PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE SENZA INDICATORI LUMINOSI DI SVOLTA O SENZA FRENO SU ENTRAMBE LE RUOTE

Codice scheda: ME-DOTAZIONI-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 19 settembre 2026

In sintesi: i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di un impianto frenante agente su entrambe le ruote. L'obbligo riguarda sia i mezzi commercializzati dal 30 settembre 2022 sia quelli già in circolazione anteriormente, per i quali il termine di adeguamento è scaduto il 1° gennaio 2024. Gli indicatori devono essere visibili anteriormente e posteriormente; possono essere soltanto due quando la collocazione, ad esempio sul manubrio, assicuri entrambe le direzioni di visibilità. Il freno deve agire indipendentemente su ciascun asse. Non deve essere contestata la mancanza della luce di arresto, che costituisce una dotazione facoltativa e non coincide con il freno. La violazione è soggetta alla sanzione da euro 200,00 a euro 800,00.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disciplina tecnica dell'impianto frenante: art. 3 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Disciplina tecnica degli indicatori di svolta: art. 4 del decreto 18 agosto 2022.

Disciplina transitoria: art. 5 del decreto 18 agosto 2022; il termine finale di adeguamento per i monopattini già in circolazione prima del 30 settembre 2022 era stabilito al 1° gennaio 2024.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto ai rilievi descrittivi e fotografici e alle eventuali operazioni tecniche.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama il Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il monopattino può essere posto in circolazione soltanto se provvisto:

  • di indicatori luminosi di svolta di colore giallo ambra, collocati in posizione anteriore e posteriore rispetto al conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del mezzo; sono sufficienti due soli indicatori quando risultino visibili sia anteriormente sia posteriormente;
  • di un freno su entrambe le ruote, con dispositivi indipendenti per ciascun asse, capaci di agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.

La contemporanea mancanza degli indicatori e del freno su una delle ruote deve essere descritta integralmente, ma integra la violazione della medesima disposizione. La luce di arresto posteriore è ammessa, ma non è prescritta come dotazione obbligatoria.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • presenza o assenza degli indicatori luminosi di svolta;
  • numero, posizione e orientamento degli indicatori installati;
  • visibilità degli indicatori anteriormente e posteriormente rispetto al conducente;
  • colore giallo ambra e modalità lampeggiante degli indicatori;
  • eventuale presenza di dispositivi installati soltanto anteriormente o soltanto posteriormente;
  • presenza di comandi utilizzabili dal conducente e modalità di attivazione;
  • presenza di un dispositivo frenante sulla ruota anteriore e di uno sulla ruota posteriore;
  • indipendenza dei dispositivi di frenatura per ciascun asse;
  • modalità di azione sulla ruota, sul cerchione, sul mozzo o sugli organi di trasmissione;
  • risposta pronta ed efficace di ciascun freno, se l'accertamento riguarda anche la concreta efficienza;
  • distinzione tra impianto frenante e luce di arresto;
  • eventuali kit di adeguamento installati e loro riferibilità al modello controllato;
  • marca, modello, numero di serie, contrassegno e ulteriori dati identificativi del mezzo;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • se il conducente è minorenne, identità e qualità della persona tenuta alla sua sorveglianza;
  • identità del proprietario e sua eventuale obbligazione solidale;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino privo dei prescritti indicatori luminosi di svolta oppure privo del freno su entrambe le ruote.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre per la sola assenza della luce di arresto; non ricorre quando due indicatori collocati, ad esempio, sul manubrio siano concretamente visibili sia anteriormente sia posteriormente e soddisfino le caratteristiche prescritte; non ricorre quando il monopattino sia effettivamente condotto a mano e non utilizzato come veicolo.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Formula – indicatori di svolta assenti: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno ed ulteriori elementi], privo dei prescritti indicatori luminosi di svolta, in violazione dell'art. 1, comma 75-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il controllo evidenziava l'assenza dei dispositivi [descrivere punti di installazione e verifica effettuata].

