Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione sesta, sentenza n. 6570 del 20 dicembre 2012

 

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza numero 6570 del 20/12/2012
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Natura del provvedimento - L'applicazione della misura amministrativa della revisione della patente di guida, di natura cautelare, ai fini del controllo della persistenza del requisito dell'idoneità tecnica alla guida, è giustificata anche per un semplice dubbio sulla persistenza del requisito medesimo e viene disposta nell'interesse generale della sicurezza della circolazione stradale, in relazione a qualsiasi comportamento irregolare che possa originare dubbi circa l'idoneità tecnica del conducente alla guida di veicoli a motore, indipendentemente dalla responsabilità penale in ordine alla causazione di sinistri o alla commissione d'infrazioni, in presenza di concreti elementi di giudizio capaci di far dubitare della sua idoneità tecnica alla guida, per la necessità di evitare che il titolare di patente continui a circolare pericolosamente e senza alcuna prudenziale cautela.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso r.g.a.n. 10093/2008, proposto da

- L. F., rappresentato e difeso dagli avv.ti L. M. M. e D. C., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Le. Gn., in Roma, via (OMISSIS);

contro

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (U.p.m.c.t.c.) di Venezia, in persona del dirigente in carica, n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sezione III, n. 02201/2008, resa tra le parti e concernente la revisione della patente di guida di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale con esito letale.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, con tutti gli atti e documenti di causa.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, l'avv. Le. Gn., per delega degli avv.ti L. M. M. e D. C., e l'avvocato dello Stato Va.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Con provvedimento 10 dicembre 2004 il direttore dell'Ufficio provinciale di Venezia della motorizzazione civile disponeva la revisione della patente di guida di F. L., "mediante nuovo esame di idoneità tecnica", e ciò "visto il rapporto n. 72-5-4 del 5 giugno 2004 del Comando Carabinieri di Do., secondo cui (il L.), il giorno 28 maggio 2004, alla guida di un autocarro, giunto ad intersezione, a causa della velocità non controllata, entrava in collisione con veicolo che aveva già iniziato la manovra di svolta a sinistra"; appurato che i Carabinieri avevano contestato al L. l'eccesso di velocità "rilevando che la stessa era pari a 72 km./h. (decurtata della tolleranza legale) di fronte ad un limite di 50 km./h.; "constatato che non sono stati forniti elementi concreti per ritenere non fondati gli accertamenti dei Carabinieri in merito all'eccesso di velocità, in occasione del sinistro stradale", e che l'obbligo di moderare la velocità sussisteva "non soltanto in presenza di uno specifico segnale ma anche in riferimento all'esistenza di una intersezione"; e considerato, inoltre, che tale condotta aveva fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti d'idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.

B) Il L. ricorreva gerarchicamente al Ministro dei trasporti, per l'ingiustizia e l'illegittimità della disposta revisione: con d.d.g. 18 febbraio 2005 il ricorso gerarchico veniva respinto.

A sostegno della decisione negativa l'autorità centrale, dopo avere precisato che l'incidente stradale aveva avuto esito mortale, aveva sottolineato che:

- dal verbale dei Carabinieri risultava che l'originario ricorrente, alla guida di un autocarro di ragguardevoli dimensioni, in una strada urbana con diritto di precedenza, in corrispondenza di un'intersezione e procedendo a velocità superiore al limite prescritto, era entrato in collisione con un'autovettura che, provenendo da una strada alla sua destra e con segnale di stop, aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra;

- in rapporto al fatto che il Prefetto di Venezia aveva ritenuto di non adottare alcun provvedimento di sospensione cautelare della patente, non essendo emersi subito fondati elementi di evidente responsabilità, i presupposti e le finalità del provvedimento di sospensione della patente sarebbero diversi da quelli fondanti il provvedimento di revisione, finalizzato soltanto alla verifica del possesso dei requisiti d'idoneità tecnica alla guida, in un'ottica di sicurezza del traffico e di tutela della pubblica incolumità;

- l'aver proceduto, in centro abitato ed in prossimità d'intersezione stradale, a velocità superiore al limite consentito avrebbe costituito un comportamento espressivo di una condotta di guida ragionevolmente denotante un'insufficiente conoscenza delle norme del codice stradale;

- l'eventuale concorso di altri conducenti, nel dar luogo all'incidente stradale occorso al L., non avrebbe escluso l'applicabilità del suddetto art. 128 Cod. strad. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

- infine, la facoltà discrezionale della p.a., di cui al art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, avrebbe dovuto esercitarsi nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale, in rapporto a qualsiasi comportamento ingenerante dubbi sulla persistenza, nel conducente, dei prescritti requisiti d'idoneità alla guida.

