Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 943 del 13 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 943 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 41, 140 e 146 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Non può ritenersi esente da colpa la condotta del conducente del veicolo che, a causa della presenza del montante del proprio mezzo che gli impedisce la visuale, svolta con luce verde del semaforo ed investe sulle strisce pedonali un pedone che, contemporaneamente, aveva anch'esso via libera in quanto il problema è facilmente superabile non solo attendendo quei pochi secondi che avrebbero consentito all'ipotetico soggetto in fase di attraversamento di uscire dal "cono d'ombra", ma anche da un leggero spostamento laterale o in avanti del capo da parte del conducente. A nulla vale la successiva modifica alla programmazione dell'impianto semaforico di quell'incrocio.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, in data (Omissis) 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, del (Omissis), revocava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sostituendola con quella della sospensione della patente stessa per mesi sei, e confermava per il resto l'affermazione di responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente (Soggetto 1) che, in primo grado, all'esito di giudizio ordinario, era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. perché, alla guida della propria autovettura Volkswagen (Omissis), targata "(Omissis)", percorrendo la via (Omissis) in (Omissis), giunto all'intersezione semaforizzata ivi ubicala, voltava a sinistra con luce verde, imboccando la via (Omissis) e investendo sulle strisce pedonali (Soggetto 2) - la quale contemporaneamente. aveva avuto via libera - così cagionandole per colpa lesioni personali gravi, giudicate guaribili in giorni 90, consistite in «(Omissis)», con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare l'art. 41. co. 9, in relazione all'art. 146, co. 2 del Codice della Strada, avendo omesso, in una intersezione semaforizzata, di dare la precedenza ad un pedone che stava attraversando sulle strisce; fatto commesso in (Omissis), il (Omissis) 2016.

Il Tribunale di (Omissis), riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 nr. 6 cod. pen., aveva condannato lo (Soggetto 1) alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa e non menzione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo (Soggetto 1), deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., promiscuamente, la violazione dell'art. 590-bis cod. pen. e comunque omissione, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma della penale responsabilità dello (Soggetto 1).

Il ricorrente, richiamato il dictum di Sez. 6 n. 49754/2012 quanto ai limiti della motivazione per relationem, lamenta che la Corte territoriale si sarebbe "in via generale" richiamata al percorso argomentativo svolto dal giudice di primo grado, non affrontando alcune doglianze difensive svolte nell'atto di appello e affrontando altre con motivazione sbrigativa ed illogica.

Si lamenta, nello specifico, che nella sentenza impugnata, la Corte bresciana, non avrebbe tenuto nella minima considerazione una circostanza emersa pacificamente nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ovvero, quella che l'incrocio in cui è avvenuto l'incidente ha una conformazione molto particolare, che rende necessario per gli automobilisti che provengono da via (Omissis) e vogliano svoltare in via (Omissis), ossia che vogliono eseguire la manovra effettuata dall'imputato, arrivare al centro strada e molto avanti alla striscia d'arresto per vedere i veicoli che provengono dalla parte opposta. Proprio questa necessitata posizione avanzata dell'autovettura che intende svoltare a sinistra, comporterebbe che, se nella fase di svolta un pedone, così come la persona offesa di questo procedimento, si incammina su un passaggio pedonale dal centro alla periferia, lo stesso viene completamente nascosto dal montante posto alla sinistra del parabrezza, comparendo improvvisamente davanti allo spigolo anteriore destro dell'autoveicolo proprio mentre inizia lo scavalcamento del passaggio pedonale (il richiamo è alle pagg. 8 - 9 relazione ing. (Soggetto 3) prodotta dalla difesa all'udienza del (Omissis) 2017). 

Del resto, a parere dell'odierno ricorrente, prova della pericolosità, proprio per l'impossibilità di avvistare in modo tempestivo i pedoni, dell'incrocio in questione, è la circostanza, emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, evidenziata nell'atto di appello e del tutto ignorata dalla Corte di Appello, che l'Amministrazione Comunale di (Omissis), di concerto con (Omissis) Mobilità, ha in data (Omissis) 2015, e, quindi, solo quattro giorni dopo l'incidente de quo, modificato la programmazione dell'impianto semaforico nel senso che, come riferito dal teste (Soggetto 4) (il richiamo è a pag. 6 delle trascrizioni dell'udienza del 14 novembre 2017) attualmente quando i pedoni che attraversano via (Omissis) hanno luce verde i veicoli che circolano sulla Via (Omissis) - via (Omissis) hanno luce rossa.

