PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA CON TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 0,5 E NON SUPERIORE A 0,8 G/L
Codice scheda: ME-EBBREZZA-01
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026
In sintesi: l'art. 1, comma 75-quinquies, della legge n. 160/2019 equipara in via residuale i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi. Ne consegue che il divieto di guida sotto l'influenza dell'alcool previsto dall'art. 186 del Codice della strada si applica anche al conducente del monopattino. Quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro, ricorre l'illecito amministrativo previsto dal comma 2, lettera a), punito con la sanzione da euro 543,00 a euro 2.170,00. Se il mezzo è un monopattino conforme, non sono applicabili la sospensione della patente eventualmente posseduta né la decurtazione dei punti, poiché per la sua conduzione non è richiesto alcun titolo abilitativo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma di equiparazione: art. 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in forza del quale i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi per quanto non disciplinato dai commi speciali.
Norma precettiva e sanzionatoria: art. 186, commi 1 e 2, lettera a), del Codice della strada.
Accertamenti preliminari e quantitativi: art. 186, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice della strada; art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.
Pagamento e procedura: art. 202 del Codice della strada, quanto al pagamento in misura ridotta e all'esclusione della riduzione del 30 per cento; art. 203 del Codice della strada e art. 204-bis del Codice della strada, quanto ai rimedi alternativi.
Fattispecie da tenere distinte: art. 186-bis del Codice della strada per i conducenti soggetti al tasso zero e alle maggiorazioni previste dalla disposizione; art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada quando il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
PRECETTO
È vietato condurre un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. La presente scheda riguarda esclusivamente l'accertamento di un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l nei confronti di un conducente al quale non si applichino le maggiorazioni previste dall'art. 186-bis e che non abbia provocato un incidente stradale.
La fattispecie ha natura amministrativa. Il limite inferiore è superato soltanto quando il valore rilevante eccede 0,5 g/l; il valore di 0,8 g/l è ancora compreso nella presente ipotesi, mentre un risultato superiore appartiene alla fascia penalmente rilevante dell'art. 186, comma 2, lettera b).
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del monopattino e non mera conduzione a mano;
- natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica e sua corretta qualificazione tecnica;
- circolazione su strada o in area aperta alla circolazione pubblica;
- identità completa, età e condizioni soggettive del conducente;
- eventuale possesso di patente di categoria B da meno di tre anni o appartenenza ad altra categoria contemplata dall'art. 186-bis;
- assenza di incidente stradale riconducibile alla conduzione in stato di ebbrezza;
- ora e luogo del controllo e direzione di marcia;
- ragioni concrete che hanno determinato l'accertamento quantitativo: esito del controllo preliminare, coinvolgimento in incidente o indici sintomatici osservati;
- avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'accertamento mediante etilometro, quando dovuto, con indicazione dell'ora;
- marca, modello, numero di matricola e dati identificativi dell'etilometro utilizzato;
- regolarità dell'omologazione e delle verifiche periodiche dell'apparecchio, con disponibilità del libretto metrologico;
- esecuzione di almeno due determinazioni concordanti a intervallo di cinque minuti;
- valore della prima prova, valore della seconda prova e orario di ciascuna misurazione;
- valore meno favorevole all'accusa, utilizzato per individuare la fascia sanzionatoria;
- consegna o allegazione degli scontrini prodotti dall'etilometro;
- eventuali dichiarazioni spontanee del conducente, da riportare fedelmente senza trasformarle in formule prestabilite;
- eventuale proprietario del monopattino e combinazione alfanumerica del contrassegno;
- modalità adottate per impedire la prosecuzione della conduzione in condizioni vietate.
Autore materiale e trasgressore: il conducente del monopattino, purché maggiorenne e amministrativamente imputabile. Se il conducente non ha compiuto diciotto anni, trovano applicazione l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, quanto al trattamento sanzionatorio collegato all'età, l'art. 186-bis: non deve pertanto essere utilizzata senza adattamenti la presente scheda.
Obbligato in solido: il proprietario del monopattino, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, secondo i presupposti dell'art. 196 del Codice della strada.
Esclusioni: la fattispecie non ricorre per la sola presenza di sintomi o per il solo esito positivo di un accertamento qualitativo preliminare quando manchi la determinazione quantitativa necessaria a collocare il fatto nella specifica fascia; non ricorre quando il soggetto conduce il monopattino a mano ed è assimilato al pedone; non comprende il rifiuto dell'accertamento, l'incidente provocato dal conducente o un tasso superiore a 0,8 g/l.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Circolava alla guida del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, combinazione alfanumerica del contrassegno e ulteriori elementi identificativi] in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche. Sottoposto ad accertamento mediante etilometro [marca, modello e matricola], regolarmente omologato e sottoposto alle prescritte verifiche, faceva registrare un tasso alcolemico pari a [valore] g/l alle ore [ora] nella prima prova e a [valore] g/l alle ore [ora] nella seconda prova, eseguita dopo almeno cinque minuti. Il valore rilevante risultava pertanto superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l, in violazione dell'art. 186, commi 1 e 2, lettera a), del Codice della strada.
