PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO AVENTE DIMENSIONI O MASSA SUPERIORI AI LIMITI CONSENTITI
Codice scheda: ME-DIMENSIONI-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 21 settembre 2026
In sintesi: i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica soggetti alla disciplina tecnica del decreto 18 agosto 2022 non possono superare 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza nel punto più largo, compreso il manubrio ma esclusi gli indicatori di svolta, e 1.500 mm di altezza. La massa in ordine di marcia non può superare 40 kg e deve essere calcolata secondo la particolare definizione normativa, che esclude il peso delle batterie. La circolazione con un mezzo non conforme è soggetta alla sanzione da euro 200,00 a euro 800,00. Per questa sola violazione non sono previsti sequestro o confisca. Prima della contestazione deve essere verificata l'applicabilità temporale del decreto, obbligatorio per i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Requisito tecnico violato: art. 1, comma 75, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiede le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Limiti dimensionali e di massa: art. 2 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Applicazione temporale: art. 5 del decreto 18 agosto 2022, che rende obbligatoria la disciplina tecnica per i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022 e regola espressamente l'adeguamento dei mezzi già in circolazione prima di tale data per indicatori di svolta e impianto frenante.
Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.
Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica soggetto al decreto 18 agosto 2022 deve rispettare i seguenti limiti:
- lunghezza massima: 2.000 mm;
- larghezza massima: 750 mm nel punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;
- altezza massima: 1.500 mm;
- massa in ordine di marcia: non superiore a 40 kg., con esclusione del peso delle batterie.
Per massa in ordine di marcia si intende la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, ma con esclusione del peso delle batterie. Il superamento anche di uno solo dei limiti rende il mezzo non conforme al requisito tecnico richiamato dal comma 75, lettera a), purché la disciplina del decreto sia applicabile al veicolo concretamente controllato.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- marca, modello, colore, numero di serie ed eventuale contrassegno identificativo;
- data di commercializzazione in Italia o elementi attendibili dai quali ricavare che si tratta di un mezzo nuovo commercializzato dal 30 settembre 2022;
- eventuale prova che il mezzo fosse già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022;
- configurazione concreta del mezzo durante la circolazione e presenza di componenti fissi, ripiegabili, amovibili o aggiunti;
- lunghezza complessiva nella configurazione di normale utilizzo;
- larghezza nel punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi soltanto gli indicatori di svolta;
- altezza complessiva nella configurazione di normale utilizzo;
- strumento utilizzato per la misurazione, unità di misura, punti estremi considerati ed esito di ciascun rilievo;
- massa complessiva rilevata e caratteristiche dello strumento di pesatura;
- massa delle batterie, da escludere secondo la definizione normativa, e modalità con cui tale valore è stato determinato;
- massa dei liquidi e delle dotazioni di serie previste dal costruttore;
- eventuali accessori o modifiche sopravvenute e loro incidenza sulle dimensioni o sulla massa;
- documentazione tecnica del costruttore, manuale d'uso, scheda tecnica, fattura o dichiarazione di conformità disponibili;
- distinzione tra caratteristiche strutturali del monopattino ed eventuali oggetti temporaneamente trasportati;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- identità del proprietario del mezzo;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino avente dimensioni o massa superiori ai limiti tecnici applicabili.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Esclusioni: la presente scheda non deve essere utilizzata quando il superamento apparente dipenda esclusivamente da un oggetto temporaneamente trasportato e non da una caratteristica strutturale del mezzo; quando non sia stata ricostruita l'applicabilità temporale del decreto; oppure quando il rilievo riguardi un parametro differente, come diametro delle ruote, potenza del motore, presenza del sedile o carico trasportato.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno identificativo ed ulteriori elementi], avente caratteristiche tecnico-costruttive diverse da quelle prescritte dall'art. 1, comma 75, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'art. 2 del decreto 18 agosto 2022, poiché [scegliere e descrivere analiticamente l'ipotesi]:
- presentava una lunghezza pari a [...] mm, superiore al limite di 2.000 mm;
- presentava una larghezza, misurata nel punto più largo e compreso il manubrio ma esclusi gli indicatori di svolta, pari a [...] mm, superiore al limite di 750 mm;
- presentava un'altezza pari a [...] mm, superiore al limite di 1.500 mm;
- presentava una massa in ordine di marcia pari a [...] kg, superiore al limite di 40 kg, calcolata escludendo il peso delle batterie pari a [...] kg.
