Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

T.A.R. Lazio Roma, Sezione terza, sentenza n. 11179 del 20 luglio 2022

 

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sezione III, sentenza numero 11179 del 20/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Natura del provvedimento - L'istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico ed è connotato da elevata discrezionalità in quanto, per la sua adozione, è sufficiente il semplice dubbio in ordine alla permanenza dei requisiti psico fisici o di idoneità tecnica in capo ai titolari della patente di guida, non essendo all'uopo richiesto che l'Autorità competente sia certa della loro perdita e la circostanza che il soggetto non si trovi alla guida di una autovettura al momento dell'accertamento non costituisce valido elemento di illegittimità degli atti
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(sezione terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9811 del 2020, proposto da (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato Lo. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale del predetto avvocato in Roma, viale (OMISSIS);

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Centro - Ufficio della motorizzazione civile di Roma sud - U.S. Contenzioso, avente ad oggetto "Revisione della patente di guida della categoria (...) n. (OMISSIS)", prot. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);

- della comunicazione della Questura di Roma, Commissariato di Polizia Stradale Sezionale Monte Mario, n. (OMISSIS) del (OMISSIS).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale territorio del centro - Ufficio della motorizzazione civile di Roma sud, in data (OMISSIS) notificava al ricorrente l'impugnato provvedimento di revisione della patente di guida della categoria (...) (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente). In particolare, tale provvedimento era stato adottato sulla scorta di una comunicazione della polizia stradale (n. (OMISSIS)) dalla quale risultava che il ricorrente, in data (OMISSIS), presentasse alterazioni psichiche "che potrebbero essere di pregiudizio alla conduzione dei veicoli".

1.1. Il Ministero resistente, in considerazione del fatto che le risultanze della predetta comunicazione della polizia stradale avevano fatto sorgere dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per il possesso della patente, visto l'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante "Nuovo codice della strada"), con il gravato provvedimento si disponeva la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, da svolgersi presso la Commissione medica locale di cui all'art. 330, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

1.2. Nella predetta comunicazione n. (OMISSIS), indirizzata alla Prefettura - U.T.G. - Ufficio patenti e all'Ufficio della Motorizzazione civile di Roma sud, si evidenziava che "per motivi di opportunità relativi all'incolumità proprie e altrui, si richiede agli uffici in indirizzo di voler valutare, la persistenza dei requisiti psicofisici, in capo al soggetto, che risulta, titolare di patente di guida di cat. (...)". Ciò, in particolare, si era reso necessario in considerazione dei fatti del (OMISSIS) accertati nel corso dello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria svolta nei confronti del ricorrente; in tale circostanza la polizia stradale era venuta a conoscenza del fatto che il ricorrente fosse affetto da disturbi psicologici / psichiatrici "che compromettono il suo comportamento rendendolo pericoloso, tanto da essere sottoposto a cure psichiatriche specifiche presso strutture idonee" (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).

2. Il ricorrente insorgeva avverso i provvedimenti impugnati, contestandone la legittimità con due mezzi di gravame per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e chiedendone, per l'effetto, l'annullamento.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno si costituivano in giudizio per resistere al ricorso in esame, depositando una relazione e documenti afferenti alla vicenda intorno alla quale si controverte nel presente giudizio.

2.2. La Sezione, con ordinanza n. (OMISSIS) del (OMISSIS), respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente ritenendo non sussistente il presupposto del fumus boni iuris, in quanto gli elementi contenuti nella nota della polizia stradale n. (OMISSIS) risultavano all'apparenza gravi e tali da giustificare l'adozione del gravato provvedimento di revisione della patente, ne' il presupposto del periculum in mora, non avendo il ricorrente presentato domanda di visita medica presso la competente commissione nel termine di trenta giorni indicato nel predetto provvedimento.

2.3. In vista dell'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il ricorrente depositava memoria e memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

2.4. All'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione sulla base degli atti come da richiesta della parte ricorrente.

