Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 9113 del 25 ottobre 2022

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9113 del 25/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare - Il provvedimento amministrativo di natura cautelare della revisione della patente di guida è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento, a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis del C.d.S., non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6146 del 2018, proposto da (Soggetto 1), rappresentato e difeso dall'avvocato An. Bo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, n. (OMISSIS), resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Giorgio Manca;

Nessuno è comparso per le parti;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento prot. n. (OMISSIS), emesso in data 14 novembre 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Nord Est - Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona disponeva la revisione della patente di guida della categoria "B" rilasciata al (Soggetto 1).

Dalla comunicazione n. (OMISSIS) del 6 settembre 2016 del Comando Carabinieri di Filottrano, infatti, risultava che, in data 24 agosto 2016, il (Soggetto 1) alla guida di un motociclo investiva, a causa della velocità non commisurata, un pedone che percorreva la stessa via sul margine destro e lo trascinava per alcuni metri, cagionandone la morte.

2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, il (Soggetto 1) impugnava il predetto provvedimento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) per insussistenza dei presupposti applicativi e dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione delle ragioni di dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica e/o dell'inidoneità tecnica alla guida.

2.2. Con il secondo motivo, adduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto l'amministrazione si era determinata sulla base di una rappresentazione degli avvenimenti diversa da quella reale.

3. Nella resistenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il giudice di primo grado, con sentenza n. (OMISSIS), respingeva il ricorso.

In particolare, il Tribunale:

- in via preliminare, considerata l'assenza di un rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, respingeva la richiesta del ricorrente volta a sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per ritenuta pregiudizialità rispetto alla pendenza del ricorso in Cassazione avverso la sentenza di primo grado; ciò in quanto i fatti posti alla base del provvedimento gravato non erano stati contestati;

- precisava, poi, che il provvedimento di revisione della patente di guida impugnato era stato disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 128 del codice della strada, per come opportunamente chiarito dalla amministrazione nella relazione istruttoria depositata il 16 febbraio 2018;

- ancora, in via preliminare, osservava come il provvedimento di revisione della patente di guida disposto ai sensi dell'art. 128, comma 1, del codice della strada aveva una natura cautelare, essendo posto a presidio della sicurezza della circolazione, non anche sanzionatoria;

- riconosceva, poi, come il provvedimento gravato era motivato per relationem, rinviando alla ricostruzione della dinamica del sinistro accertata dal Comando Carabinieri di Filottrano in data 6 settembre 2016, dando, altresì, atto delle controdeduzioni dell'interessato.

- concludeva che la misura erogata era ragionevole e commisurata alla gravità del fatto e della violazione, in considerazione della condotta gravemente imprudente mantenuta dal ricorrente alla guida.

4. Propone appello il (Soggetto 1), chiedendo la riforma della sentenza sulla base di plurime censure.

5. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo il rigetto del gravame.

6. Alla udienza pubblica straordinaria del 20 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Con il primo motivo, l'appellante deduce l'ingiustizia della sentenza per aver ritenuto sufficientemente motivato per relationem il provvedimento impugnato. Assume, altresì, che il primo giudice sarebbe incorso in un travisamento dei fatti, in quanto non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 128, comma 1, del codice della strada. In particolare, la misura non potrebbe trovare fondamento sul mero fatto storico del sinistro stradale senza richiamare ed esplicitare altre circostanze che integrino e giustifichino esaustivamente l'adozione della sanzione amministrativa in parola e corroborino un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica e psicofisica del conducente.

Inoltre, considerato che per il sinistro stradale il (Soggetto 1) è stato condannato ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena concordemente richiesta dalle parti di anni 1 di reclusione con applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, divenuta definitiva dopo che la Cassazione (con sentenza n. (OMISSIS)) ha dichiarato inammissibile il ricorso, l'appellante, per il medesimo fatto, si troverà a scontare una duplice sanzione: quella della revoca della patente e quella della nuova verifica dell'idoneità alla guida. Il che costituirebbe una duplicazione di sanzioni ingiustificata, oltre che lesiva dei principi generali costituzionalmente garantiti, quale quello di proporzionalità della pena e di ragionevolezza.

6. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene sufficientemente motivato per relationem il provvedimento gravato. Il T.A.R. avrebbe dovuto rilevare la carenza motivazionale del provvedimento, con conseguente declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 21-septies della L. 7 agosto 1990, n. 241 per carenza di uno degli elementi essenziali.

7. Infine, per il caso in cui l'appello venisse accolto, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche nel capo che ha deciso sulle spese del giudizio.

8. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

9. Giova ricordare come il provvedimento impugnato è stato emanato ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, "il provvedimento di revisione della patente di guida è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida ed è adottato allorquando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti, con la conseguenza che tale provvedimento, a differenza di quello assunto ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma è adottato in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica" (Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 44). In altri termini, si tratta di un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico (Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2021, n. 1807).

Peraltro, considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, occorre una motivazione approfondita al fine di rendere manifeste le ragioni su cui si fondano i dubbi sul possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e tecnica (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 44; Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682).

Nel caso in esame, l'amministrazione resistente ha adeguatamente motivato l'atto attraverso il richiamo alla dinamica del sinistro ricostruita dall'organo accertatore e dal Tribunale penale di Ancona. Dalla documentazione richiamata risulta, infatti, che l'odierno appellante circolava su una carreggiata a doppio senso di circolazione, a una velocità elevata in prossimità di un dosso, condotta che lo ha portato alla collisione con una persona che stava percorrendo a piedi la medesima strada, mantenendosi sul margine destro. Né può assumersi che l'incidente sia stato un evento imprevedibile o dovuto a cause non riconducibili alla sfera di controllo del (Soggetto 1), che avrebbe dovuto mantenere una velocità commisurata alle condizioni ambientali, secondo una regola di diligenza che gli avrebbe consentito di evitare eventi simili.

Ne consegue che la revisione disposta dall'Ufficio della Motorizzazione civile si presenta come misura cautelare del tutto proporzionata rispetto al fatto addebitato.

Quanto poi all'assunta duplicazione delle sanzioni erogate per un medesimo fatto, occorre evidenziare che, allo stato, non risulta adottato un provvedimento di revoca della patente di guida. Pertanto, l'indebito o ingiusto concorso di sanzioni, di cui si duole l'appellante, si presenta, allo stato, meramente potenziale. In ogni caso, i due provvedimenti non potrebbero concorrere, in quanto se venisse disposta la revoca della patente di guida, la revisione rimarrebbe priva di oggetto.

10. In conclusione l'appello va rigettato.

11. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

A) Dati sensibili diversi dalla salute

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Annamaria Fasano, Consigliere.

 

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