PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO AVENTE REGOLATORE DI VELOCITÀ MANCANTE, NON CONFIGURABILE O ALTERATO
Codice scheda: ME-REGOLATORE-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 21 settembre 2026
In sintesi: il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve essere dotato di un regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di 6 km/h nelle aree pedonali e di 20 km/h negli altri casi. La circolazione con un mezzo privo del dispositivo, con dispositivo non configurabile, inefficiente o modificato in modo da non assolvere più la funzione prescritta è soggetta alla sanzione da euro 200,00 a euro 800,00. Il difetto tecnico del regolatore non dimostra automaticamente che il conducente abbia superato uno dei limiti di velocità: le due condotte richiedono accertamenti distinti e possono concorrere soltanto quando siano autonomamente provate.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Requisito tecnico violato: art. 1, comma 75, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prescrive un regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti stabiliti dal comma 75-quaterdecies.
Caratteristiche del regolatore: art. 2 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che riferisce la configurazione ai limiti di 6 km/h per le aree pedonali e di 20 km/h negli altri casi.
Limiti di velocità richiamati dal requisito: art. 1, comma 75-quaterdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.
Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve essere munito di un regolatore di velocità che consenta di configurare il mezzo in funzione dei due limiti legali:
- 6 km/h per la circolazione nelle aree pedonali;
- 20 km/h per la circolazione negli altri ambiti consentiti.
Ai fini dell'accertamento rileva la funzione prescritta dalla norma: il dispositivo deve permettere la configurazione del monopattino affinché la velocità sia limitata in relazione al limite applicabile. La disposizione non richiede una funzione di mantenimento automatico della velocità assimilabile al cosiddetto “cruise control”.
La presente scheda comprende l'assenza del regolatore, l'impossibilità di configurarlo per uno o entrambi i valori prescritti, l'inefficienza comprovata e l'alterazione hardware o software che ne escluda o neutralizzi la funzione. Non comprende il solo superamento della velocità durante la marcia, disciplinato dalle autonome fattispecie del comma 75-quaterdecies.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- marca, modello, colore, numero di serie ed eventuale contrassegno identificativo;
- presenza del regolatore di velocità e modalità con la quale può essere configurato;
- possibilità di selezionare la configurazione corrispondente al limite di 6 km/h;
- possibilità di selezionare la configurazione corrispondente al limite di 20 km/h;
- corrispondenza tra comando impartito, indicazione visualizzata ed effettiva funzione limitatrice;
- eventuali messaggi di errore, anomalie, scollegamenti, componenti aggiunti o rimossi;
- eventuali modifiche hardware, software, firmware, applicazioni, centraline, cablaggi o comandi utilizzati per escludere o aggirare il regolatore;
- stato del mezzo e condizioni nelle quali è stata effettuata la prova;
- metodo, strumento, luogo, distanza e condizioni operative dell'eventuale prova funzionale;
- documentazione tecnica del costruttore, manuale d'uso, scheda tecnica, dichiarazione di conformità e versione del software disponibili;
- eventuali dichiarazioni spontanee rese dal conducente o dal proprietario, riportate fedelmente senza sostituire l'accertamento oggettivo;
- documentazione fotografica o audiovisiva dei comandi, del display, dei collegamenti e delle operazioni compiute;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- identità del proprietario del mezzo;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino avente il regolatore di velocità mancante, non configurabile, inefficiente o alterato in modo da non assolvere la funzione prescritta.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il regolatore è presente, funzionante e configurabile per entrambi i valori prescritti, anche se al momento del controllo sia selezionata una modalità diversa da quella di 6 km/h; la sola mancata selezione della modalità pedonale non costituisce, di per sé, difetto tecnico del mezzo. Non sono inoltre sufficienti, isolatamente considerati, la velocità massima dichiarata dal costruttore, una modalità indicata sul display, una voce disponibile nell'applicazione, la rotazione della ruota a mezzo sollevato o il sospetto di una modifica non verificata.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno identificativo ed ulteriori elementi], avente caratteristiche tecnico-costruttive diverse da quelle prescritte dall'art. 1, comma 75, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'art. 2 del decreto 18 agosto 2022, poiché il regolatore di velocità [scegliere e descrivere analiticamente l'ipotesi]:
- era assente;
- non consentiva la configurazione corrispondente al limite di 6 km/h previsto per le aree pedonali;
- non consentiva la configurazione corrispondente al limite di 20 km/h previsto negli altri casi;
- pur consentendo la selezione della modalità [indicare], non limitava la velocità al valore prescritto, come accertato mediante [descrivere prova, strumenti, condizioni ed esito];
- risultava alterato mediante [descrivere modifica hardware/software, componente, collegamento, applicazione o comando], così da escludere o neutralizzare la funzione limitatrice prescritta.