Formula – indicatori presenti soltanto su un lato o in una direzione: conduceva il monopattino [identificazione] munito di indicatori luminosi di svolta [descrivere numero e posizione], non rispondenti alla prescrizione poiché [assenti sul lato destro/sinistro oppure non visibili anteriormente/posteriormente]. La verifica era effettuata da [indicare posizione e modalità], in violazione dell'art. 1, comma 75-bis, della legge n. 160/2019.

Formula – freno assente su una ruota: conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione completa], privo del dispositivo frenante sulla ruota [anteriore/posteriore] e quindi non dotato di freno su entrambe le ruote. Il mezzo presentava [descrivere dispositivo presente, dispositivo mancante e controllo eseguito], in violazione dell'art. 1, comma 75-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Formula – dispositivi frenanti non indipendenti: il monopattino risultava munito di [descrivere comandi e dispositivi], ma privo di dispositivi frenanti indipendenti per ciascun asse, in quanto [descrivere concretamente il collegamento o la mancanza accertata].

Formula – entrambe le carenze: conduceva il monopattino [identificazione] privo sia dei prescritti indicatori luminosi di svolta sia del freno sulla ruota [anteriore/posteriore]; le carenze erano accertate mediante [descrivere verifica] e integravano la violazione dell'art. 1, comma 75-bis, della legge n. 160/2019.

Formula integrativa – accertamento funzionale: mediante prova eseguita in condizioni di sicurezza si constatava che [l'indicatore destro/sinistro non si attivava o non era visibile anteriormente/posteriormente; il freno anteriore/posteriore non agiva sulla rispettiva ruota]. La verifica era documentata mediante [fotografie, video, annotazione o altra operazione tecnica].

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] privo di [indicatori luminosi di svolta/freno sulla ruota anteriore o posteriore/entrambe le dotazioni].

Formula integrativa – attività compiuta sul posto: non essendo consentita la prosecuzione della circolazione nelle condizioni accertate, il conducente veniva invitato a [condurre il monopattino a mano/affidare il mezzo a persona legittimata/provvedere al trasporto senza utilizzarlo come veicolo]; delle operazioni compiute veniva dato atto nel verbale.

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4247

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 200,00 a euro 800,00
Pagamento in misura ridotta euro 200,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 140,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista per questa sola violazione
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • indicare separatamente se la carenza riguarda gli indicatori, l'impianto frenante oppure entrambi;
  • descrivere numero, posizione e direzione di visibilità degli indicatori presenti;
  • specificare il lato sul quale l'indicatore manca o non risulta installato correttamente;
  • verificare che eventuali due soli indicatori siano visibili sia anteriormente sia posteriormente;
  • descrivere i dispositivi frenanti presenti su ciascuna ruota e i rispettivi comandi;
  • indicare con precisione la ruota priva del freno;
  • se viene contestata la mancanza di indipendenza, descrivere il funzionamento concretamente riscontrato;
  • effettuare eventuali prove funzionali soltanto in condizioni di sicurezza;
  • acquisire fotografie dei punti di installazione, dei comandi e delle ruote;
  • non indicare come violazione la sola assenza della luce di arresto;
  • non applicare alcuna esenzione ai mezzi commercializzati o già in circolazione prima del 30 settembre 2022, essendo scaduto il termine di adeguamento;
  • identificare conducente, proprietario e persona tenuta alla sorveglianza dell'eventuale minore;
  • identificare il mezzo mediante contrassegno, marca, modello, numero di serie e colore;
  • non consentire la prosecuzione della circolazione sino al ripristino delle dotazioni richieste;
  • consentire, quando concretamente sicuro, la sola conduzione a mano, dandone atto;
  • in caso di contestazione differita, documentare la ragione della mancata contestazione immediata.

Indicatori in numero di due: non costituisce irregolarità il solo fatto che il mezzo non disponga di quattro indicatori. Due dispositivi sono sufficienti quando la loro collocazione li renda visibili sia anteriormente sia posteriormente.

Luce di arresto: il decreto tecnico ammette l'installazione della luce di arresto, ma non la impone. La sua mancanza non integra la presente fattispecie; il termine “freno” utilizzato dal comma 75-bis deve essere riferito all'impianto frenante su entrambe le ruote.

