PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CIRCOLAZIONE CON INDICATORI LUMINOSI DI SVOLTA NON CONFORMI O INEFFICIENTI
Codice scheda: ME-INDICATORI-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026
In sintesi: gli indicatori luminosi di svolta del monopattino devono essere funzionanti, emettere luce giallo ambra, lampeggiare secondo i parametri prescritti ed essere collocati in modo da segnalare la manovra anteriormente e posteriormente. Quando i dispositivi sono materialmente presenti ma uno o più di essi non funzionano, emettono luce di colore diverso, operano a luce fissa oppure risultano collocati in posizione non conforme, ricorre una difformità tecnico-costruttiva distinta dalla loro totale mancanza. La violazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 800,00.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75, lettera a), comma 75-bis e comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina tecnica: art. 4 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica; art. 224 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, per le caratteristiche richiamate dal decreto.
Disciplina transitoria: art. 5 del decreto 18 agosto 2022. Il decreto si applica obbligatoriamente ai monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022; i mezzi già in circolazione prima di tale data dovevano essere adeguati, quanto alla presenza degli indicatori di svolta, entro il 1° gennaio 2024.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.
PRECETTO
Gli indicatori luminosi di svolta devono:
- emettere luce di colore giallo ambra;
- lampeggiare alla frequenza di 1,5 ± 0,5 Hz;
- avere durata dell'impulso superiore a 0,3 secondi, misurata al 95% dell'intensità luminosa massima;
- essere collocati anteriormente e posteriormente rispetto al conducente;
- essere disposti simmetricamente rispetto all'asse longitudinale del veicolo;
- trovarsi a un'altezza da terra compresa tra 150 e 1.400 mm;
- avere intensità luminosa non inferiore a 0,3 candele nel campo previsto dal richiamato art. 224 del Regolamento;
- essere alimentati elettricamente, mediante batteria autonoma oppure mediante la batteria che alimenta il motore.
Quando la collocazione rende gli indicatori visibili sia anteriormente sia posteriormente, ad esempio sul manubrio, sono sufficienti due soli dispositivi. In alternativa alle prescrizioni tecniche analitiche è ammessa la conformità ai regolamenti UNECE 6, 50 e 148 oppure alle norme ISO 6742-1:2015, ISO 6742-2:2015 o UNI EN 17128:2020.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- presenza materiale degli indicatori luminosi di svolta;
- numero e posizione dei dispositivi installati;
- funzionamento dell'indicatore destro e di quello sinistro;
- visibilità anteriormente e posteriormente rispetto al conducente;
- simmetria rispetto all'asse longitudinale del mezzo;
- colore della luce emessa;
- modalità lampeggiante oppure accensione impropriamente fissa;
- altezza da terra dei dispositivi, quando oggetto di contestazione;
- eventuale occultamento prodotto dal conducente, da componenti del mezzo o da oggetti trasportati;
- modalità di alimentazione elettrica e risposta al comando;
- frequenza, durata dell'impulso o intensità luminosa, esclusivamente quando misurate o comprovate con modalità tecnicamente attendibili;
- eventuale documentazione attestante una delle conformità alternative ammesse;
- eventuale kit di adeguamento e sua riferibilità al modello controllato;
- marca, modello, numero di serie, contrassegno e ulteriori dati identificativi del mezzo;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- identità del proprietario e sua eventuale obbligazione solidale;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino munito di indicatori luminosi di svolta inefficienti o non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre per il solo fatto che siano installati due indicatori anziché quattro, quando entrambi risultino visibili anteriormente e posteriormente; non ricorre per la sola mancanza della luce di arresto; non ricorre quando il mezzo sia condotto a mano senza essere utilizzato come veicolo.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Formula – indicatore inefficiente: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno ed ulteriori elementi], munito degli indicatori luminosi di svolta, ma con il dispositivo relativo alla direzione [destra/sinistra] inefficiente. Azionando il relativo comando, l'indicatore [anteriore/posteriore/anteriore e posteriore/dispositivo unico visibile nelle due direzioni] non emetteva alcuna luce. La verifica veniva eseguita [descrivere luogo, condizioni e operazioni], in violazione dell'art. 1, comma 75, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'art. 4 del decreto 18 agosto 2022.
