PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO MUNITO DI POSTO A SEDERE

Codice scheda: ME-SEDILE-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 21 settembre 2026

In sintesi: il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve essere privo di posti a sedere. È vietata la circolazione del mezzo sul quale sia installato un sedile o altra struttura concretamente destinata alla seduta, anche se amovibile, ripiegabile o non utilizzata nel momento del controllo. La violazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 800,00. Per la sola presenza del posto a sedere non sono previsti sequestro o confisca; l'eventuale riconducibilità del mezzo a un'altra categoria di veicolo richiede un autonomo accertamento tecnico e non può essere affermata sulla base del solo sedile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Requisito violato: art. 1, comma 75, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prescrive l'assenza di posti a sedere.

Definizione tecnica: art. 1 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, secondo cui il monopattino è un veicolo a due assi, con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.

Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che vieta la circolazione dei monopattini a motore aventi requisiti diversi da quelli previsti dal comma 75.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Eventuale diversa classificazione: art. 46, art. 47 e, quando ne ricorrano integralmente le caratteristiche, art. 52 del Codice della strada. La riconducibilità a un'altra categoria non deriva automaticamente dalla presenza della seduta.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto ai rilievi descrittivi e fotografici, all'assunzione di informazioni e alle operazioni tecniche necessarie.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il mezzo che circola secondo la disciplina speciale dei monopattini deve essere strutturalmente privo di qualsiasi posto destinato alla seduta del conducente o di altra persona. Il divieto riguarda, tra l'altro:

  • il sedile installato stabilmente sul telaio o sulla pedana;
  • il sedile applicato mediante piantone, staffa, morsetto o altro sistema amovibile;
  • la seduta ripiegabile o abbassata ma ancora installata e utilizzabile;
  • la struttura aggiunta o trasformata che, per forma, posizione e funzione, costituisca concretamente un posto a sedere.

La semplice presenza di fori, attacchi o predisposizioni privi del sedile non integra automaticamente la violazione: occorre descrivere il componente effettivamente presente e la sua funzione. Analogamente, un oggetto soltanto trasportato sulla pedana non può essere qualificato come sedile senza elementi oggettivi che ne dimostrino l'installazione o la destinazione alla seduta.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada;
  • caratteristiche esteriori e strutturali che consentono di ricondurre il mezzo presentato o utilizzato alla tipologia del monopattino a motore;
  • marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno e ulteriori dati identificativi;
  • presenza materiale del posto a sedere;
  • forma, dimensioni, altezza, posizione e concreta funzione della seduta;
  • modalità di fissaggio al telaio, al piantone o alla pedana;
  • carattere fisso, amovibile, regolabile o ripiegabile del componente;
  • possibilità concreta di utilizzare il componente come sedile durante la marcia;
  • eventuale uso effettivo della seduta da parte del conducente, quale elemento descrittivo ma non indispensabile alla configurazione della difformità;
  • eventuali modifiche artigianali, saldature, forature, staffe o componenti non originari;
  • documentazione del costruttore, manuale d'uso, scheda tecnica ed eventuali accessori previsti per il modello;
  • tipo di motore e potenza nominale continua, per verificare l'eventuale applicazione della confisca prevista per altre caratteristiche;
  • identità e data di nascita del conducente;
  • identità del proprietario;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: il conducente che pone in circolazione il mezzo munito di posto a sedere e presentato o utilizzato come monopattino a motore.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Esclusioni: la presente scheda non riguarda il semplice trasporto di un oggetto non installato e non destinato alla seduta, né il mezzo custodito o trasportato senza essere posto in circolazione. Non deve essere impiegata quando la qualificazione tecnica dimostri che il veicolo appartiene originariamente a una categoria diversa dal monopattino: in tal caso devono essere applicate le disposizioni proprie della categoria accertata.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Formula ordinaria: conduceva sulla strada il mezzo presentato e utilizzato come monopattino a motore [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno e ulteriori elementi identificativi], avente requisiti diversi da quelli prescritti dall'art. 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, poiché munito di un posto a sedere in violazione della lettera b) del medesimo comma. La seduta era costituita da [descrivere forma, materiale, dimensioni e posizione] ed era applicata al mezzo mediante [piantone, staffa, morsetto, saldatura o altro sistema], risultando [fissa/amovibile/regolabile/ripiegabile] e concretamente utilizzabile durante la marcia. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, primo periodo, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della legge n. 160/2019.

