PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO PRIVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RC
Codice scheda: ME-ASSICURAZIONE-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 20 settembre 2026
In sintesi: dal 16 luglio 2026 i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione senza la prescritta assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Quando il mezzo è condotto sulla strada, il verbale deve documentare l'effettiva circolazione, identificare conducente e monopattino, riportare il contrassegno e dare conto dell'esito negativo della verifica assicurativa eseguita mediante Infoweb. Il conducente è l'autore materiale; il proprietario risponde in solido nei limiti dell'art. 196 del Codice della strada. La violazione è soggetta alla sanzione da euro 100,00 a euro 400,00.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Obbligo assicurativo: art. 1, comma 75-vicies quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dalla legge 25 novembre 2024, n. 177; la disposizione richiama l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e il Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che vieta la circolazione del monopattino privo della copertura assicurativa prescritta.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nozione generale di circolazione: art. 3, comma 1, numero 9), del Codice della strada, secondo cui la circolazione comprende il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli sulla strada.
Nozione di conducente: art. 46 del Codice della strada, in relazione alla qualificazione del monopattino come veicolo quando ne ricorrono i requisiti previsti dalla disciplina speciale.
Decorrenza dell'obbligo: 16 luglio 2026, secondo il comunicato congiunto del 17 aprile 2026 e la circolare n. 615 del 24 aprile 2026.
Controllo telematico: circolare n. 21876 del 16 luglio 2026, relativa all'estensione della funzione “Monopattini” di Infoweb alla verifica della copertura assicurativa; circolare n. 15228 del 18 maggio 2026, quanto all'identificazione del proprietario associato al contrassegno.
Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle verifiche necessarie.
Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama il Titolo VI del Codice della strada; art. 196 del Codice della strada per l'obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica non può essere condotto sulla strada o in altra area pubblica destinata alla circolazione quando non sia coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 1, comma 75-vicies quinquies, della legge n. 160/2019.
L'obbligo assicurativo si riferisce al singolo monopattino identificato mediante il proprio contrassegno. Per i soggetti pubblici o privati che utilizzano una pluralità di mezzi resta possibile una polizza riferita alla flotta, purché i monopattini coperti siano analiticamente individuati secondo la disciplina applicabile.
Disciplina speciale: per il monopattino conforme privo di copertura assicurativa trova applicazione la sanzione speciale della legge n. 160/2019. La medesima condotta non deve essere duplicata mediante l'ordinaria contestazione dell'art. 193 del Codice della strada. Una diversa valutazione è necessaria quando il mezzo, per le sue caratteristiche tecniche, non possa essere qualificato come monopattino conforme e risulti riconducibile a un'altra categoria di veicolo.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino sulla strada o in altra area pubblica destinata alla circolazione;
- identità del conducente e titolo in base al quale dispone del mezzo, ove rilevante;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica conforme alla disciplina speciale;
- codice alfanumerico del contrassegno identificativo e corrispondenza con i dati presenti in Infoweb;
- esito della verifica telematica relativo all'assenza della copertura assicurativa alla data e all'ora dell'accertamento;
- eventuali dati della polizza esibita o acquisita e verifica della sua decorrenza, scadenza, sospensione o riferibilità al mezzo;
- identità del proprietario associato al contrassegno;
- in caso di noleggio, dati del gestore, rapporto di noleggio e identificazione del mezzo coperto dalla polizza di flotta;
- luogo, direzione di marcia, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento;
- eventuale documentazione fotografica dell'esito telematico, del mezzo e del contrassegno;
- eventuali ulteriori violazioni relative al contrassegno, alle caratteristiche tecniche o alla condotta, da accertare separatamente.
Autore materiale: il conducente che pone in circolazione il monopattino privo della prescritta copertura assicurativa.
Proprietario: è il soggetto associato al contrassegno e, ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada, risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. La solidarietà non equivale all'attribuzione automatica della condotta materiale.
Ambito escluso: la presente scheda non riguarda il monopattino rinvenuto in sosta senza conducente, per il quale è prevista la distinta fattispecie descritta nella scheda ME-SOSTA-03 – Sosta senza copertura assicurativa. Non riguarda inoltre il mezzo effettivamente sottratto all'uso e custodito in luogo non aperto alla circolazione.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
[Generalità complete del conducente] circolava sulla strada in [località, direzione di marcia e ulteriori riferimenti], alla guida del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie e ulteriori elementi identificativi], recante il contrassegno identificativo [combinazione alfanumerica], privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. L'assenza della copertura alla data e all'ora dell'accertamento era verificata mediante interrogazione della funzione “Monopattini” di Infoweb, che restituiva il seguente esito: [riportare l'esito e gli eventuali dati disponibili]. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, secondo periodo, in relazione al comma 75-vicies quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sanzionata dal comma 75-undevicies, secondo periodo.