C) Donde il ricorso proposto dal L. per violazione dell'art. 128, D.Lgs. n. 285 del 1992 ed eccesso di potere per erroneo presupposto, carenza istruttoria e vizio di motivazione.

La domanda cautelare veniva accolta, essendo apparse attendibili le censure del ricorrente, in relazione alle modalità di svolgimento del sinistro.

L'amministrazione si costituiva con la difesa erariale, evidenziando in particolare che il veicolo guidato dal L. aveva superato di ben 22 km/h., ed in pieno centro abitato, il limite di velocità di 50 km/h. e che, ai fini della revisione della patente di guida, non sarebbe stato necessario niente di più del semplice dubbio, trattandosi di una misura cautelare diretta a garantire la sicurezza della circolazione, in presenza di fatti idonei a pregiudicarla.

Nel merito, in prima istanza il gravame veniva respinto (cessando gli effetti dell'accordata sospensiva), con sentenza prontamente impugnata dall'interessato L., che riproponeva le doglianze sostanzialmente già dedotte in prime cure, insistendo per la riforma della gravata pronuncia.

Il Ministero appellato si costituiva in giudizio e resisteva al gravame.

In appello il danno derivato dall'impugnata sentenza non appariva grave né irreparabile, in quanto la revisione della patente di guida, disposta nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale, comporterebbe solo la verifica dell'idoneità tecnica del titolare e non l'immediata sospensione o revoca della patente, per cui l'istanza cautelare veniva respinta con ordinanza di questa sezione VI n. 324/2009).

D) Richiesto di trasmettere il fascicolo di primo grado, il Tribunale amministrativo per il Veneto rispondeva (con nota 12 gennaio 2009) che il medesimo si era danneggiato in occasione della mareggiata del 1 dicembre 2008 ed era stato affidato ad una ditta specializzata per un possibile recupero, per cui allo stato, non risultava disponibile, salvo successivo inoltro.

Con sentenza penale n. 81/2009 il Tribunale di Venezia - sezione staccata di Do., assolveva il L. dagli addebiti penali, ritenendo che il fatto non costituisse reato, non avendo il conducente dell'autovettura investita rispettato lo stop né dato la dovuta precedenza, per cui l'attuale appellante si sarebbe trovato di fronte ad una situazione di emergenza nel giro di circa un secondo e non avrebbe, comunque, potuto frenare abbastanza rapidamente da scongiurare quanto purtroppo avvenuto (come da perizie d'ufficio e di parte in atti).

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) L'appello, proposto per violazione del cit. art. 128 Cod. strad. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), vizio di motivazione ed errore di giudizio (per l'asseritamente non provato nesso di causalità tra la velocità dell'autocarro ed il sinistro occorso, non potendo un'unica infrazione - sia pure grave - giustificare la disposta revisione della patente: cfr. Cons. Stato, VI, sent. n. 6013/2006 e sent. n. 5225/2006) è infondato e va respinto, in assenza di motivi per disattendere le condivisibili statuizioni del primo giudice.