Formula integrativa – sedile ripiegato o non utilizzato: al momento del controllo il sedile risultava [ripiegato/abbassato/non materialmente utilizzato], ma permaneva installato sul mezzo ed era utilizzabile mediante [descrivere l'operazione necessaria]; la difformità riguardava pertanto la presenza strutturale del posto a sedere e non il suo uso nel momento dell'accertamento.

Formula integrativa – modifica artigianale: il posto a sedere risultava realizzato o installato mediante [descrivere saldature, forature, staffe, piantone, componenti e modalità di fissaggio]. Venivano eseguiti rilievi fotografici delle seguenti parti: [...], e acquisita la seguente documentazione tecnica: [...].

Formula integrativa – accertamento tecnico: poiché le caratteristiche del mezzo e della seduta non consentivano un'immediata e univoca qualificazione, venivano eseguite o disposte le seguenti operazioni tecniche: [descrivere attività, soggetto esecutore, documenti acquisiti ed esito].

Formula integrativa – conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il mezzo [identificazione] munito del posto a sedere sopra descritto.

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4223

Avvertenza operativa sul codice: il codice 4223 riguarda genericamente la circolazione con monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli prescritti dal comma 75. Nel verbale e nelle note del gestionale deve essere indicato espressamente che la difformità accertata consiste nella presenza del posto a sedere, requisito previsto dalla lettera b). Il codice non identifica da solo la specifica irregolarità tecnica.

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 200,00 a euro 800,00
Pagamento in misura ridotta euro 200,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 140,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista per la sola presenza del posto a sedere
Sequestro o altra misura cautelare amministrativa sul mezzo non previsti per la sola presenza del posto a sedere; verificare separatamente tipo di motore, potenza e possibile diversa classificazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere l'effettiva circolazione osservata, il luogo, la data, l'ora e la direzione di marcia;
  • identificare compiutamente mezzo, conducente e proprietario;
  • riportare marca, modello, numero di serie e combinazione del contrassegno;
  • descrivere forma, dimensioni, posizione e funzione del posto a sedere;
  • indicare se la seduta fosse fissa, amovibile, regolabile, ripiegabile o realizzata artigianalmente;
  • descrivere il sistema di fissaggio e fotografare sia la seduta sia i punti di collegamento al mezzo;
  • annotare se il conducente utilizzasse effettivamente il sedile, senza trasformare tale circostanza in requisito necessario della violazione;
  • acquisire manuale, scheda tecnica, documentazione del costruttore e informazioni sul kit eventualmente installato;
  • distinguere un vero posto a sedere da un oggetto soltanto trasportato o da una semplice predisposizione priva di sedile;
  • verificare tipo di motore e potenza nominale continua prima di escludere o applicare il regime della confisca;
  • non qualificare automaticamente il mezzo come ciclomotore o motoveicolo per la sola presenza del sedile;
  • quando emergano caratteristiche riconducibili a una diversa categoria, eseguire o disporre un accertamento tecnico complessivo;
  • non consentire la prosecuzione della circolazione nelle condizioni accertate e documentare le modalità di rimozione o ripristino;
  • contestare autonomamente le ulteriori violazioni soltanto quando ne risultino provati tutti gli elementi costitutivi.

Sedile amovibile: il carattere smontabile del componente non esclude la violazione quando il sedile sia installato durante la circolazione. L'eventuale rimozione sul posto impedisce la prosecuzione della condotta, ma non elimina l'illecito già accertato.

Sedile ripiegato: la mancata utilizzazione momentanea non equivale all'assenza richiesta dalla legge. Se la seduta resta parte del mezzo ed è concretamente utilizzabile, devono esserne descritti posizione, meccanismo e modalità di apertura.

