PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE CON MOTORE TERMICO O CON MOTORE ELETTRICO AVENTE POTENZA NOMINALE CONTINUA SUPERIORE A 1 kW

Codice scheda: ME-MOTORE-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026

In sintesi: è vietata la circolazione dei monopattini a motore aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dall'art. 1, comma 75, della legge n. 160/2019. Quando il mezzo è dotato di motore termico oppure di motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW, alla sanzione pecuniaria da euro 200,00 a euro 800,00 consegue la confisca del monopattino. L'organo accertatore deve pertanto procedere al sequestro secondo l'art. 213 del Codice della strada. La potenza nominale continua non deve essere confusa con la potenza massima o di picco; la velocità raggiunta dal mezzo, da sola, non dimostra il superamento della soglia. Poiché è prevista la confisca, il pagamento in misura ridotta non è ammesso e il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro dieci giorni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Requisito tecnico violato: art. 1, comma 75, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prescrive un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW.

Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sanzione amministrativa accessoria: art. 1, comma 75-vicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede la confisca quando il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.

Disciplina tecnico-costruttiva: decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Procedura relativa alla confisca: art. 210, comma 3, e art. 213 del Codice della strada.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.

Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Non può circolare il mezzo presentato o utilizzato come monopattino quando sia dotato:

  • di un motore termico, incompatibile con il requisito della propulsione prevalentemente elettrica e con il motore elettrico previsto dal comma 75;
  • di un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.

Entrambe le ipotesi integrano la circolazione di un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli prescritti e comportano la confisca. Il limite ordinario di conformità rimane fissato a 0,50 kW: la soglia di 1 kW non rende regolare il mezzo sino a tale valore, ma individua il punto oltre il quale alla violazione si aggiunge la misura ablativa.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada;
  • caratteristiche esteriori e strutturali che consentono di ricondurre il veicolo alla tipologia del monopattino a motore;
  • marca, modello, numero di serie e ogni codice identificativo del mezzo e del motore;
  • tipo di propulsore installato: termico oppure elettrico;
  • per il motore termico, presenza di serbatoio, alimentazione, scarico, componenti del propulsore e ulteriori elementi tecnici;
  • per il motore elettrico, valore della potenza nominale continua espresso in watt o kilowatt;
  • fonte dalla quale è ricavato il dato: targhetta, marcatura sul motore, documentazione del costruttore, manuale, certificazione o accertamento tecnico;
  • distinzione tra potenza nominale continua e potenza massima, istantanea o di picco;
  • in presenza di più motori, caratteristiche di ciascuna unità e documentazione idonea a determinare la potenza nominale continua complessiva;
  • eventuali modifiche, sostituzioni del motore, centraline aggiuntive o alterazioni hardware e software;
  • eventuale discordanza tra targhette, documentazione, dati commerciali e caratteristiche concretamente rilevate;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • identità del proprietario e verifica dell'eventuale appartenenza del mezzo a persona estranea alla violazione;
  • numero del contrassegno identificativo, se presente;
  • copertura assicurativa ed eventuali ulteriori irregolarità, da qualificare separatamente;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino dotato di motore termico oppure di motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Proprietario estraneo alla violazione: prima di applicare sequestro e confisca deve essere verificato l'art. 213, comma 9, del Codice della strada, secondo cui la misura non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. La mera diversità tra proprietario e conducente non dimostra automaticamente tale estraneità, che deve essere valutata sulla base degli elementi concreti.

Esclusioni: la presente scheda non deve essere utilizzata quando il motore elettrico abbia potenza nominale continua superiore a 0,50 kW ma non superiore a 1 kW; in tale intervallo il mezzo è non conforme, ma la confisca non consegue al solo dato della potenza. Non deve essere utilizzata neppure quando l'unico valore disponibile sia la potenza di picco o quando il superamento di 1 kW sia soltanto ipotizzato sulla base della velocità raggiungibile.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Formula – motore termico: conduceva sulla strada il monopattino a motore [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno ed ulteriori elementi], avente requisiti diversi da quelli prescritti dall'art. 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, poiché dotato di motore termico [indicare tipologia, alimentazione, cilindrata se accertata e caratteristiche osservate]. La natura del propulsore era verificata mediante [descrivere controllo, targhetta, documentazione o accertamento tecnico]. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, primo periodo, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge; consegue la confisca prevista dal comma 75-vicies.

Formula – motore elettrico superiore a 1 kW: conduceva sulla strada il monopattino a motore [identificazione completa], avente requisiti diversi da quelli prescritti dall'art. 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, poiché dotato di motore elettrico con potenza nominale continua pari a [...] W/kW, quindi superiore a 1 kW. Il dato era accertato mediante [targhetta del costruttore/marcatura sul motore/documentazione tecnica/operazione tecnica, da specificare] e si riferiva alla potenza nominale continua, non alla potenza massima o di picco. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, primo periodo, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge; consegue la confisca prevista dal comma 75-vicies.