Formula integrativa – proprietario diverso dal conducente: mediante consultazione Infoweb il proprietario associato al contrassegno risultava essere [generalità complete o denominazione, residenza o sede], al quale il verbale sarà notificato quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada.
Formula integrativa – polizza esibita ma inefficace: il conducente esibiva la polizza [impresa, numero e contraente], che all'atto del controllo risultava [non ancora decorrente/scaduta/sospesa/non riferibile al monopattino identificato dal contrassegno], come verificato mediante [indicare gli accertamenti compiuti].
Formula integrativa – contestazione non immediata: la violazione non veniva contestata immediatamente al conducente per [indicare la ragione concreta e documentata]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4249
Avvertenza operativa sul codice: il codice 4249 deve essere utilizzato quando il monopattino privo di copertura assicurativa è sorpreso in circolazione con un conducente. Per il mezzo rinvenuto in sosta sulla pubblica via deve essere impiegato il distinto codice 4261.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 100,00 a euro 400,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 100,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 70,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 200,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista per questa sola violazione quando il monopattino è tecnicamente conforme |
| Sequestro per mancanza dell'assicurazione |
non previsto per questa sola violazione dalla disciplina speciale del monopattino conforme; non si applica automaticamente il sequestro ordinariamente collegato all'art. 193 del Codice della strada |
| Confisca |
non prevista per il solo difetto assicurativo del monopattino conforme; ricorre la distinta previsione del comma 75-vicies quando il mezzo ha motore termico o motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW |
| Prosecuzione della circolazione |
non deve essere consentita finché permane la mancanza della copertura; le cautele adottate sul posto non costituiscono sequestro amministrativo se tale misura non è prevista né formalmente applicata |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- indicare con precisione il luogo, la direzione di marcia, la data e l'ora dell'accertamento;
- descrivere gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino e identificare il conducente;
- identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, colore, numero di serie e ulteriori caratteristiche disponibili;
- fotografare, quando possibile, il mezzo e acquisire un'immagine leggibile del contrassegno;
- consultare Infoweb inserendo la combinazione alfanumerica e annotare data, ora ed esito della verifica;
- acquisire o conservare il riepilogo dell'interrogazione secondo le procedure dell'ufficio;
- in caso di esito negativo, verificare che non si tratti di disallineamento o aggiornamento non ancora recepito e valutare l'eventuale documentazione assicurativa prodotta;
- controllare decorrenza, scadenza, eventuale sospensione e precisa riferibilità della polizza al contrassegno del mezzo;
- identificare il proprietario e indicarlo come obbligato in solido quando diverso dal conducente, senza attribuirgli la condotta materiale;
- se il mezzo appartiene a una flotta di noleggio, verificare che il singolo monopattino risulti incluso nella copertura collettiva e acquisire i dati del rapporto di noleggio;
- contestare separatamente l'eventuale mancanza o irregolarità del contrassegno, le difformità tecniche e le ulteriori condotte accertate;
- non applicare automaticamente l'art. 193 del Codice della strada, il relativo sequestro o le riduzioni collegate alla riattivazione della polizza previste per la fattispecie ordinaria;
- se emergono motore termico o potenza nominale continua superiore a 1 kW, attivare gli autonomi accertamenti tecnici e la procedura di sequestro finalizzata alla confisca;
- non consentire la prosecuzione della circolazione priva di copertura assicurativa e dare atto nel verbale delle cautele concretamente adottate, senza qualificare tale attività come sequestro amministrativo non previsto dalla fattispecie.
Divieto di prosecuzione: l'assenza di una specifica misura cautelare non consente di autorizzare la prosecuzione di una condotta vietata. Il mezzo può essere condotto a mano o affidato a un soggetto che ne curi il trasporto e la custodia, annotando le operazioni compiute. L'operatore non deve tuttavia utilizzare formule proprie del sequestro quando tale misura non è stata applicata.
Monopattino in sosta: quando il mezzo è rinvenuto in sosta senza conducente non deve essere impiegato il codice 4249; la specifica voce Pro.Sa. è il codice 4261 e trova applicazione la scheda ME-SOSTA-03 – Sosta senza copertura assicurativa.
Contrassegno assente o irregolare: la mancanza della copertura non assorbe l'autonoma violazione relativa all'identificabilità del mezzo. Ricorrendone i presupposti deve essere contestata anche la fattispecie descritta nella scheda ME-CONTRASSEGNO-01 – Circolazione senza contrassegno o con contrassegno irregolare, codice Pro.Sa. 4248. In mancanza del contrassegno l'assenza assicurativa non può essere desunta automaticamente: occorrono autonomi elementi di verifica.