Formula integrativa – presupposti dell'accertamento: l'accertamento quantitativo veniva eseguito in quanto [il controllo preliminare aveva dato esito positivo/il conducente era coinvolto in incidente/ricorrevano i seguenti concreti elementi sintomatici: descrivere].
Formula integrativa – avviso difensivo: prima dell'esecuzione della prova, alle ore [ora], il conducente veniva avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, senza che ciò comportasse l'obbligo di attenderne l'arrivo; il conducente dichiarava [riportare la dichiarazione].
Formula integrativa – esito delle prove: gli scontrini prodotti dall'apparecchio, recanti gli orari, i valori misurati e gli eventuali messaggi tecnici, venivano consegnati all'interessato e/o allegati al verbale secondo la procedura in uso.
Formula integrativa – prosecuzione della marcia: al conducente veniva impedito di proseguire la conduzione del monopattino; il mezzo veniva [affidato a persona idonea e non in stato di alterazione/trasportato nel luogo indicato dall'interessato/condotto a mano, descrivendo concretamente le modalità adottate].
Formula integrativa – patente eventualmente esibita: il conducente esibiva la patente di guida n. [indicare]; poiché il monopattino conforme non richiede alcun titolo abilitativo, non si procedeva al ritiro della patente né alla decurtazione dei punti.
Codice Pro.Sa.: 4065
Avvertenza sul codice: il codice identifica la violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), ed è utilizzabile anche quando la condotta è commessa alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente. Nella compilazione devono essere escluse le conseguenze sul titolo di guida e sul punteggio non applicabili al monopattino conforme.
REGIME SANZIONATORIO
| Natura della violazione |
illecito amministrativo |
| Limiti edittali |
da euro 543,00 a euro 2.170,00 |
| Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni |
euro 543,00 |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
non ammesso |
| Maggiorazione notturna |
non prevista per la fattispecie amministrativa della lettera a); l'aumento previsto dall'art. 186, comma 2-sexies, riguarda l'ammenda delle fattispecie penali |
| Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso |
euro 1.085,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada |
| Sospensione o revoca della patente |
non applicabile quando la violazione è commessa alla guida di un monopattino conforme, anche se il conducente possiede una patente |
| Ritiro immediato della patente |
non previsto per il monopattino conforme |
| Decurtazione di punti |
non applicabile |
| Sequestro, confisca o fermo del monopattino |
non previsti per la sola violazione descritta nella presente scheda, in assenza di incidente e di ulteriori illeciti |
| Autorità competente |
Prefetto; opposizione alternativa al Giudice di pace |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere la condotta di guida effettivamente osservata e il luogo aperto alla circolazione pubblica;
- identificare compiutamente il monopattino e verificarne la qualificazione come mezzo conforme alla disciplina speciale;
- indicare gli elementi che hanno legittimato l'accertamento quantitativo;
- distinguere il controllo preliminare qualitativo dall'accertamento probatorio mediante etilometro;
- documentare l'avviso della facoltà di assistenza difensiva prima della prova, quando dovuto;
- riportare marca, modello, matricola ed estremi disponibili delle verifiche dell'etilometro;
- indicare separatamente il valore e l'orario delle due prove;
- verificare che tra le determinazioni sia trascorso l'intervallo prescritto;
- conservare gli scontrini e ogni ulteriore documentazione prodotta dall'apparecchio;
- annotare in modo descrittivo alito vinoso, eloquio, equilibrio, coordinazione, comportamento e ogni altro indice concretamente osservato, evitando formule meramente stereotipate;
- verificare età, data di conseguimento della patente B eventualmente posseduta e ulteriori condizioni rilevanti ai sensi dell'art. 186-bis;
- accertare se il conducente abbia provocato un incidente, poiché in tal caso cambiano importi e conseguenze sul mezzo;
- non ritirare la patente eventualmente esibita per la sola violazione commessa sul monopattino conforme;
- non applicare la decurtazione dei punti;
- impedire la prosecuzione della conduzione in stato di ebbrezza e documentare l'affidamento o il trasporto del mezzo;
- individuare il proprietario ai fini dell'obbligazione solidale, salvo prova della circolazione contro la sua volontà.
Accertamento preliminare: gli strumenti portatili e le prove qualitative servono ad acquisire elementi utili per sottoporre il conducente all'accertamento quantitativo. Il loro esito non sostituisce le determinazioni previste dall'art. 379 del Regolamento e non consente, da solo, di individuare la fascia compresa fra 0,5 e 0,8 g/l.
Accertamento con etilometro: devono essere effettuate almeno due determinazioni concordanti a intervallo di cinque minuti. Nel verbale devono comparire entrambi i risultati, senza limitarsi alla generica espressione “positivo all'alcoltest”.
