CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 52 CdS
Ciclomotori

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 198 e appendice I del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
      a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica (1);
      b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
      c) (2)
   2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
   3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
   4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

 

(1) Parole aggiunte dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121. 
(2) Lettera soppressa dall'art. 22 del DLG 10.09.1993 n. 360.

 

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OSSERVAZIONI

* Pur essendo facoltativa l'installazione degli indicatori di direzione per i ciclomotori a 2 o 3 ruote non muniti di carrozzeria chiusa, è bene ricordare che se il veicolo è prodotto fin dall'origine con i citati dispositivi, non è consentita l'asportazione o la modifica degli stessi senza l'approvazione dell'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
* Il conducente di ciclomotore o motoveicoli che durante la marcia fa uso di apparecchio radiotelefonico o smartphone, inserendo quest'ultimo tra il casco (allacciato) e l'orecchio non viola il disposto contenuto nell'art. 173, commi 2 e 3-bis del C.d.S. in quanto il suo funzionamento non richiede utilizzo l'uso delle mani. Secondo alcuni, piuttosto, per il comportamento suesposto si ravvisa la violazione di cui all'art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. in quanto il casco sarebbe indossato in modo non corretto.
 A tale riguardo, però, è bene ricordare che il comma 1 del citato articolo punisce quei conducenti (e gli eventuali passeggeri) di ciclomotori e motoveicoli che omettono "... di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo ...". Per tale motivo è opinione dei curatori di questo portale che fare uso di apparecchio radiotelefonico o smartphone, inserendo quest'ultimo tra il casco (allacciato) e l'orecchio costituisce un comportamento, per quanto discutibile, al momento non sanzionabile.
* Il superamento dei termini di validità del permesso provvisorio di circolazione (anche nel caso di ciclomotore), emesso a seguito di smarrimento, deterioramento o distruzione del documento originale, comporta sempre la contestazione della violazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. invitando, nel caso specifico, il proprietario del mezzo ad esibire il documento mancante (o valido documento equipollente).
* Il tagliando di aggiornamento relativo all'installazione di appositi adattamenti per la guida sul veicolo in uso al disabile, e stampabile attraverso l'apposito applicativo dal Portale dell'automobilista con procedura semplificata, attualmente è dedicato ai soli autoveicoli e non anche altre tipologie di veicoli, per i quali è necessaria la prescritta visita e prova presso l'UMC.
* In via generale, il rilascio del certificato di circolazione e della targa anche di un ciclomotore "datato" può avvenire solo previa restituzione del certificato di idoneità tecnica, qualsiasi siano le sue condizioni di conservazione. In caso di furto, smarrimento, deterioramento del certificato di idoneità tecnica, il ciclomotore dovrà essere necessariamente sottoposto alla sola prescritta visita e prova presso un U.M.C., mentre la revisione potrà essere effettuata successivamente, anche presso un centro tecnico privato.
* Il ciclomotore che, a seguito dell'alterazione delle caratteristiche costruttive, è dotato di motore di cilindrata superiore a 50 cm³ (se termico) o potenza superiore a 4.000 watt (se elettrico), o sviluppa una velocità superiore ai 45 km/h, per espresso dettame dell'art. 52, comma 4 del C.d.S., è considerato motoveicolo e, conseguentemente, il suo conducente può essere sanzionato per le violazioni di cui agli art. 115, commi 1b) e 3, art. 116, commi 15 e 17 e/o art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. (rispettivamente per guida senza avere i requisiti richiesti, guida senza patente e/o omesso uso del casco protettivo).
* La circolazione di veicoli a motore (solitamente ciclomotori o motoveicoli) con dispositivo silenziatore rumoroso (anche perché alterato) prevede l'utilizzo dell'apparecchiatura fonometro, ove disponibile. In caso di mancanza dello stesso, è possibile rivolgersi - previo accordi - anche ai centri di revisione privati, nominando l'operatore "ausiliario tecnico".
 In caso di accertamento positivo, si procederà con la segnalazione all'UMC competente per territorio per la successiva revisione straordinaria.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3432 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 52, 53 e 157 del Codice della Strada - Sosta - Quadricicli a motore - La microcar a quattro ruote che, per caratteristiche tecniche e costruttive, è ricompresa nella categoria dei quadricicli a motore di cui all’art. 53, comma 1, lett. h) del C.d.S. posteggiata negli spazi adibiti alla sosta per i ciclomotori, non può derogare alla norma prescritta dall'art. 351, comma 2 del regolamento del C.d.S. secondo la quale nelle zone di sosta in cui gli spazi destinati a ciascun veicolo sono delimitati da segnaletica orizzontale, i conducenti devono parcheggiare il proprio veicolo nello spazio tracciato e ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34944 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 47, 52, 53 e 171 del Codice della Strada - Reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica - Non esiste alcun obbligo di legge che imponga l'uso del casco integrale al lavoratore che si ponga alla guida di un ciclomotore o motociclo, bastando allo scopo, secondo le previsioni del vigente codice della strada, indossare un qualsiasi tipo di casco omologato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 10390 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 52 e 218 del Codice della Strada - Misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata - Natura del veicolo condotto - Ciclomotore - Insussistenza - Non integra il reato previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73 la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale che conduca un ciclomotore con cilindrata fino a 50 c.c., per il quale è previsto unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità, poiché la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida.

 

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