Ebbene la Corte di Appello si sarebbe limitata, in poche righe di motivazione, ad affermare che non può essere ritenuto esente da colpa l'automobilista che si mette in movimento disinteressandosi dell'eventualità che un pedone, momentaneamente non visibile a causa del montante attraversi la strada.

Ci si duole che tale affermazione, che è corretta in relazione ad un incrocio normale, non lo sarebbe per il caso che ci occupa, in cui l'incidente è avvenuto in un incrocio dalla conformazione del tutto particolare, che, rende impossibile avvistare il pedone se questi inizia l'attraversamento durante la fase di svolta dell'autovettura, e, quindi, quando l'automobilista è già in movimento.

Tale circostanza, che si assume essere di fondamentale importanza in quanto l'odierno imputato non avrebbe avvistato tempestivamente il pedone non per colpa ma per la conformazione dell'incrocio che rendeva impossibile avvistare il pedone in fase di attraversamento, sarebbe stata del tutto trascurata e non esaminata nella sentenza qui impugnata, con conseguente vizio di omessa motivazione sul punto della sentenza qui impugnata.

I giudici territoriali, inoltre, si sarebbero limitati ad affrontare il profilo di colpa relativo al mancato tempestivo avvistamento della persona offesa da parte dello (Soggetto 1), e non hanno, invece, speso una parola per affrontare l'altra questione posta nell'atto appello, ossia se l'odierno imputato, una volta visto il pedone, ha posto in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'evento.

In particolare, nell'atto di appello la difesa ricorda di avere evidenziato che "lo (Soggetto 1) che, lo si ribadisce, procedeva a velocità ridotta, non appena scorta la signora (Soggetto 2) ha prontamente ed istintivamente posto in essere l'azione di frenata che veniva erogata nell'istante del contatto, percorrendo un ulteriore metro che provocava la caduta del pedone (cfr. pag. 12 relazione ing. (Soggetto 3)). L'odierno appellante, quindi, non appena ha avuto la possibilità di vedere il pedone, ha frenato non riuscendo ad evitare l'investimento a causa della pochissima distanza che vi era tra la posizione dell'autovettura e quella della persona offesa. Il giudice di prime cure ha evidenziato, a pag. 3 della sentenza qui impugnata, il fatto che i Vigili intervenuti non abbiano rilevato al suolo tracce di frenata, ipotizzando quindi la mancanza di una qualsivoglia azione frenante posta in essere dall'odierno imputato: è davvero agevole rilevare che le tracce di frenata non vengono certo lasciate quando un'autovettura procede a velocità ridotta. Come risulta dalla relazione dell'ing. (Soggetto 3) sia dalle testimonianze sia dai minimi danni riportati dall'autovettura si può dedurre che una frenata da parte dell'odierno imputato vi sia invece stata, con arresto dell'autovettura con le ruote anteriori sulle strisce del passaggio pedonale".

Ebbene, la Corte territoriale non avrebbe speso una parola, anche solo per confutarle, per affrontare tali doglianze difensive che portano a ritenere che Io (Soggetto 1), non appena avvistato il pedone, abbia posto in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'evento: sussiste, pertanto, sul punto il vizio di omessa motivazione della sentenza qui impugnata che dovrà essere annullata con le conseguenti statuizioni di legge.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. In premessa, va evidenziato che è stata rigettata, come da ordinanza resa a verbale, una nuova richiesta di rinvio avanzata dall'Avv. B. B., difensore dell'odierno ricorrente ritenendo il Collegio di condividere il dictum di Sez. 5 n. 45104 del 4/11/2022, C., n.m.

In tale pronuncia, alla cui motivazione si rimanda, si è sottolineato che la disciplina dettata dall'art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, evocata dal ricorrente, che escluderebbe la procedibilità d'ufficio della fattispecie in esame, non è ad oggi in vigore.

Ciò in quanto il d.lgs. n. 150 del 2022 ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 1/11/2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo entrerà in vigore il 30 dicembre 2022.

Nella pronuncia, peraltro, si esamina l'indirizzo espresso da alcune sentenze di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di abolitio criminis, è legittima la sentenza d'appello che non confermi la condanna per un reato che, al tempo della decisione, risulti abrogato, nonostante al momento della adozione della decisione non sia ancora interamente decorso il periodo di vacatio legis ai sensi dell'art. 10 delle preleggi e dell'art. 73, terzo comma, Cost., in quanto la funzione di garanzia per i consociati, che è perseguita dalla previsione del suddetto termine volto a permettere la conoscenza della nuova norma, non comporta anche il perdurante dovere del giudice di applicare una disposizione penale ormai abrogata per effetto di una successiva norma già valida (Sez. 1, n. 53602 del 18/5/2017, C., Rv. 271639; conf. Sez. 1, n. 39977 del 14/5/2019, A., Rv. 276949).

