PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CIRCOLAZIONE CON MOTORE ELETTRICO AVENTE POTENZA NOMINALE CONTINUA SUPERIORE A 0,50 kW E NON SUPERIORE A 1 kW
Codice scheda: ME-POTENZA-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 21 settembre 2026
In sintesi: il motore elettrico del monopattino deve avere potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW. La circolazione con un mezzo la cui potenza nominale continua sia superiore a 0,50 kW, ma non superiore a 1 kW, è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 800,00. Il pagamento in misura ridotta è pari a euro 200,00 e può essere ridotto a euro 140,00 entro cinque giorni. Per questa sola difformità non sono previsti né confisca né sequestro: tali conseguenze operano, quanto alla potenza, soltanto quando il valore nominale continuo sia superiore a 1 kW. La potenza esattamente pari a 1 kW rientra pertanto nella presente scheda. Il dato tecnico deve riferirsi alla potenza nominale continua e non alla potenza massima, istantanea o di picco.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Requisito tecnico violato: art. 1, comma 75, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prescrive un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW.
Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina tecnico-costruttiva: decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.
Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve essere dotato di un motore elettrico avente potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, corrispondenti a 500 W. Non può quindi circolare come monopattino conforme il mezzo la cui potenza nominale continua superi tale valore.
La presente scheda riguarda esclusivamente la fascia nella quale la potenza nominale continua:
- è superiore a 0,50 kW;
- è pari o inferiore a 1 kW.
La soglia di 1 kW non amplia il limite di conformità: serve soltanto a distinguere il regime sanzionatorio ordinario dalla fattispecie aggravata dalla confisca. Un motore da 0,75 kW o da 1 kW è dunque non conforme, ma non determina, per il solo valore della potenza, l'applicazione della confisca prevista per la potenza superiore a 1 kW.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada e non mera conduzione a mano;
- caratteristiche costruttive che consentono di ricondurre il mezzo alla tipologia del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- marca, modello, colore, numero di serie ed eventuale contrassegno identificativo;
- marca, modello e codice identificativo del motore elettrico;
- valore esatto della potenza nominale continua, espresso in watt o kilowatt;
- superamento della soglia di 0,50 kW e mancato superamento della soglia di 1 kW;
- fonte dalla quale è ricavato il dato: targhetta, marcatura sul motore, manuale, documentazione del costruttore, certificazione o accertamento tecnico;
- corrispondenza tra il motore installato, le targhette e la documentazione acquisita;
- distinzione tra potenza nominale continua e potenza massima, istantanea, di picco o commercialmente dichiarata;
- eventuale presenza di più motori e caratteristiche tecniche di ciascuna unità;
- eventuali sostituzioni del motore, centraline aggiuntive, modifiche hardware o software e altri interventi che richiedano approfondimenti tecnici;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- identità del proprietario del mezzo;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino dotato di motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 0,50 kW e non superiore a 1 kW.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Esclusioni: la presente scheda non deve essere utilizzata quando la potenza nominale continua non superi 0,50 kW; quando sia superiore a 1 kW; quando il mezzo sia dotato di motore termico; oppure quando l'unico dato disponibile sia la potenza massima o di picco. Per il motore termico o la potenza nominale continua superiore a 1 kW si applica la distinta scheda ME-MOTORE-01.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno identificativo ed ulteriori elementi], avente requisiti diversi da quelli prescritti dall'art. 1, comma 75, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, poiché dotato di motore elettrico con potenza nominale continua pari a [...] W/kW, quindi superiore a 0,50 kW e non superiore a 1 kW. Il dato era accertato mediante [targhetta del costruttore/marcatura sul motore/documentazione tecnica/operazione tecnica, da specificare] e si riferiva alla potenza nominale continua, non alla potenza massima, istantanea o di picco. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, primo periodo, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge.
Formula integrativa – potenza esattamente pari a 1 kW: la potenza nominale continua accertata era pari a 1 kW e, pertanto, superiore al limite di conformità di 0,50 kW ma non superiore alla distinta soglia oltre la quale il comma 75-vicies prevede la confisca.
Formula integrativa – più motori elettrici: il mezzo risultava dotato di n. [...] motori elettrici, aventi le seguenti caratteristiche [descrivere separatamente]; dalla documentazione o dall'accertamento tecnico [specificare] risultava una potenza nominale continua complessiva pari a [...] W/kW. Era inoltre accertata la difformità rispetto alla configurazione tecnica prescritta mediante [specificare].