2.5. La Sezione, con ordinanza collegiale n. (OMISSIS) del (OMISSIS), disponeva una verificazione tecnica sulla persona del ricorrente, ritenendo che la stessa fosse necessaria ai fini del decidere. In particolare, tale verificazione era volta ad accertare se le condizioni psichiche del ricorrente "evidenziano o meno alterazioni 'che potrebbero essere di pregiudizio alla conduzione dei veicoli' e, ove si accerti che tali condizioni sussistono, ad indicare a quando verosimilmente le stesse risalgano e se è possibile una prognosi di guarigione e in quale arco temporale". Si individuava, inoltre, quale verificatore il Collegio medico legale della Difesa, assegnando termine di 70 (settanta) giorni, dalla comunicazione o notificazione della predetta ordinanza, per il completamento delle operazioni di verificazione, disponendo liquidarsi un acconto pari a Euro 700,00 (settecento/00), a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico, posto provvisoriamente a carico della parte ricorrente.

2.6. Il verificatore, in data 12 maggio 2022, chiedeva di acquisire copia della certificazione medico-legale relativa agli accertamenti specialistici svoli dal ricorrente presso la Commissione medica locale dell'A.S., sulla base dei quali tale Commissione ha espresso il giudizio di idoneità alla guida a decorrere dall'11 marzo 2021 fino al 25 febbraio 2022.

2.6.1. Il ricorrente, con istanza istruttoria depositata in data 24 maggio 2022, dichiarava di non aver nulla da eccepire in merito alla richiesta di acquisizione della documentazione richiesta dal verificatore.

2.7. Il Presidente della Sezione, con ordinanza n. (OMISSIS) del (OMISSIS), si pronunciava sulla richiesta istruttoria formulata dal verificatore e, pur ritenendo che la documentazione medico-legale richiesta possa essere utile all'espletamento dell'incarico, disponeva che ove la certificazione medica non sia acquisita nel termine di tre giorni dal deposito dell'ordinanza, il verificatore avrebbe dovuto procedere agli accertamenti diretti del ricorrente, tenuto conto dell'imminenza dell'udienza di trattazione della causa nel merito, fissata per il 20 luglio 2022.

2.8. Il verificare, con istanza depositata in data 30 maggio 2022, chiedeva accordarsi una proroga di 15 (quindici) giorni rispetto al termine originariamente concesso per il completamento delle operazioni e il deposito del parere presso la Cancelleria della Sezione, essendo necessario valutare approfonditamente la documentazione trasmessa dalla UOC Medicina Legale dell'A.S. in data 27 maggio 2022.

2.9. Il Collegio medico legale della Difesa depositava la verificazione richiesta in data 14 giugno 2022. In particolare, il verificatore, esaminata la documentazione trasmessa dalla Commissione medica locale - UOC Medicina Legale dell'A.S. e realizzati gli accertamenti tecnico-sanitari (indagine anamnestica ed esame obiettivo) rappresentava che il ricorrente risulta affetto da "Disturbo Bipolare Tipo I in attuale buon compenso farmacologico" e che i fatti che hanno dato origine all'accertamento della polizia stradale sono occorsi mentre il ricorrente si trovava nei pressi di un negozio, era "su di giri" a causa di eventi stressanti intervenuti in quel periodo ed "entrava e usciva in continuazione dal negozio prendendo e acquistando molti giocattoli, oggetti futili e bevande che venivano posti di volta in volta nell'auto parcheggiata nella vicinanze". Tale patologia - che rientra tra quelle individuate come "Turbe psichiche" alla lettera g) dell'allegato III del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida" - consiste in un disturbo dell'umore caratterizzato dall'alternanza di stati d'umore eccessivamente alto (mania) e patologicamente basso (depressione). Il verificatore riferiva, inoltre, che l'esordio della malattia risale al 2006 e, con riferimento ai fatti che hanno condotto all'adozione del gravato provvedimento, rappresentava testualmente quanto segue: "la malattia psichiatrica al momento dei fatti contestati del 2020 non solo era già stata accertata, ma appare evidente che fosse in fase di temporaneo scompenso ovvero in fase maniacale. Tale condizione, di per se', e per come poco sopra descritta, può essere di pregiudizio alla conduzione dei veicoli laddove non compensata e non monitorata sotto il profilo clinico e medico-legale, come previsto anche dalla normativa di settore. La fase maniacale, infatti, può essere contrassegnata da una esagerata autostima e comportamenti legati a questa eccessiva fiducia di sé, con agitazione psichica e motoria e possibili conseguenze dannose per la propria o altrui incolumità" e che nonostante il quadro clinico attuale risulti caratterizzato da una sostanziale stabilità della malattia grazie alla terapia farmacologica assunta dal paziente, posto che "dopo i fatti del (OMISSIS) il ricorrente seguiva un periodo di ricovero volontario in ambiente specialistico che consentiva di contenere la temporanea recrudescenza e ristabilire l'equilibrio clinico".

