PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO PRIVO DELL’INDICAZIONE DEL CARICO MASSIMO O CON ETICHETTA ILLEGGIBILE

Codice scheda: ME-CARICO-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026

In sintesi: ogni monopattino a propulsione prevalentemente elettrica al quale si applica obbligatoriamente il decreto tecnico 18 agosto 2022 deve riportare, in un'apposita etichetta, l'indicazione del carico massimo sopportabile in normali condizioni di uso. La circolazione con un mezzo privo dell'etichetta, oppure recante un'indicazione divenuta sostanzialmente illeggibile, integra una difformità dai requisiti tecnico-costruttivi del comma 75, lettera a), della legge n. 160/2019 ed è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 800,00. Prima della contestazione devono essere verificati sia l'intero mezzo sia l'applicabilità temporale del decreto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75, lettera a), e comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il monopattino deve possedere le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto e non può circolare quando presenta requisiti diversi da quelli prescritti.

Disciplina tecnica: art. 2 e art. 5 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. L'art. 2 impone che ogni monopattino riporti, in apposita etichetta, l'indicazione del carico massimo sopportabile in normali condizioni di uso; l'art. 5 disciplina l'applicazione temporale del decreto.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.

PRECETTO

Il monopattino elettrico soggetto al decreto tecnico deve recare un'apposita etichetta dalla quale risulti il carico massimo che il mezzo può sopportare in normali condizioni di uso. L'indicazione deve essere concretamente leggibile e riferibile al monopattino controllato.

La fonte non stabilisce:

  • un valore numerico unico valido per tutti i monopattini;
  • una specifica posizione dell'etichetta sul telaio, sul piantone o sulla pedana;
  • dimensioni minime, colore o carattere tipografico;
  • un particolare materiale del supporto;
  • che l'indicazione debba coincidere con altre etichette relative alla marcatura CE o al numero di serie.

Non è quindi sufficiente constatare che l'etichetta non si trovi nel punto normalmente utilizzato da un determinato costruttore. Prima della contestazione deve essere ispezionato l'intero mezzo. L'indicazione riportata soltanto nel manuale d'uso o nella documentazione commerciale non sostituisce l'apposita etichetta prescritta sul monopattino.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • marca, modello, colore, numero di serie ed eventuale contrassegno identificativo;
  • applicabilità obbligatoria del decreto 18 agosto 2022 al singolo monopattino;
  • data di commercializzazione in Italia del singolo esemplare, desunta da documenti o elementi verificabili;
  • ispezione completa di piantone, telaio, pedana, parte inferiore, fianchetti, vano batteria e ulteriori superfici accessibili senza smontaggio;
  • assenza di qualsiasi apposita etichetta recante il carico massimo;
  • oppure presenza di un'etichetta la cui indicazione risulti integralmente o sostanzialmente illeggibile;
  • eventuali tracce di rimozione, distacco, abrasione o sovrapposizione di altri adesivi;
  • distinzione fra etichetta del carico massimo, marcatura CE, numero di serie e altre avvertenze del costruttore;
  • documentazione fotografica dell'intero mezzo e delle zone ispezionate;
  • manuale d'uso, dichiarazione di conformità, fattura, scheda tecnica o dati del costruttore eventualmente acquisiti;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • identità del proprietario del monopattino;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che pone in circolazione un monopattino soggetto al decreto tecnico, privo dell'apposita etichetta del carico massimo oppure recante un'indicazione non più concretamente leggibile.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre in caso di mera conduzione a mano; quando l'etichetta è presente e il valore risulta leggibile, anche se collocato in un punto diverso da quello atteso; quando non sia possibile dimostrare l'applicabilità obbligatoria del decreto al mezzo; oppure quando si contesti soltanto che il conducente sembri eccedere il carico indicato, circostanza diversa dall'assenza dell'etichetta.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno identificativo ed ulteriori elementi], soggetto alle caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dal decreto 18 agosto 2022 in quanto [nuovo commercializzato in Italia dal 30 settembre 2022/indicare gli ulteriori elementi documentali che rendono applicabile il decreto], privo dell'apposita etichetta recante l'indicazione del carico massimo sopportabile in normali condizioni di uso. L'assenza era accertata mediante l'ispezione di [piantone, telaio, pedana, parte inferiore, fianchetti, vano batteria e ulteriori superfici] e documentata con [fotografie/video/documentazione tecnica]. Violazione dell'art. 1, comma 75, lettera a), e comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli artt. 2 e 5 del decreto 18 agosto 2022, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge.

Formula alternativa – etichetta illeggibile: il monopattino recava in posizione [indicare] un'etichetta riferibile al carico massimo, la cui indicazione risultava tuttavia [integralmente cancellata/abrasa/coperta/deteriorata o altrimenti illeggibile]. La condizione era documentata mediante [fotografie e ulteriori rilievi] e verificata dopo [descrivere le operazioni non invasive compiute].

