contrario la domanda di conversione dovrà essere respinta poiché non rispetta le disposizioni contenute nello specifico Accordo vigente. Anche in questa fattispecie, quindi, non dovrà essere posta in essere alcuna ulteriore procedura (non è prevista né la revisione patente, né l'esperimento pratico di guida)".
* Se durante un controllo del documento di guida ottenuto per conversione dell'originaria patente di guida rilasciata all'estero a cittadino straniero emergesse che nel campo dedicato al luogo di nascita è riportato la sua nazione di provenienza, a carico dello stesso non sarebbe addebitabile alcuna violazione, in base a quanto riportato nel testo della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 28819/23.3.5 del 19/09/2019 (Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B) secondo la quale, per il caso sopra esposto, "... sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti".
* Il cittadino ucraino in possesso di patente di guida rilasciata nel suo Paese e del permesso soggiorno in corso di validità rilasciato per protezione temporanea, può fare richiesta di conversione del proprio documento di guida o, se non in possesso di quest'ultimo, può conseguire la patente di guida italiana, purchè in possesso dei requisiti prescritti.
Il cittadino UE o extra UE che rientra nel suo Paese di origine provvedendo alla sua cancellazione dai registri dell'anagrafe interrompe, di fatto, la continuità della residenza in Italia. Per tale motivo, in caso di suo successivo rientro in Italia, i termini per l'eventuale conversione della patente del suo Paese di provenienza parte dalla data della nuova acquisizione della residenza in Italia.
Attualmente, in forza all'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni, e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S. (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1992 del 27/02/2023).
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".
* Per procedere, quando possibile, alla conversione di una patente rilasciata da uno stato estero, è necessario che non sussistano provvedimenti ostativi quale, ad esempio, l'inibizione alla guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1992 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 136 del Codice della Strada - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato extra UE - Provvisorietà della patente marocchina - Revisione - In tema di conversione di patente di guida rilasciata dal Regno del Marocco, secondo l'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 1228 del 16/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 135 e 136 del Codice della Strada e artt. 477 e 482 c.p. - Circolazione e conversione di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo - Contraffazione - Reato di falsità materiale commessa dal privato - La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 24123 del 22/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 136 del Codice della Strada - Artt. 477 e 482 c.p. - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato extra UE - Sospetto di patente originaria falsa - Di fronte ad un dato dimostrativo, quale l'attestazione del Consolato di origine circa il possesso di patente del paese di provenienza, è necessario che siano adeguatamente motivate le ragioni del sospetto di falsità della patente di guida estera sottoposta a sequestro dopo essere stata oggetto di conversione in patente italiana.

 

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