2.9.1. Il verificatore, infine, rassegnava le seguenti conclusioni medico-legali in merito al quesito posto "il ricorrente non presenta, allo stato attuale, condizioni psichiche che 'potrebbero essere di pregiudizio alla conduzione dei veicoli'; tuttavia le caratteristiche della patologia psichiatrica da cui risulta affetto il Ricorrente, la prognosi della stessa, nonché la terapia farmacologica seguita dal paziente impongono, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 18 aprile 2011, Allegato III, lettera G, che il giudizio in ordine all'idoneità alla guida sia espresso dalla Commissione Medica Locale che si potrà, eventualmente, avvalere della consulenza specialistica di strutture pubbliche".

2.10. Il ricorrente, successivamente al deposito della verificazione, depositava una ulteriore memoria con la quale, alla luce dell'esito della verificazione, insisteva per l'accoglimento del ricorso evidenziando, in particolare, che non essendo i fatti posti a fondamento dell'impugnato provvedimento di revisione occorsi mentre il ricorrente era alla guida, difetterebbe il presupposto richiesto dall'art. 128 del Codice della strada per l'adozione di tale provvedimento.

2.11. All'udienza del 20 luglio 2022 la causa passava in decisione sulla base degli atti come richiesto dalla parte ricorrente.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso non sia favorevole di positiva considerazione e vada quindi respinto.

4. Il ricorrente, con il primo mezzo di gravame deduce l'illegittimità del gravato provvedimento per "Violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) e dell'art. 3, L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Manifesta ingiustizia". In particolare, con tale motivo di ricorso viene contestata la legittimità dell'impugnato provvedimento di revisione della patente sulla scorta del fatto che l'amministrazione resistente non avrebbe adeguatamente motivato tale provvedimento, limitandosi a richiamare per relationem la già citata comunicazione della polizia stradale n. (OMISSIS) del (OMISSIS). Oltretutto, il ricorrente contesta anche la carenza assoluta di istruttoria, in quanto l'amministrazione resistente ha adottato l'impugnato provvedimento basandosi unicamente sulla comunicazione della polizia stradale, senza svolgere ulteriori approfondimenti istruttori per accertare che vi fosse un concreto pericolo per la circolazione stradale, vieppiù in ragione della circostanza che la comunicazione della polizia stradale non descriveva i fatti occorsi in data (OMISSIS), limitandosi a riportare che il ricorrente risultava affetto "da disturbi psicologi / psichiatrici, che compromettono il suo comportamento rendendolo pericoloso, tanto da essere sottoposto a cure psichiatriche specifiche presso strutture idonee".

4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto.

4.2. In proposito, il Collegio innanzitutto evidenzia che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico (cfr, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5682 del 3 ottobre 2018; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3813 del 12 maggio 2011,), consistendo in una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente a una verifica della persistenza della sua idoneità psico fisica e tecnica alla guida (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6570 del 20 dicembre 2012; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1669 del 18 marzo 2011). In proposito, giova inoltre rilevare che il provvedimento di revisione è connotato da elevata discrezionalità in quanto l'art. 128, comma 1, del Codice della strada stabilisce quale suo presupposto l'insorgenza di "dubbi sulla persistenza nei medesimi titolari di parente di guida, n.d.r. dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica", con la conseguenza che per la sua adozione è sufficiente il semplice dubbio in ordine alla permanenza dei requisiti psico fisici o di idoneità tecnica in capo ai titolari della patente di guida, non essendo all'uopo richiesto che l'Autorità competente sia certa della loro perdita, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5682 del 3 ottobre 2018).