Formula integrativa – accertamento tecnico: poiché le indicazioni presenti sul mezzo erano [assenti/illeggibili/contraddittorie/non riferibili con certezza alla potenza nominale continua], venivano eseguite o disposte le seguenti operazioni tecniche: [descrivere attività, soggetto esecutore, documenti acquisiti, metodologia ed esito].
Formula integrativa – impedimento della prosecuzione: non veniva consentita la prosecuzione della circolazione del mezzo nelle condizioni accertate; il monopattino veniva [condotto a mano/affidato a persona legittimata/caricato su altro veicolo], dando atto che per la presente violazione non veniva applicato alcun sequestro.
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] dotato di motore elettrico con potenza nominale continua pari a [...] W/kW, in violazione delle disposizioni sopra indicate.
Codice Pro.Sa.: 4223
Avvertenza sul codice: non utilizzare il codice Pro.Sa. 4244, riferito alla distinta ipotesi del motore termico o del motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 200,00 a euro 800,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 200,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 140,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista per questa specifica fascia di potenza |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
- identificare compiutamente il mezzo, il motore, il conducente e il proprietario;
- riportare il valore esatto della potenza nominale continua e la relativa unità di misura;
- indicare la fonte concreta del dato tecnico e collegarla senza incertezze al motore installato;
- fotografare targhetta, marcature, numero di serie, motore e componenti rilevanti;
- acquisire manuale, dichiarazione del costruttore o altra documentazione tecnica attendibile, quando disponibile;
- non utilizzare la potenza massima, di picco o istantanea come se fosse potenza nominale continua;
- non desumere il superamento di 0,50 kW dalla sola velocità o dalle prestazioni apparenti;
- in presenza di più motori, documentare ciascuna unità e la configurazione complessiva del mezzo;
- quando i dati siano assenti, contraddittori o non univoci, svolgere le necessarie operazioni tecniche prima di formulare la contestazione definitiva;
- specificare che il valore accertato non supera 1 kW, così da rendere evidente la ragione per cui non si applicano sequestro e confisca;
- impedire la prosecuzione della circolazione nelle medesime condizioni, documentando come il mezzo sia stato allontanato senza essere ulteriormente condotto;
- non redigere un verbale di sequestro per la sola potenza compresa nella fascia oggetto della scheda;
- verificare separatamente eventuali difformità relative a velocità, motore, sedile, contrassegno, assicurazione e ulteriori requisiti;
- in caso di conducente minorenne, applicare la disciplina della persona tenuta alla sorveglianza senza indicare impropriamente il minore quale destinatario della sanzione.
Potenza esattamente pari a 1 kW: il mezzo è non conforme perché supera il limite di 0,50 kW. Tuttavia, il comma 75-vicies collega la confisca a una potenza nominale continua superiore a 1 kW. Il valore esattamente pari a 1 kW non soddisfa tale condizione e resta assoggettato al regime della presente scheda.
Potenza superiore a 1 kW: quando il valore nominale continuo sia anche minimamente superiore a 1 kW, non deve essere utilizzata la presente scheda. Si applica la distinta ipotesi ME-MOTORE-01 – Motore termico o potenza superiore a 1 kW, con confisca, sequestro e pagamento in misura ridotta non ammesso.
Potenza di picco: diciture quali “peak power”, “maximum power”, “potenza massima” o equivalenti non provano la potenza nominale continua. Una potenza di picco superiore a 500 W non integra da sola la presente violazione se la potenza nominale continua non supera 0,50 kW.
Velocità del mezzo: potenza e velocità costituiscono parametri distinti. Una velocità elevata può rendere opportune ulteriori verifiche, ma non dimostra da sola una potenza nominale continua superiore a 0,50 kW.
Modifiche hardware o software: la presenza di una centralina sostituita, di impostazioni modificabili o di componenti non originali può costituire un elemento investigativo, ma il valore della potenza nominale continua deve essere accertato con dati tecnici attendibili. Non è corretto trasformare automaticamente la velocità rilevata o un'impostazione del display in prova della potenza nominale continua.