Le misurazioni venivano eseguite mediante [indicare strumenti, identificazione, modalità e punti di misura]; l'applicabilità della disciplina tecnica era accertata sulla base di [fattura/documentazione del costruttore, data di commercializzazione, numero di serie, dichiarazioni e ulteriori elementi]. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, primo periodo, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge.
Formula integrativa – più limiti superati: il medesimo mezzo superava contestualmente i limiti relativi a [lunghezza/larghezza/altezza/massa], come risulta dai rilievi sopra descritti; tutte le difformità venivano documentate fotograficamente e mediante [verbale di operazioni tecniche/relazione/allegato metrico].
Formula integrativa – accertamento differito: non essendo possibile determinare sul posto con sufficiente affidabilità [la massa in ordine di marcia/la massa delle batterie/una o più dimensioni/l'applicabilità temporale del decreto], venivano svolti i seguenti accertamenti: [descrivere attività, documenti acquisiti, soggetto esecutore, metodologia ed esito].
Formula integrativa – impedimento della prosecuzione: non veniva consentita la prosecuzione della circolazione del mezzo nelle condizioni accertate; il monopattino veniva [condotto a mano/affidato a persona legittimata/caricato su altro veicolo], dando atto che per la presente violazione non veniva applicato alcun sequestro.
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] avente [dimensione/massa] superiore al limite applicabile.
Codice Pro.Sa.: 4223
Avvertenza sul codice: il codice identifica la violazione generale relativa alla circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli prescritti dal comma 75. Nel verbale deve essere indicato con precisione il requisito dimensionale o di massa concretamente violato. Non utilizzare il codice Pro.Sa. 4244, riservato al motore termico o alla potenza nominale continua superiore a 1 kW.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 200,00 a euro 800,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 200,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 140,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista per questa specifica violazione |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
- identificare compiutamente mezzo, conducente e proprietario;
- accertare e documentare la data dalla quale la disciplina tecnica è applicabile al mezzo;
- indicare separatamente ogni parametro misurato e il corrispondente limite normativo;
- specificare la configurazione del monopattino al momento della misurazione;
- descrivere marca, modello, campo di misura e modalità di impiego degli strumenti utilizzati;
- fotografare il mezzo, i punti estremi considerati e la lettura dello strumento;
- per la larghezza, includere il manubrio ed escludere soltanto gli indicatori di svolta;
- per la massa, sottrarre il peso delle batterie e indicare come tale peso sia stato determinato;
- non confondere la massa in ordine di marcia con il peso complessivo del mezzo carico del conducente o di oggetti trasportati;
- acquisire, quando disponibile, manuale, scheda tecnica, dichiarazione di conformità, fattura o documentazione del costruttore;
- distinguere le modifiche strutturali dagli oggetti temporaneamente trasportati;
- quando la misurazione o la ricostruzione temporale non sia affidabile sul posto, documentare gli accertamenti successivi;
- impedire la prosecuzione della circolazione nelle medesime condizioni, dando atto delle modalità di allontanamento del mezzo;
- non redigere un verbale di sequestro per la sola violazione delle dimensioni o della massa;
- verificare separatamente potenza, motore, ruote, sedile, marcatura CE, contrassegno, assicurazione e ulteriori requisiti;
- in caso di conducente minorenne, applicare la disciplina della persona tenuta alla sorveglianza senza indicare impropriamente il minore quale destinatario della sanzione.
Configurazione di marcia: le misure devono riferirsi al mezzo nella configurazione concretamente utilizzata e pronta per il normale impiego. La misurazione di un monopattino ripiegato non rappresenta le dimensioni assunte durante la circolazione.
Larghezza: il limite di 750 mm riguarda il punto più largo e comprende espressamente il manubrio. La norma consente di escludere dal computo gli indicatori di svolta; non prevede una generale esclusione di altri componenti o accessori strutturalmente installati.
Massa delle batterie: il limite di 40 kg non deve essere confrontato con il peso totale rilevato senza correzioni. Occorre determinare la massa in ordine di marcia secondo la definizione normativa ed escludere il peso delle batterie, indicando il dato e la sua fonte.
Oggetti trasportati: una borsa, un contenitore o altro oggetto temporaneamente collocato sul mezzo non ne modifica automaticamente le caratteristiche tecnico-costruttive. La relativa condotta deve essere valutata, se ne ricorrono i presupposti, secondo il divieto di trasporto di oggetti previsto dal comma 75-decies.
