Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 14420 del 20 aprile 2026
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 18161 del 20/05/2026
Circolazione stradale - Art. 186 e 220 Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - sospensione della patente di guida - Presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria - La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente per la guida in stato di ebbrezza non può essere irrogata nei confronti di chi conduca un veicolo per la cui circolazione non sia richiesto alcun titolo abilitativo. Ne consegue che, in caso di guida in stato di ebbrezza su velocipede privo di targa, quale bicicletta a pedalata assistita, l’applicazione della sospensione della patente deve ritenersi illegittima.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 ottobre 2025, il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste ha applicato a (Soggetto 1), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni 40 di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda, sostituita in giorni 44 di lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi 6, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, commesso in data 4 giugno 2024.
All'imputato si contesta di aver circolato alla guida di un velocipede marca (Omissis), in stato di ebbrezza, essendo stato accertato un tasso alcolemico di 1,19 g/l alla prima misurazione e di 1,23 g/l alla seconda misurazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui lamenta violazione degli artt. 50, 186, 220 del cod. strada, 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Si osserva che il Tribunale ha applicato la sanzione in oggetto senza alcuna motivazione e in violazione delle norme invocate, che, secondo l'interpretazione consolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità, ne escludono l'applicazione a colui che sia posto alla guida di un veicolo, per la cui circolazione, come nel caso del ricorrente (trattandosi di un velocipede privo di targa e di assicurazione), non è richiesta alcuna abilitazione (si richiamano, tra le più recenti, Sez. 4, n. 48083 del 16/11/2023, B., Rv. 285569 - 01; Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, C., Rv. 280075 - 01; Sez. 4, n. 22228 del 22/05/2019, G., non mass.).
Si chiede, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa in oggetto.
3. In data 20 marzo 2026 il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe.
4. In data 27 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria, riportandosi ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 48083 del 16/11/2023, B., Rv. 285569 - 01; Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, C., Rv. 280075 - 01; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, C., Rv. 255081 - 01).
3. Nel caso in esame, trattandosi di velocipede (bicicletta a pedalata assistita), privo di targa, per la cui circolazione non è richiesto un titolo abilitativo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è stata illegittimamente applicata.
4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., il Collegio provvede direttamente a eliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.
Così è deciso in Roma, il 14 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2026.
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