Formula integrativa – più motori elettrici: il mezzo risultava dotato di n. [...] motori elettrici, aventi le seguenti caratteristiche [descrivere separatamente]; dalla documentazione o dall'accertamento tecnico [specificare] risultava una potenza nominale continua complessiva pari a [...] kW.

Formula integrativa – accertamento tecnico: poiché le indicazioni presenti sul mezzo erano [assenti/illeggibili/contraddittorie/non riferibili con certezza alla potenza nominale continua], venivano eseguite o disposte le seguenti operazioni tecniche: [descrivere attività, soggetto esecutore, documenti acquisiti ed esito].

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] dotato di [motore termico/motore elettrico con potenza nominale continua di ... kW], in violazione delle disposizioni sopra indicate.

Formula relativa al sequestro: poiché alla violazione consegue la confisca del monopattino ai sensi dell'art. 1, comma 75-vicies, della legge n. 160/2019, il mezzo veniva sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada, come da separato verbale. Il veicolo era affidato in custodia a [generalità e qualità] e doveva essere trasportato, senza circolare, presso [luogo non sottoposto a pubblico passaggio] con le seguenti modalità di sicurezza: [...].

Formula integrativa – proprietario diverso dal conducente: il mezzo risultava appartenere a [generalità]; venivano acquisiti i seguenti elementi ai fini della verifica della sua eventuale estraneità alla violazione ai sensi dell'art. 213, comma 9, del Codice della strada: [...].

Codice Pro.Sa.: 4244

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 200,00 a euro 800,00
Pagamento in misura ridotta non ammesso, poiché è prevista la confisca del veicolo; applicazione dell'art. 210, comma 3, del Codice della strada
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni non ammesso
Trasmissione del verbale al Prefetto del luogo della violazione entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 210, comma 3, del Codice della strada
Maggiorazione notturna non prevista
Sanzione amministrativa accessoria confisca del monopattino, ricorrendone tutti i presupposti
Misura cautelare sequestro del monopattino ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente Prefetto per la determinazione della sanzione e il procedimento di confisca; tutela giurisdizionale secondo la disciplina applicabile

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
  • identificare compiutamente mezzo, motore, conducente e proprietario;
  • nel caso di motore termico, documentare gli elementi tecnici che ne dimostrano natura e funzionamento;
  • nel caso di motore elettrico, riportare il valore esatto della potenza nominale continua e la fonte del dato;
  • fotografare targhette, marcature, numero di serie, motore e componenti rilevanti;
  • acquisire manuale, dichiarazione del costruttore o altra documentazione tecnica attendibile, quando disponibile;
  • non utilizzare la potenza massima o di picco come se fosse potenza nominale continua;
  • non desumere il superamento di 1 kW dalla sola velocità o dalle prestazioni apparenti;
  • quando i dati non siano univoci, procedere alle operazioni tecniche necessarie e documentarne metodologia ed esito;
  • verificare se il mezzo appartenga a persona diversa dal conducente e acquisire gli elementi relativi alla sua eventuale estraneità;
  • redigere contestualmente il verbale di sequestro e indicare il vincolo nel verbale di contestazione;
  • nominare il custode secondo l'art. 213, impartendo prescrizioni chiare sul deposito in luogo non sottoposto a pubblico passaggio;
  • vietare la prosecuzione della circolazione e assicurare il trasporto del mezzo con modalità compatibili con il sequestro;
  • in caso di conducente minorenne, affidare la custodia secondo la specifica disciplina dell'aart. 213, comma 5;
  • non indicare alcun importo per il pagamento in misura ridotta;
  • trasmettere il verbale al Prefetto entro dieci giorni;
  • verificare separatamente contrassegno, assicurazione e ulteriori violazioni, evitando automatismi o duplicazioni.

Potenza superiore a 0,50 kW ma non superiore a 1 kW: il mezzo è già difforme dal requisito stabilito dal comma 75 e la sua circolazione è sanzionabile ai sensi del comma 75-undevicies. Tuttavia, per il solo dato della potenza, non ricorre la confisca del comma 75-vicies e non deve essere impiegata la presente scheda.

Potenza esattamente pari a 1 kW: la norma richiede, per la confisca fondata sulla potenza, un valore superiore a 1 kW. Il valore esattamente pari a 1 kW integra una non conformità rispetto al limite di 0,50 kW, ma non supera la soglia della presente ipotesi.

Potenza di picco: le espressioni commerciali “peak power”, “maximum power”, “potenza massima” o equivalenti non dimostrano la potenza nominale continua. Occorre individuare il dato tecnico espressamente riferibile alla grandezza richiesta dalla legge.