Mezzo non conforme: la sanzione speciale della presente scheda presuppone che il veicolo sia qualificabile come monopattino a propulsione prevalentemente elettrica. Quando le caratteristiche tecniche facciano emergere una diversa categoria di veicolo, devono essere preliminarmente risolte la qualificazione del mezzo e la conseguente disciplina assicurativa.
Motore termico o potenza superiore a 1 kW: alla violazione del comma 75-quater si aggiunge la confisca prevista dal comma 75-vicies. In tal caso il mezzo deve essere sottoposto a sequestro secondo la procedura degli artt. 210 e 213 del Codice della strada, previa verifica tecnica del presupposto.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Operatività dal 16 luglio 2026. L'obbligo assicurativo, pur introdotto dalla legge n. 177/2024, è divenuto concretamente operativo dal 16 luglio 2026, quando le imprese sono state tenute a offrire le polizze riferite ai monopattini identificati. La presente scheda non deve essere utilizzata per fatti anteriori a tale data.
2. Effettiva conduzione. La fattispecie presuppone che il monopattino sia utilizzato come veicolo e condotto sulla strada o in altra area pubblica destinata alla circolazione. Il verbale deve descrivere l'azione del conducente, il luogo e la direzione di marcia, evitando formule generiche che non consentano di distinguere la circolazione dalla mera conduzione a mano o dal mezzo già in sosta.
3. Specialità rispetto all'art. 193 del Codice della strada. La mancanza dell'assicurazione del monopattino conforme è disciplinata direttamente dall'art. 1, commi 75-quater e 75-undevicies, della legge n. 160/2019. Non devono essere cumulate, per il medesimo fatto, la sanzione speciale e quella ordinaria dell'art. 193 del Codice della strada.
4. Assenza del sequestro assicurativo ordinario. Alla sanzione speciale da euro 100,00 a euro 400,00 non è collegato il sequestro previsto dall'art. 193 per gli altri veicoli. L'art. 213 torna applicabile soltanto quando una distinta previsione imponga la confisca, come nel caso del motore termico o del motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.
5. Conducente e obbligato in solido. L'autore materiale è il conducente che pone in circolazione il monopattino privo di assicurazione. Il proprietario individuato mediante il contrassegno risponde in solido nei limiti dell'art. 196 del Codice della strada, ma non deve essere qualificato come conducente quando sia persona diversa.
6. Valore dell'interrogazione Infoweb. Il risultato telematico costituisce il principale punto di partenza del controllo, ma deve essere riferito con precisione al contrassegno, alla data e all'ora dell'accertamento. L'eventuale documentazione prodotta dall'interessato deve essere esaminata, soprattutto quando prospetti una copertura appena attivata o un disallineamento della banca dati.
7. Flotte e servizi di noleggio. La polizza può coprire una pluralità di mezzi analiticamente individuati. L'operatore deve quindi verificare se il monopattino controllato sia incluso nella copertura e non limitarsi all'esistenza di una polizza genericamente intestata al gestore. Il conducente resta autore materiale della circolazione, mentre proprietario o gestore assumono la qualità risultante dalla disciplina della solidarietà.
8. Concorso con altre violazioni. Assicurazione, identificabilità e conformità tecnica del mezzo, nonché regolarità della condotta di guida, rispondono a precetti distinti. Le ulteriori violazioni devono essere contestate autonomamente soltanto quando risultino provati tutti gli elementi costitutivi di ciascuna fattispecie.
9. Collegamenti con gli approfondimenti. Per introduzione, decorrenza e verifica della copertura assicurativa si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo VII, §§ 9.15-9.17. Per gli ambiti di circolazione e le regole di condotta del conducente si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15. Per sanzione speciale, controllo telematico, solidarietà, misure sul mezzo, responsabilità civile, concorso tra norme e redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.3; Titolo II, § 4.8; Titolo III, § 5.10; Titolo IV, §§ 6.11-6.12; Titolo VII, §§ 9.19-9.20; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
10. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sul Titolo X del Codice delle assicurazioni private e sugli atti che hanno reso operativo il sistema assicurativo e il controllo mediante Infoweb. L'applicazione richiede di documentare puntualmente conduzione, luogo, identificazione del mezzo, esito della verifica e rapporto tra conducente e proprietario.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 20 settembre 2026: prima redazione della scheda, con distinzione dalla sosta senza conducente e dalla fattispecie ordinaria dell'art. 193 del Codice della strada.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.