Il Collegio, come quello di Sez. 5 n. 45104/2022, non condivide l'indirizzo espresso dalle due citate sentenze, per plurime ragioni.

In primo luogo, in quanto il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la "non obbligatorietà" della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all'art. 10, primo comma, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell'art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L'univoco tenore dell'art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell'art. 73, terzo comma, Cost. rendono ragione dell'autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore.

Del resto, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore.

Come ricorda la sentenza citata, è la vicenda di recente verificatasi in materia di sicurezza alimentare. L'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 aveva stabilito l'abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo 2021), l'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ha "ripristinato" alcuni dei reati previsti dall'art. 18 come destinati all'abrogazione. Si tratta - com'è stato condivisibilmente evidenziato - di una vicenda analoga a quella in esame e, rispetto a essa, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi, sostenendo, infatti, che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. n. 27 del 2021, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. n. 42 del 2021, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 (Sez. 3, n. 34395 del 16/0672021, D., Rv. 282365).

Decisivo, comunque, è il rilievo che il caso in esame, a ben vedere, non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il d.lgs. n. 150 del 2022, lo scorso 1/11/2022. L'inapplicabilità di tale d.lgs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all'art. 7 del decreto legge n. 162 del 2022: è la voluntas legis espressa da quest'ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 cit., sicché il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della vacatio volto a permettere la conoscenza della nuova norma - ratio su cui si fonda l'orientamento espresso dalle citate sentenze C. e A. sopra richiamate - è del tutto inconferente rispetto al differimento sancito dal decreto legge 162 del 2022.

Nel caso in esame il legislatore ha statuito un differimento temporale dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare.

Quanto al fatto che la futura procedibilità a querela di parte del reato per cui si procede sia comunque prevista dalla vigente legge delega, si rimanda al condivisibile dictum di Sez. 3 n. 45120 del 28/10/2022 B., n.m., che ha ritenuto manifestamente infondata, per due autonomi ordini di ragioni, la questione di legittimità costituzionale formulata in relazione all'art. 2, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'immediata applicabilità delle disposizioni della legge delega, indipendentemente dalla successiva emanazione o mancanza del decreto legislativo di attuazione, per contrasto con gli artt. 3 e 4 25, secondo comma, Cost..

3. Premesso quanto sopra, e venendo al merito dell'odierna decisione, va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, R., Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, A. ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, B. ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Ancora di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, O., Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).

Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, S. ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. il 12.1.2012, B. ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.

Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello che ci occupa, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale.

Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, com'è avvenuto nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, rispetto al caso suvvisto si aggiunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la violazione o il punto della motivazione attinto da vizio.

In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere del ricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.

4. I fatti di cui all'odierno processo, come ricostruiti dai giudici di merito, sono incontestati.

Il (Omissis) 2016 alle ore 16 circa l'autovettura Volkswagen (Omissis) ((Omissis)) di proprietà e condotta dallo (Soggetto 1), mentre percorreva via (Omissis) a (Omissis), all'intersezione semaforizzata con via (Omissis), svoltava a sinistra non dando la precedenza al pedone (Soggetto 2), che attraversava con semaforo verde e sulle strisce pedonali, la quale veniva investita riportando lesioni giudicate guaribili in giorni 90 ("(Omissis)"). Anche il veicolo condotto dall'imputato aveva luce verde per compiere tale manovra.