Velocità del mezzo: potenza e velocità sono parametri differenti. Un'elevata velocità può giustificare ulteriori verifiche, ma non costituisce da sola prova della potenza nominale continua superiore a 1 kW.

Possibile diversa classificazione: la presenza di un motore termico o la potenza superiore a 1 kW non autorizzano ad applicare automaticamente la disciplina del ciclomotore. L'eventuale riconducibilità ad altra categoria di veicolo richiede un autonomo accertamento tecnico e giuridico fondato sull'insieme delle caratteristiche costruttive.

Contrassegno e assicurazione: la loro mancanza deve essere valutata separatamente, tenendo conto della qualificazione del mezzo e delle fattispecie speciali applicabili. Il solo accertamento della potenza non dimostra automaticamente la sussistenza di ogni altra violazione.

Custodia del mezzo: il monopattino sequestrato non può continuare a circolare. Il custode deve depositarlo in luogo non sottoposto a pubblico passaggio e il trasferimento deve avvenire in sicurezza, senza utilizzarlo come veicolo.

PAGAMENTO, TRASMISSIONE E RICORSI

Pagamento: il pagamento in misura ridotta non è ammesso, poiché alla violazione consegue la confisca. Non devono essere indicati né l'importo di euro 200,00 come somma pagabile entro sessanta giorni né la riduzione del 30%.

Trasmissione al Prefetto: il verbale deve essere trasmesso al Prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni, secondo quanto previsto dall'art. 210, comma 3, del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada, coordinato con la trasmissione obbligatoria disposta dall'art. 210, comma 3.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

Ricorso contro il sequestro: contro la misura cautelare è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 213, comma 7, del Codice della strada, ferme restando le ulteriori forme di tutela previste dall'ordinamento.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Due soglie con funzioni diverse. Il valore di 0,50 kW costituisce il limite massimo di conformità del motore elettrico. La soglia superiore a 1 kW individua invece il livello al quale la legge collega anche la confisca. Non esiste, pertanto, una fascia di regolarità sino a 1 kW.

2. Motore termico. La presenza del motore termico è incompatibile con il modello legale del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica e comporta la confisca quando il mezzo viene posto in circolazione in violazione del comma 75-quater.

3. Oggetto della prova. Per il motore elettrico deve essere provata la potenza nominale continua superiore a 1 kW. Targhetta, documentazione del costruttore e accertamento tecnico assumono rilievo maggiore rispetto a denominazioni commerciali, prestazioni dichiarate o percezioni dell'operatore.

4. Accertamento tecnico. L'art. 13 della legge n. 689/1981 consente rilievi descrittivi e fotografici e altre operazioni tecniche. Se il dato non è immediatamente affidabile, la verifica deve precedere una qualificazione che comporta l'ablazione del bene.

5. Confisca e sequestro. La confisca è la sanzione accessoria prevista dal comma 75-vicies; il sequestro dell'art. 213 del Codice della strada costituisce la misura cautelare necessaria a preservare il mezzo fino alla definizione del procedimento.

6. Pagamento non ammesso. Il richiamo al Titolo VI rende applicabile l'art. 210, comma 3, del Codice della strada. Quando è prevista la confisca non è ammesso il pagamento in misura ridotta e il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro dieci giorni.

7. Proprietario estraneo. L'art. 213, comma 9, esclude la misura quando il mezzo appartiene a persona estranea alla violazione. Occorre distinguere questa condizione dalla semplice assenza del proprietario o dalla circostanza che il conducente sia persona diversa.

8. Minore autore materiale. La responsabilità amministrativa deve essere ricostruita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981. Per la custodia del mezzo sequestrato trova applicazione la specifica disciplina dell'art. 213, comma 5, del Codice della strada.

9. Concorso e diversa classificazione. Le ulteriori violazioni devono essere valutate in base agli elementi propri. Se il mezzo presenta caratteristiche tali da richiedere una diversa classificazione, questa deve essere tecnicamente dimostrata e non può derivare automaticamente dal solo superamento della potenza consentita.

10. Collegamenti con gli approfondimenti. Per i requisiti di potenza e la distinzione tra il limite di 0,50 kW e la soglia di 1 kW si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.5, e Titolo IV, § 6.8; per la qualificazione del mezzo e la prevalenza della disciplina speciale, Parte I, Titolo II, § 4.4; per la sanzione relativa ai monopattini non conformi, la verifica della potenza, il sequestro e la confisca si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo IV, §§ 6.11-6.12; per il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale, Parte III, Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

11. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sul decreto 18 agosto 2022 e sugli artt. 210 e 213 del Codice della strada. Dati tecnici, proprietà del mezzo e condizioni per le misure cautelari e accessorie devono essere verificati nel caso concreto.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, i dati tecnici del mezzo, la documentazione del costruttore, la proprietà e l'eventuale estraneità del proprietario, nonché tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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