Formula – colore non conforme: conduceva il monopattino [identificazione completa] con indicatori di svolta emittenti luce di colore [indicare il colore accertato] anziché giallo ambra. Il funzionamento veniva verificato azionando separatamente i comandi destro e sinistro e documentato mediante [fotografie o riprese].
Formula – luce fissa: gli indicatori presenti sul monopattino, una volta azionati, emettevano luce fissa e non lampeggiante. L'anomalia riguardava [indicare lato e dispositivi] ed era constatata mediante [descrivere verifica].
Formula – posizione o visibilità non conforme: il monopattino era munito di indicatori collocati [descrivere posizione e altezza], non idonei a segnalare la svolta [anteriormente/posteriormente] poiché [descrivere la concreta causa di mancata visibilità, l'assenza della disposizione simmetrica o l'altezza accertata]. La verifica era effettuata da [indicare punti di osservazione e modalità].
Formula – parametro misurato non conforme: mediante [indicare strumento, procedura e operatore] veniva accertato che l'indicatore [destro/sinistro] presentava [frequenza di lampeggiamento/durata dell'impulso/intensità luminosa] pari a [valore misurato e unità], non conforme al valore prescritto dall'art. 4 del decreto 18 agosto 2022. La documentazione della misurazione è [allegata/richiamata negli atti].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] avente gli indicatori di svolta [descrivere inefficienza o difformità].
Formula integrativa – attività compiuta sul posto: non essendo consentita la prosecuzione della circolazione nelle condizioni accertate, il conducente veniva invitato a [condurre il monopattino a mano/affidare il mezzo a persona legittimata/provvedere al trasporto senza utilizzarlo come veicolo]; delle operazioni compiute veniva dato atto nel verbale.
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4223
Avvertenza sul codice: il codice 4223 identifica la fattispecie generale della circolazione con monopattino privo dei prescritti requisiti tecnico-costruttivi. Nel verbale deve essere specificata la concreta difformità degli indicatori. Il codice 4247, riferito alla mancanza degli indicatori luminosi di svolta o del freno su entrambe le ruote, non deve essere utilizzato automaticamente quando i dispositivi sono presenti ma inefficienti o non conformi.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 200,00 a euro 800,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 200,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 140,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista per questa sola violazione |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- distinguere preliminarmente la totale mancanza degli indicatori dalla loro inefficienza o difformità tecnica;
- azionare separatamente il comando destro e quello sinistro;
- indicare quali dispositivi si attivano e quali rimangono spenti;
- descrivere colore, modalità di emissione e posizione di ciascun indicatore interessato;
- verificare la visibilità sia anteriormente sia posteriormente rispetto al conducente;
- tenere conto dell'eventuale occultamento prodotto dal corpo del conducente o da parti del mezzo;
- non ritenere irregolare la sola presenza di due dispositivi se entrambi sono visibili nelle due direzioni;
- misurare l'altezza dal suolo quando la contestazione riguarda il limite minimo o massimo;
- non contestare frequenza, durata dell'impulso o intensità luminosa senza una misurazione attendibile o documentazione tecnica idonea;
- verificare l'eventuale conformità alternativa dichiarata secondo una delle norme ammesse;
- acquisire fotografie o riprese del funzionamento e della collocazione dei dispositivi;
- annotare eventuali dichiarazioni del conducente sul guasto o sul kit installato;
- identificare conducente, proprietario e persona tenuta alla sorveglianza dell'eventuale minore;
- identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, numero di serie e colore;
- non consentire la prosecuzione della circolazione sino al ripristino della conformità;
- consentire, quando concretamente sicura, la sola conduzione a mano, dandone atto;
- in caso di contestazione differita, documentare la ragione della mancata contestazione immediata.
Due o quattro indicatori: il decreto non impone in ogni caso quattro dispositivi. Sono sufficienti due indicatori quando la loro collocazione, ad esempio sul manubrio, li renda concretamente visibili sia anteriormente sia posteriormente. La contestazione deve quindi fondarsi sulla visibilità effettiva e non sul solo numero.
