PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
FARSI TRAINARE DA UN ALTRO VEICOLO
Codice scheda: ME-TRAINO-02
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026
In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica non può farsi trainare da un altro veicolo. La fattispecie ricorre quando il movimento del monopattino è determinato o agevolato dalla forza di trazione proveniente da un diverso veicolo, mediante fune, cavo, catena, cinghia, barra, gancio, presa manuale o qualsiasi altra modalità idonea a trasmetterne il movimento. Il divieto opera anche per brevi tratti e in caso di avaria o emergenza. Per la contestazione devono essere descritti il veicolo trainante, il collegamento e l'effettivo rapporto di trazione. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 4 della medesima legge per le eventuali cause di esclusione della responsabilità; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
È vietato al conducente del monopattino farsi trainare da un altro veicolo. Il divieto non dipende dalla categoria del veicolo trainante, dalla presenza di un collegamento rigido o flessibile, dalla distanza percorsa, dalla velocità mantenuta o dal funzionamento del motore del monopattino. L'avaria, la batteria scarica o una situazione genericamente indicata come emergenza non introducono una deroga automatica, ferma restando la verifica delle eventuali cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della legge n. 689/1981. La contestazione richiede che un diverso veicolo abbia materialmente fornito una forza di trazione incidente sull'avanzamento del monopattino.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva presenza del conducente sul monopattino e utilizzo del mezzo come veicolo;
- natura del mezzo trainato quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- tipo, marca, modello, colore, targa, contrassegno o ulteriori dati identificativi del veicolo trainante, se disponibili;
- identità del conducente del veicolo trainante;
- modalità con cui il movimento del veicolo trainante veniva trasmesso al monopattino;
- tipo e punti di collegamento: fune, cavo, catena, cinghia, barra, gancio, presa manuale o altra modalità;
- eventuale presa del conducente del monopattino sul veicolo trainante, su una sua parte, sul conducente o sul passeggero;
- effettivo stato di tensione del collegamento e forza di trazione esercitata;
- eventuale funzionamento del motore del monopattino durante il fatto;
- tratto percorso o osservato, direzione di marcia, velocità e condizioni del traffico e del fondo stradale;
- eventuale impegno di una o entrambe le mani del conducente del monopattino;
- incidenza concreta del traino sull'equilibrio, sulla libertà di movimento, sulla sterzata e sulla frenata;
- eventuali ragioni addotte, comprese avaria, batteria scarica o situazione di emergenza;
- identità e data di nascita del conducente del monopattino autore materiale;
- se il conducente del monopattino è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente del monopattino che, rimanendo sul mezzo durante la marcia, beneficia della forza di trazione fornita da un altro veicolo.
Conducente del veicolo trainante: non è automaticamente autore della violazione qui considerata, riferita al conducente del monopattino che si fa trainare. La sua condotta deve essere valutata separatamente in relazione alla tipologia del veicolo guidato, alle modalità del traino e alle specifiche disposizioni applicabili.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente del monopattino, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino trainato, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.
Distinzione dal traino attivo: nella presente fattispecie il monopattino riceve la trazione e costituisce il mezzo trainato. Quando invece è il monopattino a fornire la forza che determina l'avanzamento di un altro veicolo, ricorre la distinta condotta del trainare veicoli.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il monopattino viene trasportato su un altro veicolo senza conducente a bordo, né quando viene condotto a mano da una persona che procede come pedone. Il semplice avanzamento vicino o nella scia di un altro veicolo non è sufficiente in assenza di una concreta trasmissione della forza di trazione.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conducente maggiorenne: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] facendosi trainare dal veicolo [indicare tipologia, marca, modello, colore, targa o contrassegno e ulteriori caratteristiche], condotto da [generalità del conducente del veicolo trainante], mediante [fune/cavo/catena/cinghia/barra/gancio/presa sul veicolo o su una persona/altra modalità]; la forza prodotta dal veicolo trainante determinava o agevolava l'avanzamento del monopattino per [indicare tratto percorso o osservato], come accertato mediante [osservazione diretta/documentazione fotografica o video/altri elementi], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa in caso di presa diretta: il conducente del monopattino si manteneva agganciato con la mano [destra/sinistra] a [parte del veicolo trainante/conducente/passeggero/altro punto], ricevendo in tal modo la spinta necessaria all'avanzamento e conducendo il monopattino con la sola mano [destra/sinistra].
Formula integrativa in caso di avaria, batteria scarica o emergenza: il conducente dichiarava che il traino era stato effettuato a causa di [avaria/batteria scarica/situazione di emergenza/altra ragione]; si dava atto che [descrivere lo stato del mezzo, il pericolo prospettato, le alternative concretamente disponibili e gli accertamenti compiuti]. La circostanza non introduceva una deroga automatica al divieto, ferma la valutazione delle eventuali cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 4 della legge n. 689/1981.