Trasporto di oggetti: un bauletto, contenitore o altro oggetto collocato sulla pedana non costituisce necessariamente un posto a sedere. Se l'oggetto è soltanto trasportato, deve essere valutata l'autonoma fattispecie prevista dal comma 75-decies e descritta nella scheda ME-TRASP-02 – Trasporto di oggetti.

Trasporto di una persona: la presenza del sedile e il trasporto di un passeggero integrano precetti differenti. Se sul mezzo è effettivamente trasportata un'altra persona, deve essere valutata anche la scheda ME-TRASP-01 – Trasporto di persone, previa autonoma verifica dei relativi elementi.

Motore termico o potenza superiore a 1 kW: se il mezzo presenta anche una di tali caratteristiche, ricorre la specifica ipotesi alla quale la legge collega la confisca. Per accertamento e procedura si rinvia alla scheda ME-MOTORE-01 – Motore termico o potenza superiore a 1 kW, codice Pro.Sa. 4244.

Possibile diversa classificazione: la presenza di un posto a sedere può costituire un indice rilevante, ma non dimostra da sola che il mezzo possieda tutti i requisiti tecnici di un ciclomotore o di un motoveicolo. Occorre verificare l'insieme delle caratteristiche costruttive, delle prestazioni, dell'omologazione e della documentazione. Soltanto dopo tale qualificazione possono essere valutate le eventuali ulteriori violazioni proprie della diversa categoria.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Requisito strutturale. L'assenza di posti a sedere è prevista direttamente dalla lettera b) del comma 75 e appartiene alla definizione tecnica del monopattino. La difformità non dipende quindi dall'uso concreto del sedile nel momento del controllo, ma dalla sua presenza sul mezzo posto in circolazione.

2. Seduta e accessorio. La denominazione commerciale del componente non è decisiva. Un accessorio descritto come “supporto”, “appoggio” o con altra espressione può costituire un posto a sedere se forma, collocazione e funzione ne consentono l'uso come seduta. La qualificazione deve poggiare su caratteristiche oggettive e documentate.

3. Ripristino sul posto. La rimozione del sedile evita che il mezzo continui a circolare nella configurazione irregolare, ma non estingue la violazione già commessa. Il verbale deve descrivere sia la situazione iniziale sia le operazioni eseguite prima dell'eventuale affidamento.

4. Nessuna confisca automatica. Il comma 75-vicies collega la confisca esclusivamente al motore termico o al motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. La sola presenza del posto a sedere non consente sequestro o confisca e non rende inammissibile il pagamento in misura ridotta.

5. Codice Pro.Sa. generale. Poiché il codice 4223 comprende più difformità rispetto al comma 75, la descrizione della violazione deve individuare sempre la lettera b) e rappresentare analiticamente il sedile. La sola formula “monopattino non conforme” è insufficiente sotto il profilo operativo e probatorio.

6. Diversa categoria di veicolo. L'uscita dalla definizione speciale di monopattino non determina automaticamente l'ingresso in una categoria specifica. La classificazione richiede la verifica dell'intero quadro tecnico e documentale; soltanto a seguito di tale verifica possono essere contestati eventuali obblighi di omologazione, immatricolazione, targa, patente o assicurazione propri di un diverso veicolo.

7. Minore autore materiale. Quando il conducente è minorenne, la condotta deve essere descritta come fatto da lui materialmente realizzato, mentre della violazione risponde la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salva la prova di non avere potuto impedire il fatto.

8. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la definizione del monopattino, l'assenza del posto a sedere e gli altri requisiti tecnico-costruttivi si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.2, e Titolo III, § 5.5; per il monopattino non conforme e la possibile diversa classificazione, Titolo IV, § 6.8. Per il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15. Per la sanzione dei requisiti difformi, l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, il concorso e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

9. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sul decreto 18 agosto 2022 e sulle disposizioni procedurali del Codice della strada richiamate dal comma 75-vicies bis. Caratteristiche del mezzo, funzione della seduta ed eventuale diversa classificazione devono essere verificate nel caso concreto.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 21 settembre 2026: prima redazione della scheda, con verifica del codice Pro.Sa., distinzione fra posto a sedere e oggetto trasportato e precisazione sull'assenza della confisca automatica.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo, la documentazione del costruttore e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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