PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO AVENTE PNEUMATICI O RUOTE NON CONFORMI

Codice scheda: ME-RUOTE-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 21 settembre 2026

In sintesi: i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica soggetti alla disciplina tecnica del decreto 18 agosto 2022 devono essere muniti di pneumatici, avere ruote di diametro non inferiore a 203,2 mm, equivalenti a 8 pollici, ed essere dotati di battistrada idoneo a garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni d'uso. La circolazione con un mezzo non conforme è soggetta alla sanzione da euro 200,00 a euro 800,00. Per questa sola violazione non sono previsti sequestro o confisca. Poiché il decreto non indica una profondità minima numerica del battistrada, l'eventuale inidoneità non può essere contestata con una formula generica, ma deve essere descritta e tecnicamente dimostrata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Requisito tecnico violato: art. 1, comma 75, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiede le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pneumatici, diametro delle ruote e battistrada: art. 2 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Applicazione temporale: art. 5 del decreto 18 agosto 2022, che rende obbligatoria la disciplina tecnica per i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022 e regola espressamente l'adeguamento dei mezzi già in circolazione prima di tale data per indicatori di svolta e impianto frenante.

Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.

Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica soggetto al decreto 18 agosto 2022 deve:

  • essere munito di pneumatici;
  • avere ruote con diametro non inferiore a 203,2 mm, equivalenti a 8 pollici;
  • avere pneumatici dotati di battistrada;
  • presentare uno spessore del battistrada tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni d'uso.

La presente scheda comprende la mancanza della dotazione prescritta, il diametro inferiore al valore minimo e le condizioni del battistrada oggettivamente incompatibili con la funzione di aderenza richiesta dal decreto. La diversa tecnica costruttiva dello pneumatico, ad esempio con camera d'aria, tubeless, pieno o a struttura alveolare, non deve essere considerata automaticamente irregolare senza verificare se il componente installato assolva la funzione dello pneumatico e possieda il battistrada richiesto.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • marca, modello, colore, numero di serie ed eventuale contrassegno identificativo;
  • data di commercializzazione in Italia o altri elementi attendibili relativi all'applicabilità temporale del decreto;
  • presenza di uno pneumatico su ciascuna ruota;
  • tipologia costruttiva, marca, modello, dimensione e marcature degli pneumatici;
  • diametro di ciascuna ruota e metodo con il quale è stato determinato;
  • strumento di misurazione utilizzato, punti di riferimento e unità di misura;
  • eventuale diversità tra diametro della ruota anteriore e quello della ruota posteriore;
  • presenza del battistrada su ciascuno pneumatico;
  • estensione, posizione e caratteristiche di zone lisce, abrasioni, tagli, lacerazioni, deformazioni, distacchi o tele eventualmente affioranti;
  • elementi concreti dai quali desumere che il battistrada non garantisca una sufficiente tenuta nelle condizioni d'uso;
  • pressione di gonfiaggio, quando pertinente e tecnicamente verificabile, senza confonderla con l'assenza dello pneumatico o del battistrada;
  • eventuali modifiche, sostituzioni o montaggio di ruote e pneumatici diversi da quelli originari;
  • documentazione tecnica del costruttore, manuale d'uso, scheda tecnica, fattura o dichiarazione di conformità disponibili;
  • documentazione fotografica inquadrante entrambe le ruote, le marcature, il battistrada e la lettura dello strumento;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • identità del proprietario del mezzo;
  • luogo, data, ora, condizioni della superficie stradale e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino privo degli pneumatici prescritti, con una o più ruote di diametro inferiore a 203,2 mm o con battistrada concretamente non idoneo.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Esclusioni: la presente scheda non deve essere utilizzata sulla base del solo aspetto consumato dello pneumatico, senza descrivere le condizioni che compromettono la tenuta; quando non sia stato accertato il diametro effettivo della ruota; quando la contestazione dipenda esclusivamente dalla struttura piena o alveolare dello pneumatico; oppure quando non sia stata verificata l'applicabilità temporale della disciplina tecnica.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno identificativo ed ulteriori elementi], avente caratteristiche tecnico-costruttive diverse da quelle prescritte dall'art. 1, comma 75, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'art. 2 del decreto 18 agosto 2022, poiché [scegliere e descrivere analiticamente l'ipotesi]:

  • la ruota [anteriore/posteriore/entrambe] era priva dello pneumatico prescritto, presentando [descrivere concretamente];
  • la ruota [anteriore/posteriore/entrambe] aveva diametro pari a [...] mm, inferiore al minimo di 203,2 mm;
  • lo pneumatico della ruota [anteriore/posteriore/entrambe] era privo di battistrada per [descrivere estensione e posizione];
  • il battistrada presentava [zone completamente lisce/tagli/lacerazioni/distacchi/deformazioni/tele affioranti o altri elementi], condizioni concretamente inidonee a garantire una sufficiente tenuta durante l'uso, come documentato mediante [fotografie/rilievi/accertamento tecnico].

