PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO AVENTE IMPIANTO FRENANTE INEFFICIENTE
Codice scheda: ME-FRENI-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026
In sintesi: il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve essere munito di un dispositivo frenante indipendente per ciascun asse, capace di agire in maniera pronta ed efficace sulla rispettiva ruota. Quando entrambi i dispositivi sono materialmente presenti, ma uno di essi non esercita alcuna azione frenante oppure opera in modo manifestamente tardivo o inefficace, ricorre una difformità tecnico-costruttiva distinta dalla materiale assenza del freno su una ruota. La violazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 800,00. L'accertamento deve descrivere la prova eseguita, le condizioni del controllo e l'anomalia concretamente rilevata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma precettiva: art. 1, comma 75, lettera a), comma 75-bis e comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina tecnica: art. 3 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve agire in maniera pronta ed efficace sulla rispettiva ruota.
Disciplina transitoria: art. 5 del decreto 18 agosto 2022. Il decreto si applica obbligatoriamente ai monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022; i mezzi già in circolazione prima di tale data dovevano essere adeguati, quanto all'impianto frenante su entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.
PRECETTO
Il monopattino deve essere dotato di un impianto frenante agente su entrambe le ruote. Per ciascun asse deve essere presente un dispositivo indipendente, idoneo a intervenire con prontezza e con efficacia sulla rispettiva ruota.
Il dispositivo può agire:
- direttamente sullo pneumatico;
- sul cerchione;
- sul mozzo;
- sugli organi di trasmissione.
La fonte tecnica non impone un'unica soluzione costruttiva e non richiede necessariamente due leve separate sul manubrio. Ciò che deve essere verificato è che ciascun asse disponga di un dispositivo frenante funzionalmente indipendente e che l'azione sulla rispettiva ruota sia pronta ed efficace.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
- presenza materiale di un dispositivo frenante sull'asse anteriore e di uno sull'asse posteriore;
- tipologia e collocazione dei dispositivi installati;
- comandi mediante i quali vengono azionati;
- indipendenza funzionale del dispositivo relativo a ciascun asse;
- ruota o asse interessati dall'inefficienza;
- risposta del dispositivo al comando impartito;
- eventuale assenza totale dell'azione frenante;
- eventuale ritardo manifesto nell'entrata in azione;
- eventuale azione palesemente insufficiente sulla rispettiva ruota;
- condizioni nelle quali è stata eseguita la prova, garantendo la sicurezza dell'operazione;
- eventuali elementi visibili quali cavo interrotto, comando disconnesso, leva priva di resistenza, componente allentato o dispositivo danneggiato;
- eventuale kit di adeguamento installato e sua riferibilità al modello controllato;
- marca, modello, numero di serie, contrassegno e ulteriori dati identificativi del mezzo;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
- identità del proprietario e sua eventuale obbligazione solidale;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino avente uno o entrambi i dispositivi frenanti inefficienti o non rispondenti ai requisiti di prontezza, efficacia e indipendenza prescritti.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre per la sola presenza di componenti usurati, ossidati o apparentemente deteriorati quando non sia accertata un'effettiva anomalia funzionale; non ricorre per la sola assenza della luce di arresto, che è facoltativa; non ricorre quando il monopattino sia condotto a mano senza essere utilizzato come veicolo.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Formula – dispositivo frenante totalmente inefficiente: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno ed ulteriori elementi], munito dei dispositivi frenanti su entrambe le ruote, ma con il freno relativo alla ruota [anteriore/posteriore] totalmente inefficiente. Azionando il relativo comando [descrivere comando e modalità della prova], il dispositivo non esercitava alcuna azione frenante sulla ruota interessata. La verifica veniva eseguita [descrivere luogo, condizioni, operazioni e risultato], in violazione dell'art. 1, comma 75, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'art. 3 del decreto 18 agosto 2022.
Formula – azione non pronta o manifestamente inefficace: conduceva il monopattino [identificazione completa] con il dispositivo frenante relativo alla ruota [anteriore/posteriore] non rispondente ai prescritti requisiti di prontezza ed efficacia, poiché [descrivere puntualmente il ritardo, la corsa anomala del comando, la mancata trasmissione dell'azione o l'insufficiente risposta constatata]. L'anomalia veniva rilevata mediante [indicare prova e condizioni] e documentata con [fotografie, video, annotazione tecnica o altro].
