PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


MANCATO USO DEL GIUBBOTTO O DELLE BRETELLE RETRORIFLETTENTI

Codice scheda: ME-VISIBILITA-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026

In sintesi: da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità richiamati dall'art. 162, comma 4-ter, del Codice della strada. Non è sufficiente avere l'indumento a bordo, sul manubrio o nello zaino: deve essere correttamente indossato e concretamente visibile. Diversamente dalla disciplina delle luci, il comma 75-septies non estende espressamente questo obbligo alle sole condizioni di scarsa visibilità diurna. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75-septies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Caratteristiche dell'indumento: art. 162, comma 4-ter, del Codice della strada e decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2003, recante caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità:

  • da mezz'ora dopo il tramonto;
  • durante tutto il periodo dell'oscurità.

L'indumento deve essere quello richiamato dall'art. 162, comma 4-ter, del Codice della strada, deve essere effettivamente indossato e deve mantenere la propria funzione di alta visibilità. La pubblica illuminazione, la brevità del percorso, la presenza delle luci sul monopattino o di elementi riflettenti su altri indumenti non eliminano l'obbligo speciale.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • circolazione in un'area o spazio individuato dal Codice della strada;
  • data, ora esatta e luogo dell'accertamento;
  • orario del tramonto riferito al giorno e al luogo del fatto;
  • decorso della mezz'ora successiva al tramonto oppure sussistenza del periodo dell'oscurità;
  • mancanza del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti indossati dal conducente;
  • eventuale presenza dell'indumento sul mezzo, nello zaino o tra gli oggetti trasportati, circostanza che non equivale all'uso;
  • in caso di indumento presente, modalità con cui era indossato e concreta visibilità delle parti retroriflettenti;
  • natura e caratteristiche dell'indumento eventualmente utilizzato, verificando che sia riconducibile al giubbotto o alle bretelle ad alta visibilità prescritti;
  • eventuale copertura dell'indumento da parte di giacche, zaini, bagagli o altri oggetti;
  • presenza e funzionamento delle luci del monopattino, da verificare e trattare separatamente;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
  • proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
  • ulteriori circostanze concrete utili a documentare l'accertamento.

Autore materiale: conducente che, da mezz'ora dopo il tramonto o durante il periodo dell'oscurità, circola con il monopattino senza indossare il prescritto giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella compilazione dell'atto.

Esclusioni: la specifica fattispecie non ricorre prima che siano trascorsi trenta minuti dal tramonto, se non è ancora iniziato il periodo dell'oscurità; non ricorre per il solo fatto che, nelle ore diurne, vi siano nebbia, pioggia, foschia o altre condizioni di visibilità ridotta, poiché tale estensione è prevista dal comma 75-sexies per le luci ma non dal comma 75-septies per l'indumento; non ricorre inoltre quando il monopattino sia effettivamente condotto a mano e la persona non ne faccia uso come veicolo.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Formula generale: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili], da mezz'ora dopo il tramonto/durante il periodo dell'oscurità [scegliere l'ipotesi accertata], senza indossare il prescritto giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all'art. 162, comma 4-ter, del Codice della strada, in violazione dell'art. 1, comma 75-septies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa – indumento presente ma non indossato: il giubbotto/le bretelle retroriflettenti era/erano presente/i [nello zaino/sul manubrio/sulla pedana/tra gli oggetti trasportati/altro], ma non indossato/i dal conducente durante la circolazione.

Formula integrativa – indumento coperto o non correttamente indossato: il conducente portava il giubbotto/le bretelle in modo non idoneo ad assolvere la funzione prescritta, in quanto [descrivere posizione, copertura da parte dello zaino o di altro indumento, chiusura o modalità concreta]; le parti retroriflettenti risultavano [totalmente/parzialmente] non visibili da [indicare direzione e punto di osservazione].

Formula integrativa – accertamento dopo il tramonto: il fatto era accertato alle ore [...]; nel luogo e nel giorno indicati il tramonto era previsto alle ore [...] e risultavano pertanto trascorsi più di trenta minuti.

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo], da mezz'ora dopo il tramonto/durante il periodo dell'oscurità [scegliere], senza indossare il prescritto giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in violazione dell'art. 1, comma 75-septies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa – attività compiuta sul posto: non essendo consentita la prosecuzione della circolazione senza il prescritto indumento, il conducente veniva invitato a [indossare correttamente il giubbotto o le bretelle conformi/condurre il monopattino a mano/affidare il mezzo a persona legittimata]; delle operazioni compiute veniva dato atto nel verbale.