Dall'istruttoria dibattimentale era emerso che: 1. quando era arrivata la Polizia Locale sul luogo del sinistro non era presente il veicolo dell'imputato, ma solo l'autoambulanza sulla quale era adagiata la (Soggetto 2); 2. la via (Omissis) è strada urbana in porfido e con via (Omissis) forma un'intersezione regolata da semafori; 3. il veicolo non aveva effettuato alcuna frenata e, come verificato il mattino seguente presso il comando della Polizia Locale, presentava "una ammaccatura recente sul cofano motore parte sinistra con un'evidente traccia d'asportazione della polvere del citato cofano entrambe ben visibili nei rilievi fotografici"; 4. "la vittima attraversava la via (Omissis) con semaforo verde su attraversamento pedonale zebrato ben visibile da sinistra verso destra (tale attraversamento proietta sempre luce verde); giunta al centro della carreggiata era stata investita sul fianco destro da una vettura proveniente da via (Omissis) che aveva svoltato a sinistra in direzione (Omissis); la donna era caduta dunque a terra.... l'odierno imputato era presente: egli sosteneva che, siccome procedeva a velocità ridotta, verosimilmente la donna non doveva essersi fatta granché nonostante, in realtà, la (Soggetto 2) avesse forte dolore alla schiena e difficoltà a rialzarsi. In ogni caso costui non le aveva fornito le proprie generalità (vedi verbale s.i.t. rese da (Soggetto 2) il (Omissis) 2016 alla Polizia Locale di (Omissis), acquisito al fascicolo dibattimentale sull'accordo delle parti)"; 5. al sinistro avevano assistito da breve distanza due testimoni oculari, (Soggetto 5) e (Soggetto 6), le quali dichiaravano che la p.o. aveva iniziato da poco l'attraversamento pedonale quando avevano sentito un botto e notato che la donna, investita da un'automobile, cadeva a terra di schiena fuori dalle strisce pedonali. Le testimoni accorrevano per i primi soccorsi e notavano che l'imputato si stava allontanando a bordo del proprio veicolo; perciò, la (Soggetto 5) annotava la targa e la riferiva poi alla Polizia. Il teste (Soggetto 7), che si trovava con le altre due testimoni, dichiarava che la (Soggetto 2) aveva attraversato da destra a sinistra rispetto alla sua direzione e, una volta giunta al centro della strada, era stata investita da un veicolo nero di grosse dimensioni che proveniva da via (Omissis) e svoltava a sinistra verso via (Omissis) in direzione (Omissis). Il veicolo procedeva a "bassa velocità".

L'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso alla PG in data (Omissis) 2016 (pure acquisito sull'accordo delle parti), aveva dichiarato che quel giorno, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra verso via (Omissis), aveva messo in atto "tutte le cautele necessarie per concludere la manovra in condizioni di sicurezza"; egli aveva rivolto lo sguardo in direzione dei veicoli che provenivano dal senso opposto, l'ultimo dei quali era un furgone bianco che, avendo dimensioni maggiori rispetto agli altri veicoli, "gli aveva ostruito totalmente la vista e nella fase di inizio e di conclusione della manovra svolta", che egli aveva iniziato praticamente da fermo. Egli, quindi, si era "trovato il pedone davanti al mio veicolo e pur avendo frenato, ho urtato il pedone - che si trovava già al centro dell'attraversamento pedonale - di fianco". Ad avviso dello (Soggetto 1), dunque, il pedone era fuori dal suo campo visivo.

In dibattimento l'odierno ricorrente aveva ribadito quella ricostruzione dei fatti, dichiarando di aver visto il pedone "all'ultimo momento sulle zebre" e di essersi bloccato subito; aggiungeva di avere "urtato il pedone che, diciamo, ha perso l'equilibrio e l'ho soccorso sulle zebre". Egli, tuttavia, contrariamente a quanto precedentemente dichiarato, affermava di avere urtato la (Soggetto 2) mentre si trovava nella prima parte dell'attraversamento pedonale ("a metà della prima metà") tanto che l'aveva colpita con il bordo anteriore dell'automobile. Ribadiva, comunque, di aver iniziato la manovra quando ancora non aveva la visuale libera ("Ripeto, cioè la parte sinistra era oscurata per il passaggio del mezzo che però...").

Alla luce di tale ricostruzione - come ricorda la sentenza impugnata- il giudice di primo grado riteneva provato sia il nesso causale tra la condotta dello (Soggetto 1) - che non adottava le regole prudenziali - e l'incidente, sia la sussistenza in capo al prevenuto di profili di colpa, sia generica che specifica. In particolare, la penale responsabilità del predetto veniva fondata sulle "ragioni che portarono l'imputato a non scorgere tempestivamente il pericolo in modo da evitarlo", il sinistro, invero, "avrebbe potuto essere evitato qualora l'imputato avesse prestato la dovuta attenzione alla corretta manovra di attraversamento posta in essere dalla vittima", il che non si era verificato, visto che egli non aveva notato tempestivamente il pedone che aveva iniziato ad attraversare via (Omissis), peraltro lentamente, vista l'età avanzata della (Soggetto 2). Il fatto che non fossero state rinvenute tracce di frenata sull'asfalto poteva, peraltro, portare a ritenere che l'imputato non si fosse accorto che il pedone stava attraversando regolarmente sulle strisce pedonali e con semaforo verde.