Formula – dispositivi non indipendenti: il monopattino risultava munito di dispositivi frenanti apparentemente riferiti a entrambe le ruote, ma la verifica evidenziava la mancanza di indipendenza funzionale per ciascun asse, in quanto [descrivere concretamente il collegamento, l'azione esclusiva su una ruota o l'anomalia riscontrata], in violazione dell'art. 3 del decreto 18 agosto 2022.
Formula integrativa – guasto materialmente visibile: l'inefficienza era altresì riconducibile a [cavo interrotto/comando disconnesso/leva priva di resistenza/componente danneggiato o allentato/altra anomalia], come documentato mediante [fotografie o ulteriori rilievi].
Formula integrativa – entrambi i dispositivi inefficienti: la prova evidenziava l'inefficienza sia del dispositivo anteriore sia di quello posteriore, secondo le seguenti modalità: [descrivere separatamente l'esito relativo a ciascuna ruota].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] avente il dispositivo frenante relativo alla ruota [anteriore/posteriore] inefficiente per le ragioni sopra descritte.
Formula integrativa – attività compiuta sul posto: considerata l'inefficienza dell'impianto frenante, non veniva consentita la prosecuzione della circolazione; il conducente veniva invitato a [condurre il monopattino a mano/affidare il mezzo a persona legittimata/provvedere al trasporto senza utilizzarlo come veicolo], dandosi atto delle operazioni compiute.
Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.
Codice Pro.Sa.: 4223
Avvertenza sul codice: il codice 4223 identifica la fattispecie generale della circolazione con monopattino privo dei prescritti requisiti tecnico-costruttivi. Nel verbale deve essere specificato che la difformità consiste nell'inefficienza, nella mancata prontezza o nella mancanza di indipendenza del dispositivo frenante. Il codice 4247, riferito alla mancanza degli indicatori luminosi di svolta o del freno su entrambe le ruote, non deve essere utilizzato automaticamente quando il dispositivo è presente ma inefficiente.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 200,00 a euro 800,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
euro 200,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
euro 140,00 |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sanzione amministrativa accessoria |
non prevista per questa sola violazione |
| Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo |
non previsti per questa sola violazione |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente per il ricorso |
Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- distinguere preliminarmente l'assenza del dispositivo dalla sua inefficienza;
- indicare separatamente l'esito della verifica sul freno anteriore e su quello posteriore;
- descrivere tipologia, collocazione e modalità di azione di ciascun dispositivo;
- indicare il comando utilizzato e la risposta concretamente osservata;
- specificare se il dispositivo non agisce affatto, agisce con ritardo manifesto oppure produce un'azione palesemente insufficiente;
- non fondare la contestazione su una mera impressione soggettiva o sul solo aspetto esteriore dei componenti;
- eseguire ogni prova in condizioni di sicurezza, senza esporre il conducente, l'operatore o terzi a pericolo;
- evitare prove dinamiche su strada quando non possano essere effettuate in sicurezza;
- documentare, quando possibile, comando, cavi, pinze, dischi, mozzi, ruote e ulteriori componenti interessati;
- acquisire fotografie o riprese dell'operazione e delle anomalie visibili;
- annotare eventuali dichiarazioni del conducente circa il guasto o precedenti malfunzionamenti;
- verificare l'eventuale presenza di un kit di adeguamento e la sua installazione;
- non contestare la sola assenza della luce di arresto, che non costituisce dotazione obbligatoria;
- identificare conducente, proprietario e persona tenuta alla sorveglianza dell'eventuale minore;
- identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, numero di serie e colore;
- non consentire la prosecuzione della circolazione sino al ripristino dell'efficienza dell'impianto;
- consentire, quando concretamente sicura, la sola conduzione a mano, dandone atto;
- in caso di contestazione differita, documentare la ragione della mancata contestazione immediata.
Accertamento statico: una verifica effettuata sollevando separatamente le ruote, facendole ruotare e azionando i rispettivi comandi può evidenziare la totale assenza di azione frenante o un'anomalia meccanica manifesta. Essa deve essere descritta analiticamente e non trasformata in una generica attestazione di “freno inefficiente”.
Accertamento dinamico: quando l'inefficienza non sia evidente mediante controllo statico, l'eventuale prova dinamica deve essere svolta soltanto in condizioni controllate e sicure. Se la valutazione richiede misurazioni, smontaggi o conoscenze specialistiche, devono essere utilizzati gli strumenti di accertamento consentiti e deve essere documentato il relativo esito tecnico.
Usura dei componenti: l'usura visibile può costituire un elemento di riscontro, ma la disposizione tecnica non stabilisce nel decreto una misura minima uniforme per pastiglie, dischi, cavi o altri componenti. La contestazione deve quindi fondarsi sulla concreta perdita dei requisiti di prontezza o efficacia, non sulla sola anzianità o apparenza del componente.