Più motori: il decreto 18 agosto 2022 definisce il monopattino con riferimento a un motore elettrico. La presenza di più unità richiede quindi di documentare sia la configurazione costruttiva non conforme sia i dati tecnici necessari a determinare la corretta fattispecie; l'eventuale superamento di 1 kW deve risultare da un accertamento affidabile.
Possibile diversa classificazione: il superamento di 0,50 kW non trasforma automaticamente il mezzo in ciclomotore. L'eventuale riconducibilità ad altra categoria di veicolo richiede una valutazione tecnica e giuridica complessiva alla luce degli artt. 46, 47 e 52 del Codice della strada, fondata sull'insieme delle caratteristiche costruttive e non sul solo dato della potenza.
Concorso con altre difformità: se il mezzo presenta più requisiti non conformi riconducibili alla medesima disposizione, l'organo accertatore deve descriverli analiticamente e valutare con attenzione l'unitarietà o pluralità della contestazione. Restano autonome le violazioni poste a tutela di precetti differenti, quando ne ricorrano gli specifici elementi costitutivi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Due soglie con funzioni diverse. Il valore di 0,50 kW costituisce il limite massimo di conformità del motore elettrico. La soglia di 1 kW non crea una tolleranza ulteriore: individua soltanto il punto oltre il quale la legge aggiunge la confisca alla sanzione pecuniaria. Ne deriva una fascia intermedia di mezzi non conformi, ma non soggetti alla misura ablativa per il solo dato della potenza.
2. Inclusione del valore esatto di 1 kW. La formulazione “superiore a 1 kW” impiegata dal comma 75-vicies non comprende il valore esattamente pari a 1 kW. Tale valore viola comunque il limite ordinario di 0,50 kW e ricade nella presente fattispecie.
3. Oggetto della prova. La contestazione deve dimostrare che il valore superiore a 0,50 kW riguarda la potenza nominale continua del motore installato. Targhetta, documentazione del costruttore e accertamento tecnico hanno rilievo diverso dalle denominazioni commerciali o dalle prestazioni percepite dall'operatore.
4. Accertamento tecnico. L'art. 13 della legge n. 689/1981 consente rilievi descrittivi e fotografici e altre operazioni tecniche. Quando il dato non sia immediatamente disponibile o risulti contraddittorio, l'approfondimento deve precedere la definitiva qualificazione della condotta.
5. Assenza di confisca. Per la sola potenza superiore a 0,50 kW e non superiore a 1 kW non ricorrono i presupposti della confisca stabilita dal comma 75-vicies. Conseguentemente non trova applicazione il sequestro funzionale alla confisca e rimane ammesso il pagamento in misura ridotta.
6. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 identifica la violazione generale consistente nella circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli prescritti dal comma 75. Il codice 4244 non deve essere impiegato in questa fascia, perché è riferito alla fattispecie accompagnata dalla confisca: motore termico oppure potenza nominale continua superiore a 1 kW.
7. Minore autore materiale. Se il conducente è minorenne, la responsabilità amministrativa deve essere ricostruita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981. Il verbale deve descrivere la condotta del minore e individuare la persona tenuta alla sua sorveglianza senza qualificare quest'ultima come conducente.
8. Obbligato in solido. L'eventuale proprietario diverso dal conducente è soggetto all'obbligazione solidale secondo l'art. 196 del Codice della strada, ferma la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
9. Collegamenti con gli approfondimenti. Per il limite di 0,50 kW e la distinzione rispetto alla soglia di 1 kW si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.5, e Titolo IV, § 6.8; per i controlli documentali e tecnici sulle caratteristiche del mezzo si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15; per il regime dei monopattini non conformi, l'accertamento della potenza e la distinzione tra sanzione ordinaria e confisca si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo IV, §§ 6.11-6.12; per il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale, Parte III, Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
10. Collegamento con le altre schede. La fascia oltre 1 kW e il motore termico sono trattati nella scheda ME-MOTORE-01. Le eventuali difformità relative alla presenza del posto a sedere devono essere verificate mediante la scheda ME-SEDILE-01. Ogni ulteriore violazione deve essere accertata sulla base dei propri elementi costitutivi.
11. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sul decreto 18 agosto 2022 e sulle disposizioni procedurali richiamate. Il valore della potenza, la fonte del dato, la configurazione del motore e le condizioni concrete della circolazione devono essere verificati nel singolo caso.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 21 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, i dati tecnici del mezzo, la documentazione del costruttore e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.