L'irregolarità era accertata mediante [esame dei comandi e del display/documentazione tecnica/prova funzionale/operazioni tecniche], dalle quali risultava [descrivere puntualmente gli elementi oggettivi]. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, primo periodo, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge.
Formula integrativa – prova funzionale: la prova veniva eseguita in [luogo o area], in condizioni di sicurezza, con [conducente/carico/stato della batteria/modalità selezionata], utilizzando [strumento o metodologia]; il regolatore, configurato per [6/20] km/h, consentiva al mezzo di raggiungere [...] km/h. Le operazioni e il relativo esito erano documentati mediante [fotografie/video/verbale di operazioni tecniche/relazione].
Formula integrativa – alterazione software o hardware: veniva rilevata la presenza di [descrivere componente, cablaggio, firmware, applicazione, menu o comando]; mediante [indicare operazione compiuta] era possibile [descrivere l'effetto verificato]. L'alterazione e la sua concreta incidenza sulla funzione del regolatore erano documentate mediante [indicare elementi].
Formula integrativa – accertamento tecnico: poiché la presenza, configurabilità o funzionalità del dispositivo non poteva essere stabilita in modo affidabile sul posto, venivano eseguite o disposte le seguenti operazioni tecniche: [descrivere attività, soggetto esecutore, documenti acquisiti, metodologia ed esito].
Formula integrativa – concorso con superamento del limite: con distinto accertamento, effettuato mediante [strumento o metodologia], veniva altresì rilevata la velocità di [...] km/h nell'ambito [area pedonale/altro ambito consentito]; tale ulteriore condotta veniva contestata autonomamente ai sensi dell'art. 1, comma 75-quaterdecies, della legge n. 160/2019.
Formula integrativa – impedimento della prosecuzione: non veniva consentita la prosecuzione della circolazione del mezzo nelle condizioni accertate; il monopattino veniva [condotto a mano/affidato a persona legittimata/caricato su altro veicolo], dando atto che per la presente violazione non veniva applicato alcun sequestro.
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] avente il regolatore di velocità [mancante/non configurabile/inefficiente/alterato].