Ad avviso del primo giudice, lo (Soggetto 1) non si era avveduto della (Soggetto 2) non avendo guardato con la dovuta attenzione in direzione della stessa prima di svoltare, e ciò al fine di concludere più rapidamente possibile la manovra stante la presenza di veicoli che provenivano dall'opposta direzione; "ammesso e non concesso che un furgone bianco proveniente dal senso opposto gli avesse parzialmente ostruito la visuale, egli avrebbe dovuto attendere, prima di effettuare la svolta a sinistra, il tempo necessario per avere la visuale completamente libera e, conseguentemente, concedere la precedenza ad eventuali pedoni". D'altra parte, stanti la buona visibilità e il traffico regolare, l'imputato avrebbe senz'altro potuto e dovuto scorgere la vittima in tempo utile per fermarsi prima della collisione, se solo avesse prestato maggiore attenzione alla strada ed atteso il tempo necessario a consentirgli la massima visuale.

Veniva ritenuta non accoglibile la tesi presentata dal consulente tecnico della difesa, Ing. (Soggetto 3) ovvero che quando il pedone "supera[va] l'ostacolo della visuale rappresentato dal montante del parabrezza, [il prevenuto] prontamente ed istintivamente po[neva] in essere l'azione frenante, che veniva erogata nell'istante del contatto, percorrendo un ulteriore metro che provocava la caduta del pedone". Vieppiù che se il montante del parabrezza avesse impedito all'imputato di vedere l'intero attraversamento pedonale, avrebbe dovuto rallentare ulteriormente la propria svolta per accertarsi che non ci fossero pedoni e quindi aspettare ulteriormente per accertarsi di tale circostanza, così da potersi arrestare alla vista del pedone.

Il comportamento dell'imputato veniva ritenuto imprudente e negligente, tale da fondare la sua penale responsabilità perché, seppur consapevole dell'attraversamento pedonale, non aveva adottato le cautele necessarie per svolgere la manovra. Egli, infatti, avrebbe dovuto iniziare la svolta solo quando aveva la visuale completamente libera, aspettando finanche la successiva luce verde del semaforo.

Oltre a tale profilo di colpa generica, veniva poi ritenuto sussistente il profilo di colpa specifica consistito nella violazione di cui all'art. 41 co. 9 cod. strada, norme secondo cui, se è vero che durante il periodo di accensione della luce verde del semaforo i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale, in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa, e, soprattutto, i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera, i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi. 

5. Il ricorrente ripropone tout court, rubricandolo quale violazione di legge e/o vizio motivazionale quella che è stata la linea difensiva mantenuta per tutto il processo.

In appello, come in questa sede, la tesi difensiva è stata incentrata sull'affermazione che lo (Soggetto 1) non era in grado di avvistare, prima di iniziare la svolta a sinistra, la persona offesa, poiché, come affermato anche dal consulente tecnico della difesa, l'incrocio nel quale si è verificato il sinistro sarebbe alquanto particolare, in quanto gli automobilisti che provengono da via (Omissis) e vogliono svoltare a sinistra in via (Omissis) devono arrivare al centro della carreggiata in posizione molto avanzata rispetto alla striscia di arresto per vedere i veicoli che provengono dalla parte opposta. Alla luce di tale particolarità, come chiarito dall'ing. (Soggetto 3) nella propria relazione "se nella fase di svolta un pedone s'incammina sul passaggio pedonale dal centro città verso la periferia...questi viene completamente nascosto dal montante posto alla sinistra del parabrezza comparendo improvvisamente davanti allo spigolo anteriore destro dell'autoveicolo proprio mentre inizia lo scavalcamento del passaggio pedonale".

Ne' sarebbero condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice per contrastare tale rilievo ("l'imputato avrebbe dovuto ulteriormente rallentare la svolta fino ad accertarsi che non vi fossero pedoni, ovvero aspettare un altro po' per accertarsi della predetta circostanza in modo da essere in grado di arrestarsi in presenza di un pedone ovvero munirsi di altra autovettura il cui montante non ostacoli la visuale") posto che lo (Soggetto 1) procedeva a bassa velocità - riscontrata dal consulente pari a 14 km/h - e che il problema del montante non era da riferire solo all'automobile dello (Soggetto 1), bensì a qualsiasi autovettura.