4.3. Nel caso di specie, l'invocato difetto di motivazione non sussiste in quanto il gravato provvedimento di revisione della patente di guida del ricorrente risulta essere adeguatamente motivato per relationem. Come noto, l'art. 3, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce espressamente che "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama". Viene, quindi, pacificamente ammessa la possibilità per l'amministrazione di motivare i propri atti e provvedimenti per relationem, ossia menzionando e rinviando ad altri atti dai quali siano desumibili le ragioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, tale norma non impone la materiale messa a disposizione degli atti richiamati, né la loro contestuale comunicazione al destinatario del provvedimento, essendo sufficiente che essi siano indicati e che l'interessato possa esercitare il diritto di accesso, come si evince dall'inciso "reso disponibile, a norma della presente legge (ossia la L. n. 241 del 1990 che, proprio agli articoli 22 e seguenti, reca la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, n.d.r.)" (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7548 del 12 novembre 2021; Cons. Stato, sez. II, sent. n. 967 del 7 febbraio 2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5672 del 12 agosto 2019). Nel caso di specie il ricorrente ha avuto accesso alla comunicazione della polizia stradale n. (OMISSIS) citata nel provvedimento di revisione impugnato in questa sede, essendo in proposito sufficiente rilevare che tale documentazione è stata prodotta in giudizio proprio dalla parte ricorrente.

4.3.1. Il Collegio, inoltre, ritiene che tale profilo di doglianza risulti infondato anche nella parte in cui il ricorrente mira a contestare la mancata adeguatezza della comunicazione della polizia stradale menzionata per relationem. Tale comunicazione, invero, risulta idonea allo scopo, legittimando l'Autorità competente all'esercizio del potere discrezionale che viene in rilievo nel presente giudizio, in quanto pur non contenendo la descrizione dei fatti occorsi in data (OMISSIS) - ossia all'atto dell'intervento della polizia stradale - essa reca comunque le ragioni giuridiche poste a fondamento della sua trasmissione all'Ufficio della Motorizzazione civile di Roma sud. Come già evidenziato in precedenza, il presupposto giuridico-normativo per l'adozione di un provvedimento di revisione di patente di guida consiste, ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della strada, nell'insorgenza di "dubbi sulla persistenza nei medesimi titolari di parente di guida, n.d.r. dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica". Orbene, nel caso di specie, è proprio l'insorgenza di dubbi sulle condizioni psichiche del ricorrente a costituire la ragione giuridica, conforme al dato normativo, che ha condotto la polizia stradale a redigere la comunicazione sopra citata e il Ministero resistente ad adottare il provvedimento di revisione impugnato. Ciò, peraltro, risulta chiaramente evincibile dal complesso degli atti in questione in quanto anche nel provvedimento di revisione della patente viene espressamente riportato che "vista la comunicazione n. (OMISSIS) della polizia stradale di Montemario del (OMISSIS) dalla quale risulta che la S.V. presenta alterazioni psichiche che potrebbero essere di pregiudizio alla conduzione di veicoli". In definitiva, il provvedimento impugnato risulta essere adeguatamente motivato, ancorché per relationem, e quindi legittimo, con la conseguenza che il profilo di censura esaminato merita di essere disatteso.

4.4. Il Collegio neppure reputa sussistente l'invocato difetto di istruttoria, in quanto le menzionate ragioni giuridiche espresse nella comunicazione n. (OMISSIS) poggiano su fatti rilevati dalla polizia stradale durante un controllo in presenza e, pertanto, rientrano nella sfera di percezione ed azione dei pubblici ufficiali ex lege coperta dalla fede pubblica, anche a fini documentali ex art. 2700 del codice civile.