Il diametro era determinato mediante [indicare strumento, metodologia e punti di riferimento]; l'applicabilità della disciplina tecnica era accertata sulla base di [fattura/documentazione del costruttore, data di commercializzazione, numero di serie, dichiarazioni e ulteriori elementi]. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, primo periodo, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge.

Formula integrativa – entrambe le ruote o più difformità: le irregolarità interessavano [entrambe le ruote/più requisiti] e venivano documentate separatamente mediante [fotografie, misurazioni, verbale di operazioni tecniche o relazione].

Formula integrativa – accertamento tecnico: poiché le dimensioni, le marcature o le condizioni del componente non consentivano una qualificazione affidabile sul posto, venivano eseguite o disposte le seguenti operazioni tecniche: [descrivere attività, soggetto esecutore, documenti acquisiti, metodologia ed esito].

Formula integrativa – impedimento della prosecuzione: non veniva consentita la prosecuzione della circolazione del mezzo nelle condizioni accertate; il monopattino veniva [condotto a mano/affidato a persona legittimata/caricato su altro veicolo], dando atto che per la presente violazione non veniva applicato alcun sequestro.

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] avente [pneumatico/ruota/battistrada] non conforme.

Codice Pro.Sa.: 4223

Avvertenza sul codice: il codice identifica la violazione generale relativa alla circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli prescritti dal comma 75. Nel verbale deve essere descritta con precisione la specifica difformità relativa a pneumatici, diametro delle ruote o battistrada. Non utilizzare il codice Pro.Sa. 4244, riservato al motore termico o alla potenza nominale continua superiore a 1 kW.

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 200,00 a euro 800,00
Pagamento in misura ridotta euro 200,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 140,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista per questa specifica violazione
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
  • identificare compiutamente mezzo, conducente e proprietario;
  • accertare e documentare la data dalla quale la disciplina tecnica è applicabile al mezzo;
  • esaminare separatamente ruota anteriore e ruota posteriore;
  • fotografare entrambe le ruote, le marcature, il battistrada e le eventuali anomalie;
  • indicare il diametro effettivo di ciascuna ruota e non limitarsi alla misura commerciale dichiarata;
  • descrivere strumento, punti di riferimento e metodo utilizzato per la misurazione;
  • non confondere il diametro del cerchio con il diametro della ruota senza una verifica tecnica della grandezza richiesta dal decreto;
  • non qualificare automaticamente come irregolare uno pneumatico pieno, tubeless o a struttura alveolare;
  • per il battistrada, descrivere posizione, estensione e natura delle anomalie che compromettono la tenuta;
  • non utilizzare formule generiche quali “pneumatico liscio” o “gomma consumata” prive di ulteriori elementi;
  • acquisire, quando disponibile, manuale, scheda tecnica, dichiarazione di conformità o documentazione del costruttore;
  • quando la qualificazione del componente sia dubbia, svolgere o disporre le necessarie operazioni tecniche;
  • impedire la prosecuzione della circolazione nelle medesime condizioni, documentando come il mezzo sia stato allontanato;
  • non redigere un verbale di sequestro per questa sola violazione;
  • verificare separatamente freni, luci, potenza, dimensioni, sedile, marcatura CE, contrassegno e assicurazione;
  • in caso di conducente minorenne, applicare la disciplina della persona tenuta alla sorveglianza senza indicare impropriamente il minore quale destinatario della sanzione.

Diametro della ruota: il valore minimo è fissato in 203,2 mm. L'accertamento deve chiarire la grandezza effettivamente misurata e non può fondarsi esclusivamente sulla denominazione commerciale, sull'aspetto visivo o sul diametro del solo cerchio.

Battistrada: il decreto richiede uno spessore idoneo a garantire sufficiente tenuta in tutte le condizioni d'uso, ma non stabilisce una profondità minima espressa in millimetri. La prova deve quindi concentrarsi su condizioni oggettive del componente, documentate con fotografie, rilievi e, nei casi dubbi, accertamento tecnico.

Usura localizzata: zone lisce, deformazioni o danneggiamenti limitati a una parte dello pneumatico possono assumere rilievo se incidono concretamente sulla superficie di contatto o sull'aderenza. Devono essere indicate posizione ed estensione dell'anomalia.

Pressione di gonfiaggio: una pressione non corretta può incidere sulla sicurezza, ma non coincide automaticamente con l'assenza dello pneumatico, con il diametro insufficiente o con l'inidoneità del battistrada. La sua eventuale rilevanza richiede un distinto e attendibile accertamento tecnico.