Codice Pro.Sa.: 4223
Avvertenza sul codice: il codice identifica la violazione generale relativa alla circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli prescritti dal comma 75. Nel verbale deve essere descritta con precisione la specifica difformità del regolatore. Non utilizzare i codici Pro.Sa. 4241 o 4242, relativi al superamento effettivo dei limiti di velocità, né il codice 4244, riservato al motore termico o alla potenza nominale continua superiore a 1 kW.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 200,00 a euro 800,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 200,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 140,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista per questa specifica violazione |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
- identificare compiutamente mezzo, conducente e proprietario;
- fotografare i comandi, il display, le modalità disponibili, i collegamenti e gli eventuali componenti aggiunti o rimossi;
- verificare separatamente la configurabilità a 6 km/h e a 20 km/h;
- distinguere la semplice selezione grafica di una modalità dall'effettiva funzione limitatrice;
- non fondare la contestazione esclusivamente sulla velocità massima dichiarata, sul nome di una modalità o sulla presenza di un menu accessibile;
- non assumere la velocità della ruota sollevata come prova automatica della velocità sviluppabile su strada;
- in caso di prova funzionale, descrivere condizioni, carico, stato della batteria, modalità selezionata, percorso, strumento e risultato;
- quando sia ipotizzata un'alterazione software o hardware, documentarne natura, accessibilità, attivazione e concreta incidenza sul regolatore;
- acquisire, quando disponibile, manuale, scheda tecnica, dichiarazione di conformità, versione del software o documentazione del costruttore;
- quando il difetto non sia verificabile con certezza sul posto, svolgere o disporre le necessarie operazioni tecniche;
- riportare fedelmente le eventuali dichiarazioni spontanee, senza attribuire loro valore sostitutivo dell'accertamento;
- accertare separatamente l'eventuale velocità concretamente tenuta e utilizzare l'autonoma fattispecie soltanto quando ne ricorrano tutti gli elementi;
- impedire la prosecuzione della circolazione nelle medesime condizioni, documentando come il mezzo sia stato allontanato;
- non redigere un verbale di sequestro per questa sola violazione;
- verificare separatamente potenza, motore, marcatura CE, dimensioni, ruote, freni, luci, contrassegno e assicurazione;
- in caso di conducente minorenne, applicare la disciplina della persona tenuta alla sorveglianza senza indicare impropriamente il minore quale destinatario della sanzione.
Regolatore e limitatore: la legge utilizza la denominazione “regolatore di velocità”. Ai fini operativi interessa la capacità del dispositivo di configurare il monopattino affinché non superi il valore pertinente; non deve essere confuso con un sistema che mantiene automaticamente una velocità scelta dal conducente.
Modalità selezionata: la presenza di modalità denominate “pedonale”, “eco”, “drive” o “sport” non dimostra, da sola, né conformità né difformità. Occorre verificare quali limiti producano effettivamente e se siano disponibili le configurazioni prescritte.
Mancata selezione della modalità a 6 km/h: se il dispositivo è regolarmente presente, funzionante e configurabile, la sola circostanza che il conducente non abbia selezionato la modalità corrispondente a 6 km/h non integra il difetto tecnico qui trattato. L'eventuale superamento del limite nell'area pedonale deve essere provato e contestato autonomamente.
Prova a ruota sollevata: la velocità indicata quando la ruota gira senza contatto con il suolo può essere influenzata dall'assenza di carico e dalle logiche elettroniche del mezzo. Può offrire un elemento iniziale, ma non sostituisce un accertamento tecnicamente adeguato né prova automaticamente la velocità raggiunta durante la circolazione.
Alterazioni software: l'esistenza di un'applicazione, di un menu nascosto o di un comando non è sufficiente se non ne sono accertati il collegamento con il mezzo e l'effetto concreto. Devono essere documentati il procedimento seguito, la configurazione iniziale e finale e l'incidenza sulla funzione limitatrice.
Applicazione temporale: il requisito del regolatore è previsto direttamente dall'art. 1, comma 75, lettera e), della legge n. 160/2019. L'art. 5 del decreto 18 agosto 2022 rende obbligatorie le proprie prescrizioni per i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022 e prevede uno specifico adeguamento dei mezzi anteriori per indicatori di svolta e impianto frenante; non introduce, per ciò solo, un'esenzione generale dal requisito legislativo del regolatore. Per i mezzi più risalenti devono comunque essere ricostruiti il regime vigente al momento della commercializzazione e le caratteristiche tecniche concretamente richieste.
Concorso con il superamento dei limiti: il difetto del regolatore riguarda una caratteristica del mezzo; il superamento di 6 o 20 km/h riguarda la condotta di circolazione. Le violazioni possono concorrere quando siano provati sia la difformità tecnica sia la velocità effettivamente tenuta, senza ricavare automaticamente l'una dall'altra.
Possibile diversa classificazione: il regolatore mancante o alterato non trasforma automaticamente il mezzo in ciclomotore o in altra categoria di veicolo. L'eventuale diversa classificazione richiede un autonomo accertamento tecnico e giuridico fondato sull'insieme delle caratteristiche costruttive, alla luce degli artt. 46, 47 e 52 del Codice della strada.