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4227

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 50,00 a euro 250,00
Pagamento in misura ridotta euro 50,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 35,00
Maggiorazione notturna non prevista, benché la violazione sia collegata alle ore serali o notturne
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista per questa sola violazione
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • indicare l'ora esatta e il punto dell'accertamento;
  • documentare l'orario del tramonto e il decorso dei trenta minuti successivi, quando questo costituisce il presupposto temporale contestato;
  • specificare se l'indumento mancava oppure era presente ma non indossato;
  • se il conducente indossava un elemento ad alta visibilità, descriverne tipologia, caratteristiche apparenti e modalità d'uso;
  • in caso di copertura o uso non corretto, descrivere quali parti retroriflettenti non erano visibili e per quale causa;
  • evitare formule generiche quali “abbigliamento non idoneo” o “conducente poco visibile”;
  • annotare l'eventuale documentazione fotografica, nel rispetto delle regole applicabili;
  • verificare separatamente presenza, accensione e funzionamento delle luci anteriore e posteriore;
  • indicare generalità complete e data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, indicare generalità, qualità ed estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
  • identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
  • non consentire la prosecuzione della circolazione fino a quando il conducente non abbia indossato correttamente un indumento conforme;
  • consentire, quando concretamente sicuro, la sola conduzione a mano del mezzo, dandone atto;
  • in caso di contestazione differita, documentare la ragione della mancata contestazione immediata e le attività identificative.

Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.

Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.

Luci del monopattino: l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle non sostituisce quello relativo alle luci. L'assenza, lo spegnimento o l'inefficienza della luce anteriore o posteriore devono essere accertati separatamente e sono trattati nelle schede ME-LUCI-01 – Luce anteriore assente, spenta o inefficiente e ME-LUCI-02 – Luce posteriore assente, spenta o inefficiente.

Scarsa visibilità diurna: il comma 75-sexies include espressamente, per le luci, le ore diurne nelle quali le condizioni di visibilità ne richiedano l'uso. Il comma 75-septies non contiene la stessa previsione per il giubbotto o le bretelle. La ridotta visibilità diurna non deve quindi essere inserita automaticamente nella formula relativa a questa specifica violazione.

Conduzione a mano: una volta cessato l'uso del monopattino come veicolo, la persona può condurlo manualmente nel rispetto delle regole applicabili ai pedoni. Il motore non deve essere utilizzato e la situazione concreta deve corrispondere a un effettivo accompagnamento a mano.

Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese le irregolarità delle luci e dei catadiottri, il mancato uso del casco, il trasporto di persone od oggetti e le altre violazioni delle regole di circolazione.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Obbligo personale del conducente. Il precetto riguarda l'abbigliamento del conducente, non l'equipaggiamento costruttivo del monopattino. L'indumento deve essere portato sulla persona durante la circolazione.

2. Presupposto temporale. Il riferimento non è il semplice tramonto, ma il momento successivo di trenta minuti, ferma restando l'autonoma rilevanza dell'intero periodo dell'oscurità. Nel verbale devono essere riportati l'orario del fatto e, quando necessario, quello del tramonto.

3. Differenza rispetto alle luci. Per i dispositivi luminosi il comma 75-sexies considera anche il giorno quando le condizioni di visibilità lo richiedono. Il comma 75-septies limita invece testualmente l'obbligo dell'indumento al periodo che decorre da mezz'ora dopo il tramonto e prosegue durante l'oscurità.

4. Pubblica illuminazione. La presenza di illuminazione stradale non costituisce un'esenzione. La disposizione collega l'obbligo al tempo della circolazione e mira alla riconoscibilità del conducente da parte degli altri utenti.

5. Presenza non equivalente all'uso. Avere il giubbotto o le bretelle nello zaino, sul manubrio o comunque disponibili non soddisfa il precetto. L'agente deve descrivere la mancata vestizione, evitando di limitarsi alla generica indicazione dell'assenza dell'equipaggiamento.

6. Indumento correttamente indossato. La funzione di alta visibilità richiede che le parti retroriflettenti non siano rese inutili dal modo in cui il dispositivo è portato. Prima di contestare l'uso non corretto occorre verificare e descrivere in concreto la copertura e la perdita della funzione visiva, senza fondarsi su valutazioni meramente estetiche.

7. Richiamo all'art. 162 del Codice della strada. Il comma 75-septies richiama il tipo di giubbotto o bretelle individuato dall'art. 162, comma 4-ter. Non rende applicabile al monopattino la diversa fattispecie relativa alla discesa da un veicolo fermo fuori dei centri abitati: l'obbligo del conducente del monopattino è autonomo e trova la propria sanzione nella legge n. 160/2019.

8. Autonomia rispetto ai dispositivi del mezzo. Luci, catadiottri e indumento retroriflettente concorrono alla visibilità ma corrispondono a precetti distinti. La regolarità dell'uno non compensa la mancanza dell'altro.

9. Impossibilità di proseguire. Finché il conducente non indossi correttamente il giubbotto o le bretelle prescritti, il monopattino non può continuare a circolare come veicolo nel periodo considerato. La conduzione a mano rappresenta la soluzione ordinariamente praticabile, se compatibile con la sicurezza del luogo.

10. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.

11. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale.

12. Collegamenti con gli approfondimenti. Per l'inquadramento del monopattino nel sistema della circolazione e per l'equiparazione residuale ai velocipedi si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, § 4.4; per l'obbligo del giubbotto o delle bretelle e per l'impossibilità di proseguire la marcia si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo III, §§ 5.8 e 5.9; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, la prova, il concorso e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sull'art. 162 del Codice della strada e sulle disposizioni del Codice della strada richiamate dal comma 75-vicies bis. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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