Modifiche sopravvenute: strutture aggiunte stabilmente, allargamenti della pedana, prolungamenti, telai supplementari o altri interventi possono incidere sulle dimensioni e sulla massa. Devono essere descritti analiticamente e distinti dagli accessori originali e dalle dotazioni temporanee.
Possibile diversa classificazione: il superamento dei limiti dimensionali o di massa non trasforma automaticamente il mezzo in ciclomotore o in altra categoria di veicolo. L'eventuale diversa classificazione richiede un autonomo accertamento tecnico e giuridico fondato sull'insieme delle caratteristiche costruttive, alla luce degli artt. 46, 47 e 52 del Codice della strada.
Concorso con altre difformità: se il mezzo presenta più requisiti tecnico-costruttivi non conformi riconducibili al comma 75, l'organo accertatore deve descriverli integralmente e valutare l'unitarietà della violazione della medesima disposizione. Restano autonome le condotte disciplinate da precetti differenti, quando risultino provati tutti i relativi elementi costitutivi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Rinvio della legge alla disciplina tecnica. Il comma 75, lettera a), incorpora nel modello legale del monopattino le caratteristiche tecnico-costruttive definite dal decreto ministeriale. Il superamento dei limiti dimensionali o di massa integra quindi la circolazione con un mezzo avente requisiti diversi da quelli prescritti, quando il decreto sia applicabile.
2. Applicabilità temporale. L'art. 5 del decreto 18 agosto 2022 ne stabilisce l'applicazione obbligatoria ai monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Per quelli già in circolazione anteriormente, la disposizione transitoria ha imposto espressamente l'adeguamento di indicatori di svolta e impianto frenante. La contestazione di dimensioni o massa richiede pertanto la preventiva ricostruzione del regime temporale del singolo mezzo e non può basarsi sulla sola constatazione del valore eccedente.
3. Data non presunta. L'anno di produzione del modello, l'aspetto recente o il solo numero di contrassegno non dimostrano necessariamente la data di commercializzazione in Italia. Devono essere acquisiti elementi attendibili, quali fattura, documentazione del costruttore, numero di serie, dichiarazione di conformità o ulteriori riscontri verificabili.
4. Metodo di misurazione. Il verbale deve consentire di ricostruire quale grandezza sia stata misurata, in quale configurazione, con quale strumento e tra quali punti estremi. Una formula che riporti soltanto “dimensioni non conformi” non rende intelligibile l'accertamento.
5. Particolare nozione di massa. La massa in ordine di marcia comprende il veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, i liquidi e le dotazioni di serie indicate dal costruttore, ma esclude il peso delle batterie. Questa definizione impedisce di confrontare direttamente il peso lordo rilevato con il limite di 40 kg senza le necessarie correzioni.
6. Nessuna tolleranza espressa. Il decreto stabilisce valori massimi e non indica una soglia generale di tolleranza. L'affidabilità metrologica dello strumento e l'incertezza della misurazione devono tuttavia essere considerate nella valutazione probatoria, soprattutto quando il valore sia prossimo al limite.
7. Assenza di confisca. Il comma 75-vicies collega la confisca esclusivamente al motore termico o al motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. Il superamento di dimensioni o massa non determina, da solo, né confisca né sequestro e non esclude il pagamento in misura ridotta.
8. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 identifica la violazione generale della circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli stabiliti dal comma 75. Il codice deve essere accompagnato dalla precisa indicazione del parametro tecnico violato e non può sostituire la descrizione dell'accertamento.
9. Minore autore materiale e obbligato in solido. La responsabilità per la condotta del minore deve essere ricostruita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981. L'eventuale proprietario diverso dal conducente è soggetto all'obbligazione solidale secondo l'art. 196 del Codice della strada, ferma la prova della circolazione contro la sua volontà.
10. Collegamenti con gli approfondimenti. Per struttura, dimensioni e massa del monopattino si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.5; per il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15; per la sanzione dei monopattini non conformi, l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
11. Collegamento con le altre schede. La potenza superiore a 0,50 kW e non superiore a 1 kW è trattata nella scheda ME-POTENZA-01; la presenza del posto a sedere nella scheda ME-SEDILE-01; il motore termico o la potenza superiore a 1 kW nella scheda ME-MOTORE-01.
12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, sul decreto 18 agosto 2022 e sulle disposizioni procedurali richiamate. Dimensioni, massa, data di commercializzazione, modifiche del mezzo e metodologia di misurazione devono essere verificati nel caso concreto.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 21 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, l'applicabilità temporale delle prescrizioni tecniche, la documentazione del costruttore, gli strumenti e i metodi di misurazione e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.