Colore e luce fissa: l'emissione deve essere giallo ambra e lampeggiante. Un dispositivo acceso ma di colore diverso o funzionante stabilmente a luce fissa non soddisfa la prescrizione tecnica dell'indicatore di svolta.
Parametri strumentali: la frequenza di lampeggiamento, la durata dell'impulso e l'intensità luminosa sono grandezze misurabili. Quando lo scostamento non sia documentabile con strumenti o certificazioni idonee, non deve essere trasformata una percezione approssimativa in un dato tecnico.
Visibilità: il controllo deve essere effettuato da posizioni anteriori e posteriori rispetto al conducente. La sola accensione del dispositivo non è sufficiente quando esso risulti occultato o orientato in modo da non assolvere la funzione di segnalazione.
Conformità alternativa: il decreto ammette la rispondenza ai regolamenti UNECE 6, 50 e 148 oppure alle norme ISO 6742-1:2015, ISO 6742-2:2015 o UNI EN 17128:2020. La presenza di documentazione riferibile al dispositivo e al mezzo deve essere valutata prima di contestare la difformità analitica.
Luce di arresto: la luce rossa di arresto è una dotazione facoltativa. Non coincide con gli indicatori di svolta e la sua assenza non integra la presente fattispecie.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori difformità o condotte accertate, comprese la mancanza del freno su una ruota, l'inefficienza dell'impianto frenante, le irregolarità delle luci o dei catadiottri, la mancanza del contrassegno e l'assenza della copertura assicurativa.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Differenza rispetto alla mancanza degli indicatori. La presente scheda riguarda dispositivi installati ma inefficienti o non conformi. Quando gli indicatori sono completamente assenti trova applicazione la distinta scheda ME-DOTAZIONI-01 – Mancanza degli indicatori di svolta o del freno su entrambe le ruote.
2. Obbligo ormai generalizzato. Dal 1° gennaio 2024 anche i monopattini già in circolazione prima del 30 settembre 2022 devono essere dotati degli indicatori di svolta. Gli eventuali kit di adeguamento devono essere previsti per il modello e mantenere la conformità richiesta.
3. Inefficienza parziale. Il mancato funzionamento del solo lato destro o sinistro, oppure del solo dispositivo anteriore o posteriore, deve essere descritto puntualmente. L'esistenza degli altri indicatori funzionanti non elimina la difformità accertata.
4. Accertamento probatorio. La formula non dovrebbe limitarsi a espressioni quali “frecce irregolari”. Devono risultare lato, posizione, comando utilizzato, modalità di funzionamento e specifico parametro non rispettato.
5. Misure tecniche. I valori di frequenza, durata e intensità richiedono un accertamento tecnicamente attendibile. È invece direttamente descrivibile, mediante osservazione e documentazione, la totale mancata accensione, il colore palesemente diverso, il funzionamento a luce fissa o la collocazione materialmente incompatibile con i limiti prescritti.
6. Nessuna confisca per questa sola violazione. Il comma 75-vicies collega la confisca al motore termico o al motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. L'inefficienza o irregolarità degli indicatori non determina, da sola, sequestro o confisca.
7. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 identifica la violazione generale relativa ai requisiti tecnico-costruttivi. Poiché non descrive autonomamente l'anomalia degli indicatori, la formula e le note devono rappresentare il difetto accertato. Il codice 4247 resta riferito alla specifica mancanza delle dotazioni indicate nella relativa voce.
8. Collegamenti con altre schede. Per l'assenza materiale degli indicatori si rinvia alla scheda ME-DOTAZIONI-01; per l'inefficienza dell'impianto frenante alla scheda ME-FRENI-01; per la luce anteriore alla scheda ME-LUCI-01; per la luce posteriore alla scheda ME-LUCI-02.
9. Collegamenti con gli approfondimenti. Per le caratteristiche degli indicatori luminosi di svolta si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.6; per il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15; per la sanzione dei monopattini non conformi e la distinzione dalle ipotesi di confisca si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; per l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale, Parte III, Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
10. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sull'art. 4 del decreto 18 agosto 2022 e sull'art. 224 del Regolamento del Codice della strada. Funzionamento, colore, lampeggiamento, posizione e visibilità devono essere verificati nel caso concreto.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo, gli eventuali kit di adeguamento e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.