Che l'incrocio in cui si è verificato il sinistro fosse molto pericoloso a causa della difficoltà di scorgere i pedoni per gli automobilisti - si era già sostenuto in sede di gravame del merito - era dimostrato dal fatto (riferito dal teste (Soggetto 4)) che l'Amministrazione Comunale di (Omissis), di concerto con (Omissis) Mobilità, il (Omissis) 2016 (4 giorni dopo l'incidente) aveva modificato la programmazione dell'impianto semaforico di quell'incrocio nel senso che, quando i pedoni che attraversano via (Omissis) hanno luce verde, i veicoli che circolano su via (Omissis) - via (Omissis) hanno luce rossa. Da tutto ciò dovrebbe evincersi che lo (Soggetto 1) non potesse vedere il pedone prima di iniziare la svolta e che l'evento non fosse a lui rimproverabile, avendo egli posto in essere tutte le cautele necessarie per evitarlo. Ed, invero, il predetto, che procedeva a bassa velocità, dopo aver visto la (Soggetto 2) "ha prontamente ed istintivamente posto in essere l'azione frenante che veniva erogata nell'istante del contatto, percorrendo un ulteriore metro che provoca la caduta del pedone". L'odierno appellante, quindi, non appena aveva avuto la possibilità di vedere il pedone, aveva frenato pur non riuscendo ad evitare l'investimento a causa della poca distanza che vi era tra la posizione dell'autovettura e quella della p.o..

Quanto all'assenza di tracce di frenata evidenziata dal primo giudice, si era sostenuto trattarsi di circostanza dovuta al fatto che lo (Soggetto 1) procedeva a velocità moderata. La frenata inoltre doveva considerarsi realizzata proprio perché la vettura si era arrestata con le ruote anteriori sulle strisce pedonali.

La tesi sostenuta in sede di gravame nel merito era che (Soggetto 1), dunque, non poteva avvistare tempestivamente la vittima e, quando ciò è avvenuto, ha posto in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'impatto, pertanto doveva essere mandato assolto, quantomeno con la formula di cui all'art. 530, co. 2, cod. pen.

Orbene, com'è evidente, i motivi di appello non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, il che ha legittimato ampiamente la Corte territoriale al ricorso alla motivazione per relationem, in quanto nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem' alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante - come nel caso in esame - non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Rv. 257056).

6. Quanto alla doglianza secondo cui la Corte di Appello avrebbe recepito integralmente e acriticamente la motivazione dei giudici di prime cure va ricordato che per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il primo giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/5/2013, V., Rv. 256096; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. il 2012, V., Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. il 1994, A. ed altri, Rv. 197250).

Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, M. ed altri, Rv. 254107).

La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep. il 2003, D., Rv. 223061).

E' stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell'8/2/2013, R., Rv. 254988).

7. Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Brescia non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato che il nucleo essenziale dell'imputazione è costituito, in sostanza, dall'assunto secondo cui lo (Soggetto 1), nell'iniziare la manovra di svolta, si sarebbe trovato la visuale parzialmente ostruita dal montante posto alla sinistra del parabrezza, il quale gli avrebbe impedito di notare per tempo la persona offesa intenta ad attraversare sulle strisce.

E con motivazione logica e congrua lo ha confutato, sul rilievo che costituisce in effetti un dato di comune esperienza quello relativo alla parziale ostruzione della visuale causata in talune situazioni dalla presenza in qualsiasi automobile del montante sinistro (quello posto più vicino al conducente), e tale problema si presenta certamente acuito in quelle auto (tra cui i c.d. "SUV") nelle quali, in relazione alle dimensioni complessive, la larghezza del montante è maggiormente accentuata.

Sottolineano, tuttavia, i giudici del gravame del merito, che è altrettanto evidente che il problema è facilmente superabile non solo facendo leva sul "fattore tempo" (nel caso di specie semplicemente attendendo quei pochi secondi che avrebbero consentito all'ipotetico soggetto in fase di attraversamento di uscire dal "cono d'ombra"), ma anche mediante un leggero spostamento laterale o in avanti del capo da parte del conducente. Un tale movimento, invero, consente facilmente di volgere lo sguardo al di là del montante.

La logica conclusione è che non può certo ritenersi esente da colpa la condotta di un automobilista, il quale si metta in movimento nella situazione sopra descritta (tanto più stante la presenza delle strisce pedonali) disinteressandosi dell'eventualità che un pedone momentaneamente non "visibile" a causa del montante stia attraversando la strada.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023.

 

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