CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli

 

Articolo 88 CdS
Servizio di trasporto di cose per conto terzi

(Vedi art. 88 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
   2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
   3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Nel corso del controllo in strada, la momentanea mancanza a bordo della documentazione attestante la dipendenza del​ ​conducente​ ​presso l'impresa di​ ​trasporto di cose per​ ​conto​ ​terzi costituisce, come noto, violazione al disposto contenuto nell'art. 12, comma 5 del Decreto Legislativo n. 286/2005 a carico del conducente. L'accertamento in remoto di una qualsiasi violazione a carico di un conducente impegnato in un trasporto di cose per​ ​conto​ ​terzi che, per completezza preveda il controllo della documentazione attestante la dipendenza del​ ​conducente​ ​presso l'impresa, prevede l'invito alla richiesta di esibizione della documentazione non più al​ ​conducente,​ ​ma all'impresa da cui esso dipende. L'inottemperanza a detto invito non prevede la contestazione al disposto contenuto nell'art. 180, comma 8 del C.d.S. in quanto finalizzata al solo eventuale accertamento delle violazioni del C.d.S..
* In tema di noleggio di veicoli che effettuano trasporto professionale di merci e persone, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che è stata implementata, nell’archivio nazionale dei veicoli, la funzione di registrazione dei rimorchi e dei semirimorchi noleggiati. A tale proposito, lo stesso Ministero ha precisato che il termine utile per l'inserimento nell’applicativo REN-noleggi - inizialmente fissato al 15/01/2024 - è slittato al 15 luglio 2024 e che, in ogni caso, la mancata registrazione non comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli Organi di Polizia, e la ricevuta dell’avvenuta registrazione all’applicativo non sostituisce il contratto di noleggio che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo (Circolare del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000001729.U/2024).
* Al conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci e passeggeri è comprovato dall'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95" o dalla carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95" (art. 22, comma 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) che ha recepito la direttiva 2003/59/CE.
* L'art. 186-bis, comma 1 del C.d.S. opera una dettagliata descrizione della tipologia di conducenti neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose a cui applicare la norma. Tra questi (lett. c)) sono ricompresi anche coloro che conducono veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi di m.c.p.c. inferiore a 3,5 t., anche se titolari di patente di cat. B e sprovvisti di C.Q.C. come, ad esempio, i corrieri espresso.
 Lo stesso art. 186-bis, comma 1, lett. d) del C.d.S. sembra operare un discorso diverso per i conducenti di autoveicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ai quali si applicano le norme dell'art. 186-bis solo se i veicoli hanno "massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t"; in caso contrario trova applicazione l'art. 186 dello stesso C.d.S..
* Alla luce di quanto riportato dall'art. 2, punto 1) del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio: "«professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;", una qualsiasi ditta di autotrasporto, anche se intestataria solo di trattori stradali ed in regola con l'iscrizione all'albo ed al REN, può immatricolare un rimorchio.
* L'esibizione, da parte del conducente di trasporto internazionale area Euro, di lettera di vettura internazionale incompleta e di un DDT riportante i dati minimi richiesti dalla normativa CMR non costituisce violazione del disposto contenuto nell'art. 46-ter (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali) della legge 6 giugno 1974, n. 298 alla luce del fatto che il comma 2 del citato articolo recita testualmente che "La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali".
* Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui all'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni (art. 7, comma 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002.
 In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente (art. 15, comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
    a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
    b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
    c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica.
 Detta qualificazione consistente nel possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) da parte dei cittadini italiani e dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o nel possesso dell'attestato del conducente da parte dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* La circolazione su strada delle macchine operatrici che, "In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione" (art. 58, comma 1, periodo 2 del C.d.S.), anche con agganciato un rimorchio, è ammessa a condizione che sia finalizzata unicamente al trasporto di beni strumentali e/o di materiali connessi all'attività di cantiere, escludendo il trasporto di altri beni per conto proprio o di terzi.
* L'art. 122, comma 2 del C.d.S. consente all'aspirante, in possesso della prescritta autorizzazione, di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima (purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore) senza fare alcuna distinzione rispetto alla classificazione del veicolo.
 Nel caso di autocarri, il veicolo non deve effettuare attività di trasporto merce.
* Alla luce della definizione contenuta nell'art. 54, comma 1, lett. d) del C.d.S., gli autocarri - a prescindere se intestati a persona fisica o giuridica e se immatricolato ad uso proprio o di terzi - sono "veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse"; per tale motivo il trasporto di persone diverse dal conducente a bordo dello stesso che non sono attinenti all'uso o al trasporto dei materiali trasportati o da trasportare è sanzionato dall'art. 82, commi 8 e 10 del C.d.S. e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.
* Il recente DLG n. 27 del 2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 in materia di distacco), che modifica ed integra il Decreto Legislativo n. 136 del 2016, presenta una evidente contraddizione per quanto riguarda i proventi delle sanzioni derivanti dalle contestazioni contenute nella norma, in quanto l'art. 12-septies (sanzioni), comma 9 del citato Decreto Legislativo recita testualmente che "I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.", mentre l'art. 12-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie), comma 1 del medesimo Decreto Legislativo recita testualmente che "All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
* La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/STRAD/1/39969.U/2022 del 30.11.2022 (Validità delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci dell'anno 2022), sulla base di quanto affermato  dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - n. 17139 del 16.11.2022 (Validità delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci dell'anno 2022) comunica che "le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci relative all'anno 2022 (...) hanno validità sino alla mezzanotte del 31 gennaio 2023 per tutti i Paesi ad eccezione di Israele, Kyrgyzstan e Svizzera per i quali le autorizzazioni 2022 scadranno alla mezzanotte del 31 dicembre 2022.".
* L'accesso al mercato per imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi è necessaria l'acquisizione di almeno un autocarro o di un trattore ed un semirimorchio, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.
* L'autista di un autotreno, dipendente dell'azienda, inquadrato con la qualifica di "operaio generico" che svolge la mansione di autista per un periodo superiore a 3 mesi deve essere inquadrato ad un livello superiore (quello di autista).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 32166 del 20/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Trasporto internazionale su strada - Responsabilità contrattuale del vettore - Presupposti - In tema di trasporto internazionale su strada, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia considerata, dalla legge dello Stato del giudice adito, equivalente al dolo; poiché in tema di responsabilità contrattuale le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del medesimo o dei suoi dipendenti o preposti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 29354 del 23/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 5, 79, 85, 87 e 88 del Codice della Strada - Accise sul gasolio commerciale per autotrasporto - Istanze di rimborso - Rigetto del godimento delle agevolazioni fiscali - Classe euro del veicolo - Legittimo il diniego dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio commerciale per autotrasporto per i veicoli Euro 2, anche se dotati di filtri antiparticolato (FAP), in quanto tali esclusi dall'agevolazione ai sensi della normativa nazionale ed alla luce di quella comunitaria che attribuisce agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota di accisa ridotta nei limiti di quanto dalla stessa previsto e non obbligando lo Stato italiano ad estendere il regime agevolativo indiscriminatamente a tutti i veicoli compresi quelli che, senza un supporto quale il FAP, dovrebbero essere interdetti dalla circolazione proprio in virtù dei principi fissati in materia antinquinamento dalla stessa CE.