Concorso con altre difformità: se il mezzo presenta più requisiti tecnico-costruttivi non conformi riconducibili al comma 75, l'organo accertatore deve descriverli integralmente e valutare l'unitarietà della violazione della medesima disposizione. Restano autonome le condotte disciplinate da precetti differenti, quando risultino provati tutti i relativi elementi costitutivi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Requisito stabilito direttamente dalla legge. A differenza di requisiti ricavabili esclusivamente dal rinvio alla disciplina tecnica, il regolatore configurabile è espressamente previsto dall'art. 1, comma 75, lettera e), della legge n. 160/2019. Il decreto 18 agosto 2022 ne precisa la configurazione in rapporto ai limiti di 6 e 20 km/h.
2. Oggetto della contestazione. Il verbale deve indicare se il dispositivo sia assente, non configurabile, inefficiente o alterato e deve spiegare come la circostanza sia stata verificata. La formula generica “regolatore non conforme” non consente di comprendere il fatto contestato.
3. Configurabilità per entrambi i limiti. La disponibilità della sola impostazione a 20 km/h non soddisfa il requisito, perché il regolatore deve poter essere configurato anche in funzione del limite di 6 km/h previsto per le aree pedonali.
4. Selezione e funzionamento. L'icona o il nome della modalità attestano soltanto il comando visualizzato; non provano necessariamente che il dispositivo limiti realmente la velocità. Analogamente, una velocità massima indicata nelle caratteristiche commerciali non dimostra da sola che il regolatore sia assente o alterato.
5. Distinzione dalle violazioni di velocità. La scheda ME-VELOCITA-01 riguarda il superamento del limite di 6 km/h nell'area pedonale; la scheda ME-VELOCITA-02 riguarda il superamento del limite di 20 km/h. In entrambi i casi deve essere provata la velocità concretamente tenuta, mentre la presente fattispecie concerne il requisito tecnico del mezzo.
6. Accertamento tecnico e ripetibilità. La prova deve essere comprensibile e, per quanto possibile, ripetibile. Devono essere indicati stato del mezzo, modalità selezionata, carico, strumenti, procedura e risultato, evitando conclusioni fondate su prove non rappresentative delle condizioni di esercizio.
7. Alterazione reversibile. Anche una modifica attivabile o disattivabile può assumere rilievo quando, al momento della circolazione, neutralizzi la funzione prescritta. Occorre tuttavia accertarne la concreta attivazione e l'effetto, non la mera possibilità teorica di intervenire sul software o sull'hardware.
8. Assenza di confisca. Il comma 75-vicies collega la confisca esclusivamente al motore termico o al motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. Il difetto del regolatore non determina, da solo, né confisca né sequestro e non esclude il pagamento in misura ridotta.
9. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 identifica la violazione generale della circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli stabiliti dal comma 75. I codici 4241 e 4242 non sono alternativi a questo codice, perché si riferiscono alle autonome violazioni dei limiti di velocità.
10. Minore autore materiale e obbligato in solido. La responsabilità per la condotta del minore deve essere ricostruita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981. L'eventuale proprietario diverso dal conducente è soggetto all'obbligazione solidale secondo l'art. 196 del Codice della strada, ferma la prova della circolazione contro la sua volontà.
11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per il regolatore di velocità e la marcatura CE si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.7; per i limiti di velocità e il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo II, §§ 4.5-4.6, e Titolo V, § 7.15; per il sistema sanzionatorio, l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
12. Collegamento con le altre schede. La potenza superiore a 0,50 kW e non superiore a 1 kW è trattata nella scheda ME-POTENZA-01; il motore termico o la potenza superiore a 1 kW nella scheda ME-MOTORE-01. L'eventuale diversa classificazione del mezzo richiede un autonomo accertamento.
13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, sul decreto 18 agosto 2022 e sulle disposizioni procedurali richiamate. Presenza, configurabilità, funzionamento e alterazione del regolatore devono essere verificati nel caso concreto con metodo adeguato.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 21 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.