CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

 

Articolo 42 CdS
Segnali complementari

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 172, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 177, art. 178, art. 179 e art. 180 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
      a) il tracciato stradale;
      b) particolari curve e punti critici;
      c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
   2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
   3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

 

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OSSERVAZIONI

* L'installazione dei dissuasori di sosta (pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo), atti ad esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro (es.: impedire la sosta dinanzi al cancello pedonale di un'abitazione) devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.
* Quando il comma 10 dell'art. 148 espressamente vieta il "sorpasso in prossimità o in corrispondenza (...) o dei dossi", non si riferisce ai c.d. "rallentatori di velocità" menzionati nell'art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (manufatti costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione, ed in prossimità o corrispondenza dei quali - a meno di segnaletica che espressamente ne vieti il sorpasso - il C.d.S. non vieta espressamente il superamento di veicoli), ma si riferisce al "raccordo convesso" che l'art. 3, comma 1, n. 41 del C.d.S. descrive come "raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso", ovvero anomalie altimetriche convesse della strada che ne limitano la visibilità.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 7715 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del Codice della Strada - Segnaletica stradale - Inesistenza o inadeguatezza della segnaletica - Onere della prova - Quando il ricorrente contesta l'inesistenza della segnaletica orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, l'onere della prova contraria spetta all'Amministrazione mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova spetta al ricorrente stesso.

 

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