.Corte di giustizia Unione Europea, Sezione VII, sentenza numero C-246/22 del 14/09/2023
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Trasporto di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico di merci - Trasporto combinato - Il trasporto su strada di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico di merci rientra nella nozione di "trasporto combinato" e, ai sensi di tale articolo, sicché esso beneficia del regime liberalizzato previsto per i tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante di un trasporto combinato e, ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni relative al cabotaggio previste dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5282 del 20/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Trasporto di merci internazionale - Vendita con spedizione - Furto merci - Risarcimento - In tema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 43390 del 15/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 83, 88 e 168 del Codice della Strada e art. 678 c.p. - Materiali esplodenti - Trasporto - Mancanza di autorizzazione prefettizia - Modalità di calcolo del peso - Il limite fissato per gli artifici e riferito al peso lordo, escluso l'imballaggio, e non al principio attivo in essi contenuto; pertanto gli artifici devono essere pesati complessivamente, senza che sia necessario calcolare il peso della polvere esplosiva che essi contengono, e la marchiatura CE non muta la categoria dell'esplodente ne’ indice sulla necessità dell'autorizzazione per il trasporto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 34397 del 19/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Gestione rifiuti - Deposito temporaneo - Terzo affidatario - Il deposito temporaneo, preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre, ancorché affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avvenire sempre e solo all'interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi e non può assolutamente, al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio, essere realizzato da un terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito medesimo sono prodotti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 23843 del 01/08/2022
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Trasporto di animali vivi - Condizioni di intrasportabilità dell'animale - Accertamenti e competenze - La condotta illecita del trasportatore che trasporta animali vivi in violazione dei requisiti di idoneità dettati dalla normativa in vigore non si esaurisce affatto con il carico dell'animale inidoneo sul mezzo di trasporto, ma ricomprende l'intero suo trasferimento da un luogo all'altro in quanto la stessa normativa mira ad evitare che possano essere avviati alla macellazione animali malati o comunque in condizioni di salute non idonea, e ciò ad evidente tutela non soltanto del benessere dell'animale stesso, ma anche della salute umana. Appare quindi coerente il fatto che le condizioni dell'animale siano verificate non soltanto al carico sul mezzo, ma soprattutto all'atto del suo scarico, poiché è questo il momento che conclude il trasporto della bestia, la quale poi, dopo la sua verifica di idoneità, viene avviata alla macellazione e che la violazione della norma deve ritenersi integrata nel luogo in cui avviene l'accertamento della inidoneità dell'animale ad essere trasportato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24136 del 23/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Artt. 624 e 646 c.p. - Servizio di trasporto di cose per conto terzi - Furto e appropriazione indebita - Integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del dipendente di un vettore impiegato nel trasporto di cose per conto terzi che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il servizio di trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa stessa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 19748 del 20/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 88 del Codice della Strada e art. 259 del D.Lgs. 156 del 2006, n. 152 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi - Formulario di identificazione dei rifiuti incompleto - Chi effettua il trasporto di rifiuti deve indicare, all'atto della partenza come all'arrivo, nell'apposito formulario, la quantità degli stessi; la mancata indicazione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa e rispondono del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione dell'illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perchè esso sia trasferito altrove.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 14860 del 11/05/2022
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada e art. 46 Legge n. 298 del 1974 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi - Licenza comunitaria per il trasporto di merci - Indisponibilità documentazione a bordo del veicolo - Perché il trasporto di merci su strada sia considerato in difetto di autorizzazione è necessario che il trasporto di merci sia effettuato da soggetto che non sia titolare della necessaria autorizzazione in quanto mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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