PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
LUCE ANTERIORE ASSENTE, SPENTA O INEFFICIENTE
Codice scheda: ME-LUCI-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e anche di giorno quando le condizioni di visibilità lo richiedano, il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica può circolare su strada pubblica soltanto se provvisto anteriormente di una luce bianca o gialla fissa, accesa e ben funzionante. La violazione ricorre tanto quando il dispositivo sia assente quanto quando sia presente ma spento, inefficiente, intermittente o di colore non ammesso. La pubblica illuminazione non esclude l'obbligo. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-sexies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina tecnica del dispositivo: art. 4 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Il monopattino che circola su strada pubblica deve essere provvisto anteriormente di una luce bianca oppure gialla, a luce fissa, accesa e ben funzionante:
- da mezz'ora dopo il tramonto;
- durante tutto il periodo dell'oscurità;
- nelle ore diurne, quando le condizioni di visibilità richiedano l'uso dei dispositivi luminosi.
La presenza di uno solo di tali presupposti rende obbligatorio l'uso della luce. Non è sufficiente che il dispositivo sia installato: deve essere effettivamente acceso e funzionante. La norma non prevede un'esenzione per le strade illuminate artificialmente né per gli spostamenti brevi.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- circolazione in un'area o spazio riconducibile alla strada pubblica;
- ora esatta dell'accertamento;
- orario del tramonto riferito al giorno e al luogo del fatto, quando rilevante;
- decorso della mezz'ora successiva al tramonto oppure sussistenza del periodo di oscurità;
- nelle ore diurne, specifiche condizioni atmosferiche o ambientali che rendevano necessario l'uso delle luci;
- presenza o assenza del dispositivo luminoso anteriore;
- colore della luce emessa;
- carattere fisso o lampeggiante dell'emissione;
- stato di accensione al momento della circolazione;
- efficienza, continuità e visibilità del dispositivo;
- eventuali ostacoli, coperture, orientamento anomalo o insufficiente fissaggio del dispositivo;
- modalità con cui è stata verificata l'inefficienza;
- presenza e funzionamento degli altri dispositivi di segnalazione visiva, da trattare separatamente;
- condizioni di illuminazione ambientale, senza attribuire alla pubblica illuminazione efficacia esimente;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data e ulteriori circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che circola su strada pubblica, in uno dei periodi o nelle condizioni indicati dal comma 75-sexies, con il monopattino privo anteriormente della prescritta luce bianca o gialla fissa, oppure con il dispositivo spento o non ben funzionante.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella compilazione dell'atto.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre prima che siano trascorsi trenta minuti dal tramonto, quando non sia ancora iniziato il periodo dell'oscurità e non sussistano condizioni di visibilità tali da richiedere le luci; non ricorre inoltre quando il monopattino sia effettivamente condotto a mano e non utilizzato come veicolo. La sola debolezza della luce, senza una concreta verifica della sua inefficienza o insufficiente visibilità, deve essere descritta con particolare cautela.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Formula generale – dispositivo assente: conduceva sulla strada pubblica il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili], privo anteriormente della prescritta luce bianca o gialla fissa, da mezz'ora dopo il tramonto/durante il periodo dell'oscurità/in condizioni di visibilità diurna che ne richiedevano l'uso [scegliere e descrivere il presupposto concretamente accertato], in violazione dell'art. 1, comma 75-sexies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula generale – dispositivo spento: conduceva sulla strada pubblica il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo], munito anteriormente di luce [bianca/gialla] fissa che, durante la circolazione, risultava spenta, benché fossero trascorsi trenta minuti dal tramonto/fosse in corso il periodo dell'oscurità/ricorressero condizioni di visibilità diurna che ne richiedevano l'uso [scegliere e descrivere], in violazione dell'art. 1, comma 75-sexies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula generale – dispositivo inefficiente: conduceva sulla strada pubblica il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] con la luce anteriore [bianca/gialla] non ben funzionante, in quanto [non si accendeva/si spegneva ripetutamente/emetteva luce intermittente/non risultava visibile per le concrete ragioni indicate], durante [indicare il periodo o le condizioni di visibilità], in violazione dell'art. 1, comma 75-sexies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa – accertamento dopo il tramonto: il fatto era accertato alle ore [...]; nel luogo e nel giorno indicati il tramonto era previsto alle ore [...] e risultavano pertanto trascorsi più di trenta minuti.
Formula integrativa – condizioni di visibilità diurna: benché l'accertamento avvenisse nelle ore diurne, l'uso dei dispositivi luminosi era richiesto dalle seguenti condizioni: [descrivere nebbia, precipitazioni, foschia, oscuramento ambientale o altra situazione concretamente rilevata, indicando la visibilità approssimativa e gli ulteriori elementi oggettivi].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada pubblica il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo], privo della prescritta luce anteriore/con luce anteriore spenta o non ben funzionante [specificare], durante [indicare periodo temporale o condizioni di visibilità], in violazione dell'art. 1, comma 75-sexies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa – attività compiuta sul posto: non essendo consentita la prosecuzione della circolazione nelle condizioni accertate, il conducente veniva invitato a [ripristinare il funzionamento e accendere il dispositivo/condurre il monopattino a mano/affidare il mezzo a persona legittimata]; delle operazioni compiute veniva dato atto nel verbale.
