PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CONDUZIONE VIETATA DI ANIMALI

Codice scheda: ME-ANIM-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 18 settembre 2026

In sintesi: il conducente di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica non può condurre animali durante la marcia. La fattispecie ricorre quando l'animale procede autonomamente sulle proprie zampe accanto, davanti o dietro il monopattino ed è guidato, trattenuto o controllato dal conducente, mediante guinzaglio, fune, catena, altro collegamento oppure anche attraverso comandi idonei a dirigerne il movimento. Il divieto deve essere distinto dal trasporto dell'animale sul mezzo o sulla persona del conducente e non può essere desunto dalla sola presenza dell'animale nelle vicinanze. Quando l'autore materiale è minorenne, della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza, secondo l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

È vietato condurre animali guidando un monopattino. Il divieto opera qualunque siano la specie, la taglia e il numero degli animali e indipendentemente dalla lunghezza del percorso, dalla velocità mantenuta e dalle modalità di controllo utilizzate. La presenza del guinzaglio o di altro collegamento costituisce un rilevante elemento di accertamento, ma non è indispensabile quando la concreta condotta dimostri che il conducente dirige o controlla il movimento dell'animale.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • specie, numero, taglia, colore e caratteristiche esteriori degli animali condotti;
  • posizione dell'animale rispetto al monopattino e direzione del suo movimento;
  • modalità con cui il conducente guidava, tratteneva o controllava l'animale;
  • presenza, lunghezza e punti di presa o fissaggio di guinzaglio, fune, catena, pettorina o altro collegamento;
  • eventuali comandi vocali, gestuali o sonori impartiti dal conducente e risposte dell'animale;
  • eventuale impegno di una o entrambe le mani per trattenere o dirigere l'animale;
  • eventuale forza di trazione esercitata dall'animale sul conducente o sul monopattino;
  • tratto percorso o osservato, andatura, velocità, condizioni del traffico e del fondo stradale;
  • incidenza concreta della condotta sull'equilibrio, sulla libertà di movimento e sul controllo del mezzo;
  • eventuali condizioni di pericolo, affaticamento, sofferenza o inadeguata custodia dell'animale;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
  • proprietario del monopattino e numero del contrassegno identificativo, se presente;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente del monopattino che, durante la marcia, guida, trattiene o controlla uno o più animali che si spostano autonomamente.

Proprietario o detentore dell'animale: la proprietà o la detenzione dell'animale non determina, da sola, la qualità di trasgressore del comma 75-decies. La condotta è attribuita al conducente che materialmente conduce l'animale, ferma restando la verifica di eventuali responsabilità fondate su disposizioni diverse.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. Se il proprietario coincide con il soggetto già individuato quale responsabile, evitare duplicazioni nella qualificazione e nella compilazione dell'atto.

Distinzione dal trasporto di animali: nella conduzione l'animale procede autonomamente sulle proprie zampe ed è guidato o controllato dal conducente; nel trasporto l'animale viene invece sostenuto o trasferito dal monopattino o dalla persona che lo conduce, anche mediante borsa, zaino, trasportino o altro supporto.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre quando il monopattino viene condotto a mano e la persona procede come pedone, né quando l'animale si trova occasionalmente nelle vicinanze senza essere guidato, trattenuto o controllato dal conducente. La semplice contemporaneità degli spostamenti non è sufficiente: nel verbale devono essere descritti gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione dell'animale.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conducente maggiorenne: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca e modello, se conosciuti, colore, numero del contrassegno identificativo e ulteriori elementi utili] conducendo contemporaneamente [indicare specie, numero, taglia, colore e caratteristiche esteriori dell'animale], che procedeva autonomamente [accanto/davanti/dietro] al monopattino ed era guidato o controllato mediante [guinzaglio/fune/catena/altro collegamento/comandi vocali, gestuali o sonori/altra modalità], come accertato attraverso [descrivere i movimenti osservati, il tratto percorso e gli ulteriori elementi], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa in presenza di guinzaglio o altro collegamento: il collegamento, costituito da [descrivere tipologia e lunghezza], era trattenuto con la mano [destra/sinistra] oppure fissato a [polso/corpo del conducente/manubrio/parte del monopattino/altro punto]; l'animale procedeva [descrivere posizione, andatura e distanza dal mezzo].