4.4.1. Peraltro, in ragione della natura essenzialmente cautelare del potere di disporre la revisione della patente di guida e del suo carattere discrezionale, non è necessario che l'Autorità competente provveda, a fronte di una comunicazione proveniente dagli organi di polizia, a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori prima dell'adozione del provvedimento di revisione. Propende in tal senso il fatto che la natura essenzialmente cautelare del potere in questione è collegata all'esigenza di salvaguardare interinalmente e senza indugio l'integrità dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e del traffico, rispetto al quale risultano incompatibili approfondimenti istruttori volti a determinare con certezza se il titolare della patente continui oppur no a possedere i requisiti psico fisici o l'idoneità tecnica richiesta dalla normativa di settore - per le medesime ragioni si prescinde anche dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 -. Corrobora tale conclusione la circostanza per cui il presupposto normativo del provvedimento di revisione ex art. 128, comma 1, del Codice della strada consiste nella mera insorgenza di dubbi in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per il possesso della patente di guida, sicché risulta pienamente legittimo che il potere in questione venga esercitato a fronte dei rilievi contenuti in una comunicazione di polizia, senza che sia necessario operare, ai fini dell'adozione di tale provvedimento, un approfondimento istruttorio e svolgere un vaglio approfondito sulle condizioni psico fisiche del destinatario. Non si tratta, invero, di un deficit strutturale di istruttoria, posto che al provvedimento di revisione non sono automaticamente collegate conseguenze pregiudizievoli per il destinatario, dovendosi lo stesso sottoporre, benché ad istanza, ad una visita medica presso la competente Commissione medica locale, sede prevista dal legislatore per svolgere gli opportuni accertamenti tecnico-discrezionali di natura medica, dal cui esito dipende il valido mantenimento del possesso del titolo di guida.

4.4.2. Il Collegio, inoltre, evidenzia che le conclusioni alle quali è giunto il verificatore avvalorano la legittimità dell'operato dei Ministeri resistenti, in quanto all'epoca in cui sono occorsi i fatti dai quali è scaturita la più volte richiamata comunicazione n. (OMISSIS), appariva evidente che il ricorrente, la cui malattia psichica era già stata da tempo accertata, "fosse in fase di temporaneo scompenso ovvero in fase maniacale. Tale condizione, di per sé, e per come poco sopra descritta, può essere di pregiudizio alla conduzione dei veicoli laddove non compensata e non monitorata sotto il profilo clinico e medico-legale, come previsto anche dalla normativa di settore. La fase maniacale, infatti, può essere contrassegnata da una esagerata autostima e comportamenti legati a questa eccessiva fiducia di sé, con agitazione psichica e motoria e possibili conseguenze dannose per la propria o altrui incolumità". La circostanza per cui ciò non sia stato accertato dalla competente Commissione medica locale deriva esclusivamente dal comportamento del ricorrente, che non ha all'uopo provveduto a formulare istanza di visita medica alla Commissione medica locale territorialmente competente, come prescritto nell'impugnato provvedimento di revisione. In particolare, la legittimità di tale provvedimento va valutata alla luce delle condizioni psico fisiche in cui il ricorrente versava all'epoca dei fatti che rilevano ai fini del presente giudizio, ovvero quelli occorsi in data (OMISSIS), e non invece sulla base delle mutate circostanze attuali, ancorché favorevolmente apprezzate dal verificatore. Pertanto, come già evidenziato in sede cautelare dalla Sezione, l'attuale portata pregiudizievole del provvedimento di revisione, dovuta all'intervenuta sospensione della patente per mancata sottoposizione del ricorrente a visita medica, deriva dal comportamento inerte di quest'ultimo e, come tale, non vale di per sé ad inficiare l'operato delle amministrazioni resistenti che, anche sotto tale profilo, si appalesa pienamente legittimo.

4.4.3. Sulla scorta delle precedenti considerazioni risulta, dunque, del tutto inconferente il rilievo del ricorrente secondo il quale l'amministrazione resistente avrebbe dovuto verificare se vi fosse un concreto pericolo per la circolazione stradale, in quanto la natura cautelare e il carattere discrezionale del potere consentono all'amministrazione di provvedere a prescindere da una concreta esposizione a pericolo dell'interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale. Infatti, come si evince dal presupposto normativo prescritto per l'esercizio del potere di revisione della patente, il legislatore ha inteso anticipare la soglia di tutela del predetto interesse pubblico, operando un bilanciamento tra i distinti interessi in giuoco che risulta adeguato e proporzionato alla luce del fatto che implica una compressione meramente transitoria degli interessi dei destinatari del provvedimento in questione, destinata a stabilizzarsi solo ove sia definitivamente accertata, nella competente sede medica, la perdita dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per il valido mantenimento del titolo di guida. Per tali ragioni, quindi, anche il secondo profilo di censura del primo mezzo di gravame non è suscettibile di essere accolto.