Pneumatici pieni o alveolari: la mancanza di una camera d'aria non equivale necessariamente alla mancanza dello pneumatico. Occorre verificare natura e funzione del componente, presenza del battistrada e conformità alla documentazione tecnica del mezzo.

Sostituzione delle ruote: l'installazione di componenti diversi da quelli originari deve essere documentata, verificando il diametro effettivo e le caratteristiche di entrambi gli assi. La sola diversità estetica non prova la difformità normativa.

Possibile diversa classificazione: ruote non conformi non trasformano automaticamente il mezzo in ciclomotore o in altra categoria di veicolo. L'eventuale diversa classificazione richiede un autonomo accertamento tecnico e giuridico fondato sull'insieme delle caratteristiche costruttive, alla luce degli artt. 46, 47 e 52 del Codice della strada.

Concorso con altre difformità: se il mezzo presenta più requisiti tecnico-costruttivi non conformi riconducibili al comma 75, l'organo accertatore deve descriverli integralmente e valutare l'unitarietà della violazione della medesima disposizione. Restano autonome le condotte disciplinate da precetti differenti, quando risultino provati tutti i relativi elementi costitutivi.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Rinvio alla disciplina tecnica. Il comma 75, lettera a), incorpora nel modello legale del monopattino le caratteristiche tecnico-costruttive definite dal decreto ministeriale. Pneumatici, diametro minimo delle ruote e battistrada costituiscono quindi requisiti del mezzo quando il decreto risulti applicabile.

2. Applicabilità temporale. L'art. 5 del decreto 18 agosto 2022 ne stabilisce l'applicazione obbligatoria ai monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Per i mezzi già in circolazione anteriormente ha previsto espressamente l'adeguamento di indicatori di svolta e impianto frenante. Prima di contestare pneumatici o ruote non conformi deve quindi essere ricostruito il regime temporale del mezzo.

3. Data non presunta. L'anno del modello, l'aspetto recente o il solo contrassegno non dimostrano necessariamente la data di commercializzazione in Italia. Occorre acquisire documentazione o ulteriori elementi attendibili e darne conto nel verbale.

4. Misurazione del diametro. Il valore inferiore a 203,2 mm deve risultare da una misurazione tecnicamente comprensibile e ripetibile. Devono essere indicati strumento, punti considerati e risultato per ciascuna ruota interessata.

5. Assenza di una soglia numerica per il battistrada. A differenza di altre discipline veicolari, il decreto non stabilisce per il monopattino una profondità minima espressa in millimetri. Non è quindi possibile importare automaticamente soglie previste per differenti categorie di veicoli; occorre provare l'inidoneità rispetto alla sufficiente tenuta richiesta dalla disposizione speciale.

6. Distinzione fra assenza, usura e tecnica costruttiva. La mancanza dello pneumatico, la mancanza del battistrada e l'usura che compromette la tenuta sono situazioni diverse. Anche uno pneumatico pieno o alveolare non è, per ciò solo, equivalente a una ruota priva di pneumatico.

7. Assenza di confisca. Il comma 75-vicies collega la confisca esclusivamente al motore termico o al motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. La difformità di pneumatici o ruote non determina, da sola, né confisca né sequestro e non esclude il pagamento in misura ridotta.

8. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 identifica la violazione generale della circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli stabiliti dal comma 75. Deve essere accompagnato dalla precisa descrizione del requisito tecnico violato e degli elementi sui quali si fonda l'accertamento.

9. Minore autore materiale e obbligato in solido. La responsabilità per la condotta del minore deve essere ricostruita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981. L'eventuale proprietario diverso dal conducente è soggetto all'obbligazione solidale secondo l'art. 196 del Codice della strada, ferma la prova della circolazione contro la sua volontà.

10. Collegamenti con gli approfondimenti. Per pneumatici, diametro delle ruote, struttura e requisiti del mezzo si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.5; per il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15; per la sanzione dei monopattini non conformi, l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

11. Collegamento con le altre schede. Dimensioni e massa sono trattate nella scheda ME-DIMENSIONI-01; la potenza superiore a 0,50 kW e non superiore a 1 kW nella scheda ME-POTENZA-01; il motore termico o la potenza superiore a 1 kW nella scheda ME-MOTORE-01.

12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, sul decreto 18 agosto 2022 e sulle disposizioni procedurali richiamate. Pneumatici, diametro, battistrada, data di commercializzazione, modifiche e metodologia di misurazione devono essere verificati nel caso concreto.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 21 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, l'applicabilità temporale delle prescrizioni tecniche, la documentazione del costruttore, gli strumenti e i metodi di misurazione e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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