Inefficienza di un dispositivo presente: prima di utilizzare la presente formula occorre distinguere la mancanza della dotazione dalla mera inefficienza contingente di un elemento installato. Il verbale deve indicare la concreta anomalia e il fondamento normativo applicato, evitando di qualificare automaticamente ogni guasto come assenza del dispositivo.

Kit di adeguamento: per i mezzi già in circolazione prima del 30 settembre 2022 l'adeguamento poteva essere realizzato mediante kit appositamente previsto per il modello, idoneo a mantenere la conformità richiesta. La presenza del kit non basta se i dispositivi prescritti risultano incompleti o installati in modo incompatibile con le caratteristiche tecniche.

Pluralità delle carenze: l'assenza contemporanea degli indicatori e del freno su una ruota viola il medesimo comma 75-bis. Entrambe le circostanze devono essere descritte nella contestazione, senza duplicare automaticamente la sanzione per il medesimo fatto unitariamente previsto.

Concorso con altre violazioni: devono essere valutate autonomamente le ulteriori difformità o condotte accertate, comprese potenza irregolare, mancanza del segnalatore acustico, assenza delle luci prescritte, mancato uso del casco, irregolarità del contrassegno e mancanza della copertura assicurativa.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Obbligo ormai generalizzato. La disciplina transitoria è esaurita. Dal 1° gennaio 2024 anche i monopattini già in circolazione prima del 30 settembre 2022 devono essere adeguati mediante indicatori di svolta e impianto frenante su entrambe le ruote.

2. Autonomia dei due requisiti. Indicatori e freni assolvono funzioni differenti. La regolarità dell'impianto frenante non compensa la mancanza degli indicatori e viceversa; l'agente deve controllare e descrivere separatamente entrambe le dotazioni.

3. Visibilità degli indicatori. Gli indicatori devono segnalare la manovra agli utenti che si trovano davanti e dietro il monopattino. La verifica deve considerare la loro posizione rispetto al conducente e l'eventuale occultamento prodotto dal corpo, dagli indumenti o dagli oggetti trasportati.

4. Colore e lampeggiamento. Gli indicatori devono emettere luce giallo ambra e lampeggiare secondo le caratteristiche tecniche previste. Un dispositivo di colore diverso o utilizzato come luce fissa non assolve correttamente la funzione di indicatore di svolta.

5. Freno su entrambe le ruote. Deve esistere un dispositivo per l'asse anteriore e uno per quello posteriore, indipendenti e idonei ad agire prontamente sulle rispettive ruote. La sola frenatura elettrica o meccanica su una ruota non soddisfa la prescrizione.

6. Freno e luce di arresto. La luce rossa che può accendersi durante la frenata è un dispositivo luminoso facoltativo. Non sostituisce l'impianto frenante e la sua assenza non è sanzionabile ai sensi del comma 75-bis.

7. Assenza e inefficienza. La scheda è costruita per la mancanza o incompletezza della dotazione prescritta. Se il dispositivo è installato ma presenta un guasto, occorre descrivere l'anomalia e verificare se essa integri la violazione del comma 75-bis o una diversa difformità tecnica, senza utilizzare formule generiche.

8. Nessuna confisca per questa sola violazione. Il comma 75-vicies collega la confisca esclusivamente al motore termico o al motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW. La carenza di indicatori o freni non determina, da sola, sequestro o confisca.

9. Minore autore materiale. Quando il conducente è minorenne, la condotta deve essere descritta come materialmente realizzata dal minore e la responsabilità amministrativa deve essere attribuita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981.

10. Collegamenti con gli approfondimenti. Per le caratteristiche dell'impianto frenante e degli indicatori luminosi di svolta si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.6; per il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15; per la sanzione dei monopattini non conformi e la distinzione dalle ipotesi di confisca si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; per l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale, Parte III, Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

11. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019 e sugli artt. 3, 4 e 5 del decreto 18 agosto 2022. Presenza, collocazione, caratteristiche e funzionamento dei dispositivi devono essere verificati nel caso concreto.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 19 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, le caratteristiche tecniche del mezzo, gli eventuali kit di adeguamento e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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