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.:
4224 – luce anteriore prescritta assente;
4225 – luce anteriore presente ma non ben funzionante;
4226 – luce anteriore presente ma non accesa.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista, benché la violazione possa essere accertata durante le ore notturne |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista per questa sola violazione |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- indicare l'ora esatta e il punto dell'accertamento;
- se rilevante, documentare l'orario del tramonto e il decorso dei trenta minuti successivi;
- se il fatto avviene di giorno, descrivere analiticamente le condizioni che riducevano la visibilità;
- specificare se la luce era assente, spenta, di colore non consentito, lampeggiante oppure inefficiente;
- descrivere il controllo funzionale compiuto e il comportamento concreto del dispositivo;
- evitare formule generiche quali “luce non regolare” o “illuminazione insufficiente”;
- documentare fotograficamente, quando possibile, l'assenza, la posizione o le condizioni del dispositivo;
- indicare la presenza della pubblica illuminazione soltanto come elemento del contesto, poiché non esclude l'obbligo;
- verificare separatamente luce posteriore, catadiottri e ulteriori dotazioni;
- indicare generalità complete e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, indicare generalità, qualità ed estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- non consentire la prosecuzione della marcia fino al ripristino delle condizioni richieste;
- consentire, quando concretamente sicuro, la sola conduzione a mano del mezzo, dandone atto;
- in caso di contestazione differita, documentare la ragione della mancata contestazione immediata e le attività identificative.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.
Luce posteriore: l'assenza, lo spegnimento o l'inefficienza della luce rossa posteriore costituiscono un distinto profilo di violazione e devono essere descritti separatamente, senza utilizzare per entrambi i dispositivi una formula indistinta.
Catadiottri: i catadiottri posteriori rossi hanno natura e funzione diverse dalle luci alimentate elettricamente. La loro mancanza non deve essere confusa con l'inefficienza della luce anteriore.
Giubbotto o bretelle retroriflettenti: l'obbligo riguarda il conducente e presenta presupposti temporali non perfettamente coincidenti con quelli delle luci: opera da mezz'ora dopo il tramonto e durante l'oscurità, ma il comma 75-septies non lo estende espressamente alle condizioni di scarsa visibilità diurna.
Conduzione a mano: una volta cessato l'uso del monopattino come veicolo, la persona può condurlo manualmente nel rispetto delle regole applicabili ai pedoni. Il motore non deve essere utilizzato e la situazione concreta deve corrispondere a un effettivo accompagnamento a mano.
Difetto tecnico del mezzo: l'assenza del dispositivo può anche evidenziare una difformità dai requisiti tecnico-costruttivi previsti dal decreto 18 agosto 2022. L'eventuale distinta contestazione relativa alla non conformità del mezzo richiede la verifica della disciplina applicabile, della data di commercializzazione e dell'autonomia degli elementi costitutivi, evitando duplicazioni automatiche.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese la mancanza della luce posteriore, dei catadiottri o dell'indumento retroriflettente, il mancato uso del casco e le altre violazioni delle regole di circolazione.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Tre elementi distinti. La luce anteriore deve essere presente, accesa e ben funzionante. La mancanza di uno soltanto di tali requisiti integra la violazione quando ricorra uno dei presupposti temporali o ambientali fissati dal comma 75-sexies.
2. Colore e modalità di emissione. La norma ammette anteriormente la luce bianca o gialla, ma richiede che sia fissa. Una luce di diverso colore o utilizzata esclusivamente in modalità lampeggiante non corrisponde alla prescrizione.
3. Presupposto temporale. Il riferimento non è il semplice tramonto, ma il momento successivo di trenta minuti, ferma restando l'autonoma rilevanza del periodo di oscurità. Nel verbale devono essere riportati orario del fatto e, quando necessario, orario del tramonto.
4. Scarsa visibilità diurna. Nelle ore diurne l'obbligo non è generalizzato. Occorre descrivere fatti oggettivi che rendevano necessario l'uso delle luci, quali condizioni atmosferiche o ambientali capaci di ridurre sensibilmente la percezione del mezzo.
5. Pubblica illuminazione. L'illuminazione della strada non sostituisce il dispositivo del veicolo. La luce anteriore assolve anche alla funzione di rendere percepibili presenza e posizione del monopattino agli altri utenti.
6. Nozione di dispositivo ben funzionante. L'inefficienza deve essere concretamente verificata e descritta. Interruzioni, spegnimenti, emissione instabile, occultamento o orientamento incompatibile con la funzione possono assumere rilievo se documentati in modo specifico.
7. Obbligo d'uso e requisito costruttivo. Il comma 75-sexies disciplina la circolazione nelle condizioni indicate; il decreto 18 agosto 2022 detta anche le caratteristiche tecniche del dispositivo. I due piani devono essere distinti nell'accertamento e nella qualificazione giuridica.
8. Impossibilità di proseguire. Finché il dispositivo non sia ripristinato e acceso, il monopattino non può continuare a circolare come veicolo nelle condizioni considerate. La conduzione a mano rappresenta la soluzione ordinariamente praticabile, se compatibile con la sicurezza del luogo.
9. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
10. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale.
11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per le caratteristiche tecniche delle luci e degli altri dispositivi di segnalazione visiva si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.6; per l'obbligo di utilizzare i dispositivi, le condizioni temporali e l'impossibilità di proseguire la marcia si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo III, §§ 5.7 e 5.9; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, la prova, il concorso e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sul decreto 18 agosto 2022 e sulle disposizioni del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.