L'art. 128 Cod. strad. (revisione della patente di guida) dispone che gli Uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché il Prefetto, nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame d'idoneità i titolari di patente di guida, ove sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità è comunicato ai competenti Uffici provinciali della Direzione generale della m.c.t.c. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

II) In via preliminare, il Tribunale amministrativo del Veneto condivisibilmente ha osservato che l'applicazione della misura amministrativa della revisione della patente di guida, prevista dall'art. 128, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ai fini del controllo della persistenza del requisito dell'idoneità tecnica alla guida, è giustificata anche per un semplice dubbio sulla persistenza del requisito medesimo, dubbio nella specie legittimamente conseguente a un fatto commesso dal L. alla guida dell'autoveicolo (cagionando un sinistro con esito mortale): la revisione (di natura cautelare) viene disposta nell'interesse generale della sicurezza della circolazione stradale, in relazione a qualsiasi comportamento irregolare che possa originare dubbi circa l'idoneità tecnica del conducente alla guida di veicoli a motore: donde la sua possibile adozione indipendentemente dalla responsabilità penale (anche se, come nella specie, esclusa: v. sentenza n. 81/2009 del Tribunale di Venezia, citata nella narrativa in fatto) dell'interessato in ordine alla causazione di sinistri o alla commissione d'infrazioni, in presenza di concreti elementi di giudizio capaci di far dubitare della sua idoneità tecnica alla guida, per la necessità di evitare che il titolare di patente continui a circolare pericolosamente e senza alcuna prudenziale cautela. Si tratta di un giudizio riservato all'Amministrazione, di cui qui non emergono elementi di irragionevolezza o distorsione.

III) Nella specie, ed a tutto concedere, a nulla del resto poteva valere la circostanza dell'intervenuta assoluzione in sede penale perché il fatto non costituisce reato (ben potendo una condotta penalmente lecita essere, comunque, sufficiente ad integrare un comportamento sanzionabile in sede amministrativa), avuto riguardo al fatto che il limite di velocità di 50 km./h (limite massimo ed insuperabile ma non ostativo al possibile - ove necessario - rispetto di un limite ancora inferiore, in rapporto alle specifiche condizioni di tempo e luogo) era stato superato di ben 22 km./h in centro abitato e tenuto conto anche delle caratteristiche della strada (non larga), delle notevoli dimensioni dell'autocarro in questione (v. le foto in atti) e, in ogni caso, dell'obbligo di regolare la velocità del mezzo particolarmente in prossimità delle intersezioni, in modo tale da poter arrestare il veicolo in totale sicurezza nel caso d'imprevisti, per cui ragionevolmente non appariva illogico, sproporzionato o inadeguato, in rapporto al fine primario sotteso al art. 128 Cod. strad. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'aver disposto il riesame delle condizioni d'idoneità tecnica del L. alla guida.

Non appare dunque, nemmeno in fatto, una sproporzione tra l'accadimento e la misura adottata.

IV) Il fatto che la revisione fosse stata disposta in conseguenza di una sola infrazione non avrebbe potuto impedirne l'applicazione dato che, nella specie, erano affiorati - in base a un apprezzamento tecnico/discrezionale della p.a. non illogico né sproporzionato - ragionevoli dubbi sulla persistenza, in capo al L., di tale attitudine alla guida: dubbi emersi sia in riferimento alla conoscenza delle norme disciplinanti la circolazione stradale sia in relazione alla perizia di guida (in occasione dell'incidente, il conducente dell'automobile investita dall'autocarro dell'attuale appellante, ... a seguito dell'impatto riportava lesioni per cui decedeva sul colpo ...: cfr. il capo d'imputazione di cui alla citata sentenza penale), in disparte l'accertamento in sede giudiziaria dell'eventuale responsabilità penale del conducente e fermo restando che la misura - ampiamente discrezionale e di natura preventivo/cautelare - della revisione della patente di guida ex art. 128, D.Lgs. n. 285 del 1992, cit., fondata su semplici dubbi circa la persistenza dell'idoneità tecnica, differisce da quella della sospensione cautelare della stessa a seguito d'ipotesi di reato, ex art. 223 Cod. strad., invece postulante fondati elementi di una evidente responsabilità.

Conclusivamente, l'appello va, dunque, respinto, con salvezza dell'impugnata sentenza, mentre gli oneri del secondo grado di giudizio si liquidano come in dispositivo, secondo il consueto criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, respinge l'appello (r.g.n. 10093/2008) e condanna F. L., appellante e soccombente, a rifondere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appellato costituito e vittorioso, gli oneri processuali di secondo grado, liquidati in complessivi Euro duemila/00, oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012, con l'intervento dei giudici:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere.

 

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