Unico comando: la sola presenza di una leva o di un unico comando non dimostra automaticamente la violazione. Occorre verificare se il sistema azioni dispositivi indipendenti per ciascun asse e se l'azione sulle rispettive ruote sia pronta ed efficace.
Frenatura elettrica o sugli organi di trasmissione: il decreto consente che il dispositivo agisca sul mozzo o, in generale, sugli organi di trasmissione. Non può pertanto essere richiesta una determinata soluzione meccanica non prevista dalla fonte; resta necessario che sia assicurato un dispositivo indipendente per ciascun asse.
Luce di arresto: la luce rossa che può accendersi durante la frenata è facoltativa. La sua assenza o inefficienza non prova il malfunzionamento dell'impianto frenante e non integra, da sola, la presente fattispecie.
Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori difformità o condotte accertate, comprese la mancanza del freno su una ruota, l'assenza degli indicatori luminosi di svolta, l'irregolarità delle ruote o degli pneumatici, la potenza non consentita, il regolatore alterato, la mancanza del contrassegno e l'assenza della copertura assicurativa.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Differenza rispetto alla mancanza del freno. La presente scheda riguarda un dispositivo materialmente installato ma non funzionante, non pronto, inefficace o privo della prescritta indipendenza. Quando il freno manca sulla ruota anteriore o posteriore trova applicazione la distinta scheda ME-DOTAZIONI-01 – Mancanza degli indicatori di svolta o del freno su entrambe le ruote.
2. Prontezza ed efficacia. Il decreto non si limita a prescrivere la presenza formale dei dispositivi, ma richiede che ciascuno agisca prontamente ed efficacemente sulla ruota interessata. La descrizione del fatto deve quindi rendere comprensibile perché il dispositivo controllato non soddisfi uno o entrambi i requisiti.
3. Indipendenza per ciascun asse. L'indipendenza riguarda il dispositivo frenante riferito a ogni asse. Non deve essere automaticamente confusa con il numero dei comandi presenti sul manubrio. La struttura e il funzionamento del sistema devono essere concretamente verificati.
4. Disciplina transitoria. Dal 1° gennaio 2024 anche i monopattini già in circolazione prima del 30 settembre 2022 devono essere dotati dell'impianto frenante su entrambe le ruote. Gli eventuali kit utilizzati per l'adeguamento devono essere previsti per il modello e mantenere la conformità richiesta.
5. Prova della violazione. La contestazione non dovrebbe limitarsi all'espressione “freno inefficiente”. Devono risultare il dispositivo controllato, il comando azionato, la modalità della prova, il comportamento osservato e gli eventuali riscontri visivi o documentali.
6. Sicurezza immediata. L'assenza di un'apposita misura cautelare sul mezzo non consente di ignorare il pericolo concreto. L'operatore deve impedire che il monopattino prosegua la circolazione con l'impianto frenante inefficiente e deve dare atto delle modalità con cui il mezzo è stato condotto a mano, affidato o trasportato.
7. Nessuna confisca per questa sola violazione. Il comma 75-vicies collega la confisca al motore termico o al motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. L'inefficienza dell'impianto frenante non determina, da sola, sequestro o confisca.
8. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 identifica la violazione generale relativa ai requisiti tecnico-costruttivi del monopattino. Poiché non descrive autonomamente il difetto dell'impianto frenante, la formula e le note del verbale devono rappresentare analiticamente l'anomalia. Il codice 4247 resta riferito alla specifica mancanza delle dotazioni indicate nella relativa voce.
9. Collegamenti con altre schede. Per la mancanza materiale del freno su una ruota si rinvia alla scheda ME-DOTAZIONI-01; per pneumatici e ruote non conformi alla scheda ME-RUOTE-01; per il regolatore di velocità alla scheda ME-REGOLATORE-01; per la potenza superiore a 0,50 kW e non superiore a 1 kW alla scheda ME-POTENZA-01.
10. Collegamenti con gli approfondimenti. Per le caratteristiche dell'impianto frenante si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.6; per il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15; per la sanzione dei monopattini non conformi e la distinzione dalle ipotesi di confisca si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; per l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale, Parte III, Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
11. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sugli artt. 3 e 5 del decreto 18 agosto 2022. Presenza, indipendenza, prontezza ed efficacia dei dispositivi devono essere verificate nel caso concreto.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo, gli eventuali kit di adeguamento e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.