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] facendosi trainare dal veicolo [descrivere il veicolo trainante, il conducente, il collegamento e le modalità del traino], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4235
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 50,00 a euro 250,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 50,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 35,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista |
| Sequestro o altra misura cautelare sui mezzi |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere la posizione del conducente sul monopattino e gli elementi che dimostrano l'utilizzo del mezzo come veicolo;
- identificare e descrivere il veicolo trainante e il relativo conducente;
- specificare come la forza prodotta dal veicolo trainante determinava o agevolava l'avanzamento del monopattino;
- descrivere il tipo di collegamento, i punti di fissaggio, il suo stato di tensione e l'eventuale presa mantenuta con una mano;
- se manca un collegamento materiale, descrivere la presa diretta sul veicolo trainante o su una persona trasportata;
- indicare il tratto percorso o osservato, la direzione di marcia, la velocità e le condizioni del traffico e del fondo stradale;
- precisare, se accertabile, se il motore del monopattino fosse acceso o spento;
- documentare l'eventuale compromissione dell'equilibrio, della sterzata, della frenata o del controllo del mezzo;
- riportare le ragioni addotte dal conducente, comprese avaria, batteria scarica o situazione di emergenza, documentando il pericolo prospettato e le alternative concretamente disponibili;
- indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente del monopattino autore materiale;
- se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
- identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
- annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita;
- interrompere il traino, rimuovere il collegamento e impedire la prosecuzione della condotta, dando atto delle operazioni compiute;
- se il monopattino non è in condizioni di proseguire autonomamente, farlo condurre a mano o trasferire con modalità conformi;
- in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.
Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.
Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco da parte del conducente integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.
Veicolo trainante costituito da un altro monopattino: il conducente del monopattino trainante può realizzare autonomamente la fattispecie descritta nella scheda ME-TRAINO-01 – Traino vietato di veicoli. Le due posizioni devono essere accertate e verbalizzate separatamente.
Presa diretta e uso delle mani: quando il conducente del monopattino si mantiene agganciato al veicolo trainante, a una sua parte o a una persona mediante una mano, deve essere verificata anche l'eventuale violazione del comma 75-duodecies. Il concorso non deve essere affermato automaticamente: occorre accertare e descrivere gli elementi costitutivi delle diverse condotte.
Traino determinato da avaria o emergenza: la batteria scarica, il guasto o la mera necessità di spostare il mezzo non consentono di farsi trainare restando sul monopattino. Il mezzo deve essere condotto a mano oppure trasferito con modalità compatibili con la disciplina vigente. Quando venga prospettata una reale situazione di emergenza, devono essere raccolti tutti gli elementi necessari alla distinta valutazione dell'art. 4 della legge n. 689/1981.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese quelle imputabili al conducente del veicolo trainante, il trasporto di persone o oggetti, la circolazione sul marciapiede o contromano, gli ambiti non consentiti e i requisiti dei mezzi coinvolti.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Divieto generale. Il comma 75-decies vieta al conducente del monopattino di farsi trainare da un altro veicolo senza prevedere deroghe collegate alla categoria del veicolo trainante, alla breve distanza percorsa, alla bassa velocità o alla situazione di avaria. Le ragioni del traino devono essere riportate nel verbale quando rilevanti, ma non eliminano il precetto; resta distinta l'eventuale verifica delle cause di esclusione della responsabilità contemplate dall'art. 4 della legge n. 689/1981.
2. Effettiva trasmissione della trazione. La fattispecie richiede che il movimento del veicolo trainante venga concretamente trasmesso al monopattino o al suo conducente. Il verbale deve indicare come ciò avvenga e quali elementi dimostrino che l'avanzamento sia stato determinato o agevolato da tale forza.
3. Collegamento non necessariamente materiale. Fune, cavo, catena, cinghia, barra o gancio costituiscono modalità tipiche ma non esclusive. Il divieto ricorre anche quando il conducente del monopattino si aggrappi direttamente al veicolo trainante, al suo conducente o a un passeggero, purché riceva in tal modo la trazione.
4. Distinzione dal semplice procedere in scia. La vicinanza a un altro veicolo o il procedere nella sua scia non integrano da soli la fattispecie. Occorre una relazione materiale capace di trasmettere il movimento; in sua assenza non può essere contestato il fatto di essersi fatto trainare.
5. Motore acceso o spento. Il funzionamento del motore del monopattino non costituisce elemento decisivo. Anche quando il mezzo conservi una propria spinta, la fattispecie può ricorrere se la forza del veicolo trainante ne agevola concretamente l'avanzamento. Lo stato del motore deve essere annotato quando accertabile.
6. Ripartizione delle posizioni soggettive. La presente violazione riguarda il conducente del monopattino trainato. La condotta del conducente del veicolo trainante deve essere esaminata autonomamente: se il mezzo trainante è un altro monopattino, trova applicazione la specifica fattispecie del traino di veicoli; negli altri casi devono essere individuate le disposizioni pertinenti alla categoria del veicolo e alle modalità del fatto.
7. Avaria ed emergenza. Il monopattino in avaria non può essere trainato con il conducente a bordo. La soluzione ordinariamente conforme consiste nella conduzione a mano o nel trasporto del mezzo su un veicolo idoneo. L'eventuale emergenza non configura automaticamente una deroga al divieto, ma deve essere descritta in modo completo per consentire la verifica dei rigorosi presupposti dell'art. 4 della legge n. 689/1981.
8. Rapporto con il libero uso delle mani. Il farsi trainare e la conduzione senza avere libero l'uso delle mani sono disciplinati da precetti distinti. Quando il conducente mantenga una presa con una mano, il verbale deve precisare il punto di presa, la mano impegnata e come venisse controllato il manubrio, verificando il possibile concorso secondo le circostanze concrete.
9. Specialità rispetto alla disciplina dei velocipedi. La fattispecie è regolata direttamente dalla disciplina speciale dei monopattini. L'analogo divieto previsto dall'art. 182 del Codice della strada non giustifica una seconda contestazione per il medesimo fatto.
10. Autore materiale minorenne. Quando il conducente del monopattino ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.
11. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario del monopattino trainato risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.
12. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la natura dell'equiparazione ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, § 4.4; per il divieto di farsi trainare, il libero uso delle mani e il rapporto con l'art. 182 del Codice della strada si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, §§ 6.10 e 6.13, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sulla disciplina del Titolo VI del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.