Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 9382 del 31 ottobre 2022

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9382 del 31/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 191 del Codice della Strada - Investimento di pedone in fase di attraversamento su apposito attraversamento pedonale - Requisiti di idoneità alla guida del conducente - Provvedimento di revisione della patente di guida - Presupposti - Purché adeguatamente motivato, il provvedimento di revisione della patente di guida, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico stradale, può essere disposto anche in assenza di infrazione al Codice della strada ma, in caso di investimento di un pedone che attraversa la carreggiata stradale su un attraversamento pedonale, è circostanza che ragionevolmente può ingenerare dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida in capo al conducente del veicolo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6044 del 2022, proposto da - OMISSIS -, rappresentato e difeso dall'avvocato Al. Ma., con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. - OMISSIS -, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti l'avvocato Al. Ma. e l'avvocato dello Stato Ma. Di Ca.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

- Premesso che:

- con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana - OMISSIS - ha impugnato il Provv. del 10 marzo 2022 con il quale la Motorizzazione civile di Firenze disponeva la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 128 cod. strada per aver tenuto una condotta di guida (che aveva causato l'investimento di un pedone che attraversava la carreggiata su apposito attraversamento pedonale) "sintomatica sia di imperizia nel condurre un veicolo, sia di insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale";

- il ricorrente lamentava il difetto di motivazione del provvedimento per assenza di ogni riferimento alle circostanze in cui s'era verificato l'incidente, il pedone aveva impegnato in modo repentino la sede stradale mentre egli procedeva a velocità ridotta, tant'è vero che non aveva riportato lesioni importanti nonostante l'età avanzata e il sinistro s'era verificato a cagione dell'abbagliamento della vista subito dai raggi solari;

- con sentenza della seconda sezione, del - OMISSIS - il giudice di primo grado ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti ragioni:

a. il provvedimento di revisione della patente è soggetto ad obbligo di motivazione ma è al contempo espressione di ampia discrezionalità e ai fini della sua adozione è sufficiente l'esistenza di un dubbio, e non la certezza, sulla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida dell'interessato;

b. si tratta di provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza del traffico stradale e può essere disposto anche in assenza di infrazione al Codice della strada;

c. l'investimento di un pedone che attraversa la carreggiata stradale su un attraversamento pedonale è circostanza che ragionevolmente può ingenerare dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida in capo al conducente del veicolo;

d. a fronte di un attraversamento pedonale è obbligo dell'automobilista ridurre la velocità al fine di cedere la precedenza ad eventuali pedoni, per cui la circostanza che il pedone abbia impegnato repentinamente la sede stradale non contrasta con la valutazione operata dall'amministrazione;

e. l'intesa luce solare è circostanza che avrebbe dovuto indurre l'automobilista ad adottare gli accorgimenti necessari ad evitare il sinistro, riducendo ulteriormente la velocità e utilizzando l'apposita aletta parasole;

considerato che:

- - OMISSIS - ha proposto appello articolato in due motivi:

i) con il primo motivo lamenta la "Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere": il giudice di primo grado avrebbe inteso sopperire alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, sostituendosi all'amministrazione, in spregio a quanto stabilito dall'art. 3 L. n. 241 del 1990 che impone che la motivazione dell'atto sia contestuale all'adozione dell'atto stesso, con indicazione dei presupposti di fatto (acquisiti nel corso dell'istruttoria e valutati dall'amministrazione) e le ragioni giuridiche (inteso come il richiamo alle norme e ai principi che disciplinano il potere esercitati) che ne costituiscono la base;

ii) con il secondo motivo si duole del "Difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con conseguente violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 128 D.Lgs. n. 285 del 1992"; dopo aver richiamato la natura del provvedimento impugnato, non sanzionatoria e preminentemente cautelare a presidio della sicurezza della circolazione, ribadisce che l'obbligo di motivazione, valevole per tutti i provvedimenti amministrativi, è imprescindibile proprio per questa tipologia di provvedimento, considerato che l'amministrazione è tenuta ad esporre le specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio o il convincimento circa la perdita dei requisiti tecnici per la conservazione della patente di guida, specie in questo caso, ove le circostanze del caso e gli accertamenti effettuati portavano ad escludere l'esclusiva responsabilità del conducente nella causazione del sinistro (ragione per cui l'amministrazione avrebbe dovuto fornire un più corposo supporto motivazionale);

- si è costituito in giudizio il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

- alla camera di consiglio del 25 agosto 2022, fissata per la decisione sull'istanza cautelare proposta dall'appellante è stato dato avviso alle parti della possibilità di decisione della controversia con sentenza in forma semplificata e con questo avviso la causa è stata trattenuta in decisione;

ritenuto che:

- i motivi di appello, da esaminare congiuntamente poiché sollevano da profili diversi la medesima questione della carenza di motivazione del provvedimento con il quale era disposta la revisione della patente, sono infondati;

- la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che, per la natura discrezionale del predetto provvedimento, l'amministrazione sia tenuta a motivare la sua decisione di imporre la revisione della partente (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2021, n. 7548);

- nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, il provvedimento risulta adeguatamente motivato poiché l'amministrazione ha tratto dalla dinamica del sinistro stradale - compiutamente descritta ("alla guida di un veicolo, non si avvedeva di un pedone che attraversava la carreggiata sugli appositi attraversamenti pedonali, lo investiva procurandogli lesioni") - ragionevoli dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica in capo al ricorrente (in quanto "…il conducente di un veicolo, approssimandosi ad una zona pedonale, adeguatamente segnalata da apposita segnaletica orizzontale e verticale, deve essere attento, particolarmente prudente e deve cedere la precedenza", aggiungendo che "…il conducente deve non solo ridurre la velocità ma anche, occorrendo, fermarsi, nel caso di insufficiente visibilità (come nel caso di abbagliamento della luce solare…) anche in prossimità di attraversamenti pedonali e deve sempre compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, tra cui l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (quale un pedone che stia attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali)", confutando anche le ragioni portate dal conducente a sua giustificazione e che, a suo dire, avrebbero potuto condurre a superare ogni dubbio sulla sua idoneità alla guida;

- tutte gli altri argomenti esposti dall'appellante restano assorbiti;

- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna - OMISSIS - al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre accessori e spese di legge, a favore del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Presidente FF

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere.

 

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