Patente eventualmente posseduta: il documento può essere utilizzato per l'identificazione, ma la sua esibizione non consente di applicare il ritiro, la sospensione o la decurtazione dei punti. Il collegamento deve essere valutato rispetto al veicolo concretamente condotto, per il quale non è richiesta alcuna abilitazione.
Prosecuzione della marcia: il conducente non deve essere lasciato proseguire alla guida. L'assenza di una misura cautelare sul monopattino non impedisce di affidare il mezzo a persona idonea o di provvedere al suo trasporto, dando atto delle operazioni compiute e delle eventuali spese poste a carico dell'interessato.
Concorso con altre violazioni: devono essere contestate autonomamente le ulteriori condotte accertate, come mancanza del casco, circolazione in ambito vietato, assenza del contrassegno o dell'assicurazione, purché ne ricorrano distintamente tutti gli elementi costitutivi.
PAGAMENTO E RICORSI
Termini e modalità di pagamento: è ammesso il pagamento di euro 543,00 entro sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.
Riduzione del 30%: non è ammessa. L'art. 202, comma 1, esclude il beneficio per le violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. L'inapplicabilità concreta della sospensione al conducente del monopattino non trasforma la fattispecie in una diversa violazione.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Applicabilità dell'art. 186 al monopattino. La disciplina speciale non contiene un autonomo precetto sull'alcool. Opera pertanto l'equiparazione residuale ai velocipedi stabilita dall'art. 1, comma 75-quinquies, della legge n. 160/2019. La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 37391 del 17 novembre 2025, ha espressamente affermato che la guida in stato di ebbrezza può essere commessa mediante la conduzione di un monopattino elettrico, trattandosi di veicolo concretamente idoneo a interferire con la regolarità e la sicurezza della circolazione.
2. Natura amministrativa della fascia. Il valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l integra un illecito amministrativo. Le successive fasce dell'art. 186, comma 2, lettere b) e c), hanno invece natura penale e richiedono schede autonome, con differenti adempimenti procedurali.
3. Sospensione e revoca della patente. La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 48083 del 4 dicembre 2023, ha stabilito, proprio in relazione a un monopattino, che la sospensione o la revoca della patente non può essere applicata quando il mezzo condotto non richiede alcuna abilitazione. Il principio è stato confermato, con riferimento a un velocipede, dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 18161 del 20 maggio 2026.
4. Decurtazione dei punti. L'art. 186 prevede ordinariamente la perdita di dieci punti, ma il sistema dell'art. 126-bis del Codice della strada presuppone che la violazione sia commessa alla guida di un veicolo per il quale sia richiesta la patente. Nessun punteggio deve quindi essere sottratto per la conduzione del monopattino conforme.
5. Riduzione del 30 per cento. L'esclusione prevista dall'art. 202 è riferita alle violazioni per le quali la legge contempla la sospensione della patente. La circostanza che tale conseguenza non possa essere concretamente eseguita sul conducente del monopattino non rende disponibile il beneficio: resta pertanto dovuto l'importo di euro 543,00.
6. Conducente soggetto all'art. 186-bis. Per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per le ulteriori categorie previste dalla disposizione opera il divieto di guidare dopo avere assunto bevande alcoliche. Quando il tasso supera 0,5 g/l, le sanzioni dell'art. 186 sono aumentate secondo l'art. 186-bis, comma 3. La presente scheda non deve quindi essere utilizzata senza la relativa maggiorazione.
7. Incidente stradale. Quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, l'art. 186, comma 2-bis, raddoppia le sanzioni e prevede il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo appartenenza a persona estranea all'illecito. Anche questa fattispecie richiede una voce autonoma e non è compresa nella formula base.
8. Qualificazione del mezzo. Prima di escludere le conseguenze sulla patente deve essere accertato che il veicolo sia realmente un monopattino conforme. Qualora le caratteristiche impongano una diversa classificazione in una categoria per la quale sia richiesta la patente, il regime delle sanzioni accessorie deve essere rivalutato integralmente.
9. Collegamenti con gli approfondimenti. Per la natura giuridica del monopattino, l'equiparazione residuale ai velocipedi e l'assenza dell'obbligo di patente si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo II, § 4.4, e Titolo V, § 7.9. Per il rapporto fra disciplina speciale e norme generali applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15. Per l'applicabilità dell'art. 186, la distinzione fra reato e patente e la più recente conferma giurisprudenziale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo V, §§ 7.14-7.16; per il concorso fra legge speciale e Codice della strada, Parte III, Titolo VIII, §§ 10.22-10.23.
10. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente dell'art. 186 del Codice della strada, sull'art. 379 del Regolamento, sulla disciplina dell'art. 202 del Codice della strada e sui richiamati orientamenti della Corte di Cassazione. Prima dell'uso devono essere verificati importi, funzionalità e verifiche dell'etilometro, condizioni soggettive del conducente, eventuale incidente e corretta classificazione del mezzo.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti di prassi, la corretta classificazione del mezzo, le condizioni soggettive del conducente, la regolarità dell'etilometro, le modalità dell'accertamento e tutte le circostanze concretamente rilevate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.