Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 1992 del 27 febbraio 2022

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 1992 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 136 del Codice della Strada - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato extra UE - Provvisorietà della patente marocchina - Revisione - In tema di conversione di patente di guida rilasciata dal Regno del Marocco, secondo l'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc amm. sul ricorso in appello numero di registro generale 1406 del 2023, proposto da (Soggetto 1), rappresentata e difesa dall'avvocato L. M., con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ufficio provinciale motorizzazione Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre DGT Nordovest, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione seconda) n. 1331/2022, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Ufficio provinciale motorizzazione (Omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023 il Cons. Anna Bottiglieri e preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata in atti dall'avvocato M.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

- l'interessata ha impugnato il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. (Omissis) del 20 maggio 2022, che ha respinto il ricorso gerarchico dalla medesima proposto contro il provvedimento dell'Ufficio motorizzazione civile di (Omissis) 30 agosto 2021, che, dopo il rilascio all'interessata medesima della patente di guida italiana in conversione di quella conseguita in Marocco, ne ha disposto la revisione ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada;

- con la sentenza ex art. 60 cod. proc. amm. indicata in epigrafe il Tar adito, nella resistenza della predetta Amministrazione, ritenuto il provvedimento immune dalle dedotte censure, ha respinto il ricorso, ha compensato le spese del giudizio e ha respinto l'istanza della ricorrente di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

- l'interessata ha impugnato la sentenza domandandone la riforma per: 1) Difetto di motivazione del provvedimento impugnato; 2) Difetto di motivazione della sentenza nel punto in cui ha attestato la mancanza dei presupposti della richiesta dell'interessata (validità della patente estera e conversione della stessa in patente italiana senza necessità di esami);

- il Ministero si è costituito in resistenza;

Dato atto che la causa è stata chiamata alla odierna camera di consiglio del 23 febbraio 2021 per la delibazione della domanda cautelare formulata nell'atto di appello, e che il Collegio ha ivi ravvisato i presupposti per provvedere anche in questa sede ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato al riguardo che nel predetto contesto la mancata presenza fisica alla camera di consiglio dei difensori delle parti costituite non è di ostacolo alla decisione della causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., stante la ratio acceleratoria della disposizione, che rimette la valutazione dell'esigenza e dell'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuto il diritto di essere avvertite di siffatto intendimento se presenti, diversamente risultando la tutela del loro interesse eventualmente contrario sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare (Cons. Stato, V, 15 settembre 2021, n. 6294; III, 19 febbraio 2018, n. 1046; 26 agosto 2015, n. 4017; IV, 17 settembre 2013, n. 4622; III, 1 febbraio 2012, n. 506; 20 dicembre 2011, n. 6759; IV, 5 luglio 2010, n. 4244; analogamente, quanto al previgente art. 26 della L. n. 1034 del 1971, IV, Cons. Stato, 23 settembre 2008, n. 4630);

Osservato nel merito che:

- è infondato il primo motivo di appello, con cui si sostiene che il giudice di prime cure non si sia avveduto che il provvedimento impugnato è affetto da carenza di motivazione.

Come rilevato dal Tar, l'atto ha esaustivamente illustrato le ragioni della reiezione del ricorso gerarchico, in particolare riconducendo la fattispecie in esame: all'art. 1 dell'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco del 26 novembre 1991, che prevede il riconoscimento reciproco solo per le patenti "non provvisorie" rilasciate dalle parti; alla circolare ministeriale n. 32892 del 29 novembre 2012 che, su richiesta di chiarimenti all'Ambasciata del Regno del Marocco, prevede che la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni; alla circolare ministeriale n. 23880 del 24 luglio 2019 che, su precise indicazioni dell'Ambasciata del Regno del Marocco, stabilisce che non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che - come l'appellante - abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la circolare n. 91487 del 22 ottobre 2009, che stabilisce che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del Codice della strada, in quanto può sorgere il dubbio "che l'Autorità competente non abbia potuto effettuare, con completezza di elementi, la valutazione prescritta, al fine di decidere sul rilascio o meno di una patente permanente";

- che non può accogliersi neanche la censura, spesa nello stesso motivo, che, evidenziato che l'appellante nel territorio italiano non ha mai compiuto infrazioni ne' è stata coinvolta in alcun tipo di incidente o evento dannoso, lamenta la carenza di una concreta valutazione della sua capacità di guida e della sua condotta su strada. Si tratta infatti di un aspetto che, alla luce della regola rinveniente dalle predette previsioni circa il presupposto cui è subordinato il meccanismo della conversione automatica (la definitività della patente da convertire), nella specie carente, non richiedeva di essere valutato, sicché il provvedimento non doveva farne menzione;

- è infondato il secondo motivo di appello, con cui si sostiene che il Tar non abbia considerato l'art. 136 del Codice della strada, Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, disposizione che prevede che il cittadino extra UE possa richiedere la conversione della propria patente straniera in Italia se titolare di un documento di guida straniero valido e la normativa bilaterale lo consenta. Nella specie il diniego si è infatti fondato proprio sull'applicazione di norme bilaterali che la previsione richiama. Ne' è convincente l'affermazione dell'appellante circa la definitività della sua patente marocchina, che fonda su elementi del tutto eccentrici rispetto alle norme di riferimento della vicenda provvedimentale;

Ritenuto in definitiva che il ricorso deve essere respinto perché manifestamente infondato, e che per la stessa ragione va respinta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata dall'appellante il 16 febbraio 2023;

Ritenuto che le spese del grado possono essere compensate, considerando che la difesa erariale si è costituita in appello con mera memoria di stile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere.

 

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