5. Con il secondo motivo di ricorso viene contestata la legittimità degli atti impugnati per "Violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del Codice della strada. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità e travisamento dei fatti. Manifesta ingiustizia. Vizio di incompetenza assoluta". Il ricorrente, con tale mezzo di gravame, contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati asserendo che le amministrazioni resistenti abbiano esercitato il potere di revisione della patente di guida in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di settore. In proposito, il ricorrente evidenzia di non essere mai stato fermato dalla polizia stradale mentre era alla guida di un autoveicolo, né che, a suo carico, siano state elevate contravvenzioni o siano state accertate violazioni del Codice della strada.

5.1. Il Collegio ritiene che anche tale motivo di ricorso sia infondato e debba essere respinto.

5.2. In proposito è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in sede di delibazione del primo motivo di ricorso in ordine alla natura cautelare e alla connotazione discrezionale del potere di revisione della patente che rendono legittimo nel caso il suo esercizio da parte delle amministrazioni resistenti. A conforto di tale conclusione concorre anche la considerazione che il legislatore, con le previsioni dell'art. 128 del Codice della strada, ha inteso offrire una tutela rafforzata dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, anticipando la soglia di protezione dello stesso con le modalità, anche procedurali, ampiamente esposte in precedenza.

5.3. Per tali ragioni, dunque, il fatto che il ricorrente non si trovasse alla guida di una autovettura al momento dell'accertamento svolto dalla polizia stradale non costituisce, di per sé, elemento da cui far derivare l'illegittimità degli atti impugnati per difetto del presupposto. Invero, oltre al fatto che l'art. 128 del Codice della strada non richiede che l'insorgenza dei dubbi in ordine alla permanenza delle condizioni psico fisiche e di idoneità tecnica sia necessariamente correlata alla guida di una autovettura, nel caso di specie, la concreta dinamica dei fatti occorsi in data (OMISSIS), per come ricostruita in sede di verificazione, avvalorano la legittimità dell'operato delle amministrazioni resistenti. Infatti, il ricorrente, all'epoca dei fatti era in preda ad un episodio maniacale tipico del proprio disturbo, e laddove non soggetto a controllo da parte della polizia stradale si sarebbe posto alla guida della propria autovettura e, quindi, in ragione delle condizioni psico fisiche in cui versava, avrebbe posto in pericolo l'interesse pubblico tutelato dalla suddetta norma. Pertanto, alla luce dei fatti occorsi in data (OMISSIS) e accertati dalla polizia stradale, risulta congruente con l'art. 128 del Codice della strada che tale organo abbia provveduto a trasmettere la comunicazione n. (OMISSIS) all'Ufficio della Motorizzazione civile e, del pari, risulta legittimo che il Ministero competente abbia adottato il provvedimento di revisione impugnato in questa sede sulla scorta di tale comunicazione, in quanto contenente elementi tali da considerare integrato il presupposto normativo prescritto da tale norma, che va inteso nei termini chiariti in precedenza e che si intendono qui integralmente riportati.

6. In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va respinto siccome infondato.

7. Il Collegio, con riguardo alle spese per l'espletamento dell'incarico conferito al Collegio medico legale della Difesa in qualità di verificatore, ritiene congruo liquidare la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), comprensivi degli Euro 700,00 (settecento/00) già disposti a titolo di acconto, in ragione del quesito formulato e dell'attività tecnica compiuta, tenuto conto della tipologia di accertamenti svolti in sede di verificazione.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il sig. (OMISSIS) alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.

Pone le spese della verificazione a carico del sig. (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), comprensivi degli Euro 700,00 (settecento/00) già disposti a titolo di acconto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda la Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Luca Biffaro, Referendario, Estensore.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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