Formula integrativa qualora l'animale eserciti trazione: durante la marcia l'animale esercitava inoltre una forza di trazione sul [conducente/monopattino] mediante [descrivere collegamento e modalità], incidendo sul movimento del mezzo nel modo seguente: [descrivere concretamente].

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione del mezzo] conducendo contemporaneamente [descrivere l'animale, la sua posizione e le modalità con cui veniva guidato, trattenuto o controllato], in violazione dell'art. 1, comma 75-decies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula integrativa qualora la persona tenuta alla sorveglianza sia presente: la persona sopra indicata era presente sul posto al momento dell'accertamento e veniva identificata mediante [documento e relativi estremi].

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4234

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 50,00 a euro 250,00
Pagamento in misura ridotta euro 50,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 35,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista
Sequestro dell'animale o misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere gli elementi che dimostrano l'effettiva conduzione del monopattino;
  • indicare specie, numero, taglia, colore e ulteriori caratteristiche esteriori degli animali condotti;
  • descrivere la posizione e il movimento dell'animale rispetto al monopattino;
  • specificare come il conducente guidava, tratteneva o controllava l'animale;
  • descrivere tipologia, lunghezza, punti di presa e modalità di fissaggio del guinzaglio o dell'eventuale collegamento;
  • in assenza di collegamento, indicare i comandi impartiti, le risposte dell'animale e gli altri elementi indicativi del controllo esercitato;
  • se il collegamento era trattenuto con una mano, precisare quale mano fosse impegnata e come venisse retto il manubrio;
  • indicare se l'animale esercitava una forza di trazione sul conducente o sul monopattino e descriverne gli effetti sul movimento;
  • documentare l'eventuale compromissione dell'equilibrio, della libertà di movimento o del controllo del mezzo;
  • annotare eventuali condizioni di pericolo, affaticamento, sofferenza o inadeguata custodia dell'animale e valutare separatamente le ulteriori disposizioni applicabili;
  • indicare le generalità complete e la data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, indicare le generalità, la qualità e gli estremi del documento della persona tenuta alla sorveglianza;
  • identificare il monopattino mediante contrassegno, marca, modello, colore e ulteriori caratteristiche disponibili;
  • annotare l'eventuale documentazione fotografica o video acquisita, evitando attività che possano aggravare lo stato di agitazione o sofferenza dell'animale;
  • interrompere la conduzione vietata e consentire la ripresa della marcia sul monopattino soltanto dopo che l'animale sia stato affidato o gestito in modo conforme, dando atto delle operazioni compiute;
  • in caso di contestazione differita, documentare le attività svolte per identificare i soggetti interessati e la ragione della mancata contestazione immediata.

Conducente di età inferiore a quattordici anni: oltre alla presente violazione ricorre autonomamente la conduzione senza il requisito minimo di età descritta nella scheda ME-ETA-01 – Conducente minore di quattordici anni, previa verifica degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie.

Uso del casco: l'eventuale mancato uso del casco da parte del conducente integra una distinta violazione, descritta nella scheda ME-CASCO-01 – Mancanza del casco protettivo.

Animale trasportato: quando l'animale non procede autonomamente ma viene sostenuto o trasferito dal conducente o dal monopattino, deve essere applicata la distinta fattispecie descritta nella scheda ME-TRASP-03 – Trasporto vietato di animali.

Concorso con la violazione relativa all'uso delle mani: quando il guinzaglio o altro collegamento viene trattenuto dal conducente durante la marcia, deve essere verificata anche l'eventuale violazione del comma 75-duodecies. Il concorso non deve essere affermato automaticamente: occorre accertare e descrivere gli elementi costitutivi di entrambe le condotte.

Animale che esercita trazione: la forza esercitata dall'animale non elimina la condotta consistente nel condurlo. Devono essere descritte la modalità del collegamento, l'incidenza della trazione sul movimento e le condizioni concrete, valutando separatamente l'eventuale applicabilità di ulteriori disposizioni senza duplicare il medesimo fatto.

Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori condotte accertate, comprese quelle relative alla tutela, alla custodia e alla conduzione dell'animale, al trasporto di persone o oggetti, alla circolazione sul marciapiede o contromano, agli ambiti non consentiti e ai requisiti del mezzo.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Divieto generale. Il comma 75-decies vieta di condurre animali guidando il monopattino senza prevedere deroghe collegate alla specie, alla taglia, al numero degli animali, alla breve distanza percorsa o alla ridotta velocità. Tali circostanze devono essere descritte quando rilevanti, ma non eliminano il precetto.

2. Nozione operativa di conduzione. Condurre un animale significa dirigerne o controllarne lo spostamento mentre esso procede autonomamente. Il guinzaglio rappresenta la modalità più frequente, ma la fattispecie può ricorrere anche quando il controllo venga esercitato mediante richiami, ordini o gesti chiaramente osservabili.

3. Prova del rapporto di controllo. In assenza di un collegamento materiale, la semplice vicinanza dell'animale non basta. Occorre documentare elementi concreti, quali i comandi impartiti, le reazioni dell'animale, il mantenimento coordinato della direzione e della velocità, le soste contestuali o altre circostanze che dimostrino la guida o il controllo esercitati dal conducente.

4. Distinzione dal trasporto di animali. Nella conduzione l'animale si muove sulle proprie zampe; nel trasporto viene sostenuto dal mezzo o dal conducente. La distinzione deve emergere chiaramente dalla descrizione del fatto, poiché si tratta di modalità materiali diverse contemplate dal medesimo comma.

5. Pluralità di animali. La conduzione simultanea di più animali nell'ambito di un'unica azione di guida integra normalmente una sola violazione del divieto, ferma restando la necessità di indicare il numero degli animali e di valutare gli eventuali ulteriori illeciti derivanti dalle concrete modalità di custodia o trattamento.

6. Collegamento fissato al conducente o al mezzo. Il divieto non viene meno quando il guinzaglio sia fissato al polso, alla vita, al manubrio o ad altra parte del monopattino. Il punto di fissaggio deve essere descritto perché può incidere sulla sicurezza, sull'equilibrio e sulla possibilità di controllo del mezzo.

7. Rapporto con il libero uso delle mani. La conduzione di animali e la guida senza avere libero l'uso delle mani sono disciplinate da precetti distinti. Quando il conducente trattenga il guinzaglio con una mano, il verbale deve precisare quale mano fosse impegnata e come venisse retto il manubrio, verificando il possibile concorso secondo le circostanze concrete.

8. Specialità rispetto alla disciplina dei velocipedi. La fattispecie è regolata direttamente dalla disciplina speciale dei monopattini. L'analogo divieto previsto dall'art. 182 del Codice della strada non giustifica una seconda contestazione per il medesimo fatto.

9. Tutela dell'animale. La sanzione per la conduzione vietata non assorbe eventuali illeciti ulteriori derivanti dalle condizioni in cui l'animale viene fatto procedere. In presenza di affaticamento, lesioni, esposizione a pericolo, modalità coercitive o inadeguate rispetto alle sue caratteristiche devono essere svolti gli accertamenti richiesti dalle specifiche disposizioni applicabili.

10. Autore materiale minorenne. Quando il conducente ha meno di diciotto anni, il verbale deve descrivere la condotta da lui materialmente realizzata e individuare separatamente la persona che ne risponde ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.

11. Proprietario e solidarietà. Il rinvio al Titolo VI del Codice della strada rende applicabile l'art. 196 del Codice della strada. Il proprietario del monopattino risponde in solido dell'obbligazione pecuniaria, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà; tale posizione non lo trasforma nell'autore materiale della condotta.

12. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la natura dell'equiparazione ai velocipedi e la prevalenza della disciplina speciale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, § 4.4; per la conduzione di animali, il libero uso delle mani e il rapporto con l'art. 182 del Codice della strada si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, §§ 6.10 e 6.13, e Titolo V, § 7.15; per il regime sanzionatorio, il minore autore materiale, l'obbligato in solido, il concorso tra violazioni e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.1; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sulla disciplina del Titolo VI del Codice della strada. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 18 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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