Formula integrativa – accertamento del regime temporale: l'applicabilità obbligatoria del decreto tecnico era desunta da [data del documento di acquisto/dichiarazione di conformità/etichetta o numero di serie/dati del costruttore o distributore/ulteriori elementi], dai quali risultava che il monopattino era stato commercializzato in Italia dal 30 settembre 2022.

Formula integrativa – tracce di rimozione: sulla parte [indicare] erano visibili [residui di adesivo, sagoma, abrasioni, supporto vuoto o ulteriori elementi] compatibili con la rimozione o il distacco dell'etichetta, come documentato mediante [indicare].

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] privo dell'indicazione del carico massimo prescritta dal decreto tecnico.

Codice Pro.Sa.: 4223

Avvertenza sul codice: il codice 4223 identifica la fattispecie generale della circolazione con monopattino privo dei prescritti requisiti del comma 75. Nella descrizione del verbale e nelle note operative deve essere precisato che il requisito mancante consiste nell'apposita etichetta del carico massimo prevista dall'art. 2 del decreto 18 agosto 2022.

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 200,00 a euro 800,00
Pagamento in misura ridotta euro 200,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 140,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista per questa specifica difformità
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa specifica difformità
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
  • identificare compiutamente mezzo, conducente e proprietario;
  • verificare preliminarmente l'applicabilità temporale del decreto 18 agosto 2022;
  • acquisire o indicare gli elementi dai quali risulta la commercializzazione in Italia dal 30 settembre 2022;
  • non presumere la data di commercializzazione dalla sola apparenza del mezzo o dall'anno del modello;
  • ispezionare tutte le superfici accessibili senza smontare componenti e descrivere le zone controllate;
  • fotografare il mezzo nel suo complesso e le aree nelle quali sono presenti le altre etichette;
  • distinguere l'etichetta del carico massimo dalla marcatura CE, dal numero di serie e dalle avvertenze generiche;
  • in caso di illeggibilità, indicarne causa ed estensione senza limitarsi alla formula generica “etichetta deteriorata”;
  • descrivere eventuali tracce di rimozione, distacco, abrasione o copertura;
  • non contestare caratteristiche relative a posizione, dimensioni, colore o materiale dell'etichetta che il decreto non prescrive;
  • non ritenere sufficiente la presenza dell'indicazione nel solo manuale d'uso;
  • non confondere l'assenza dell'etichetta con il superamento effettivo del carico massimo;
  • utilizzare il codice Pro.Sa. 4223 specificando nelle note il requisito tecnico concretamente mancante;
  • non redigere un verbale di sequestro per questa sola difformità;
  • verificare separatamente marcatura CE, numero di serie, dimensioni, massa, pneumatici, ruote e ulteriori requisiti;
  • in caso di conducente minorenne, applicare la disciplina della persona tenuta alla sorveglianza senza indicare impropriamente il minore quale destinatario della sanzione.

Decorrenza del requisito: il decreto 18 agosto 2022 si applica obbligatoriamente ai monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Per i monopattini già in circolazione prima di tale data non è stato previsto uno specifico obbligo transitorio di applicazione dell'etichetta del carico massimo. In assenza di elementi sufficienti sulla data e sul regime del mezzo, la contestazione non deve essere formulata sulla base della sola mancanza materiale dell'etichetta.

Assenza di indicazioni formali dettagliate: il decreto prescrive l'apposita etichetta e l'indicazione del carico massimo, ma non ne determina collocazione, forma, dimensioni, colore o materiale. L'operatore deve accertare la presenza e leggibilità dell'informazione richiesta, senza integrare il precetto con caratteristiche non stabilite dalla fonte.

Manuale d'uso e documentazione tecnica: la documentazione del costruttore può essere utile per identificare il mezzo, ricostruirne la data di commercializzazione e conoscere il valore dichiarato; non sostituisce tuttavia l'etichetta che il decreto impone al monopattino.

Carico massimo ed effettivo sovraccarico: la presente scheda riguarda esclusivamente l'informazione tecnica obbligatoria. L'assenza dell'etichetta non prova che il peso gravante sul monopattino abbia superato la capacità effettiva del mezzo. Un eventuale utilizzo oltre il valore dichiarato richiede un distinto accertamento fattuale e una specifica qualificazione giuridica.

Concorso con altre violazioni: se sono rilevate ulteriori difformità tecnico-costruttive, ciascuna deve essere descritta. Prima di elevare più contestazioni fondate sul medesimo codice generale e sullo stesso comma 75-undevicies, occorre verificare se le carenze integrino autonome violazioni oppure elementi di un'unica condotta di circolazione con mezzo non conforme.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Requisito autonomo del decreto tecnico. L'obbligo dell'etichetta non è espressamente elencato nelle lettere del comma 75, ma rientra nelle caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto e richiamate dalla lettera a). La circolazione con il requisito mancante ricade nel divieto del comma 75-quater.

2. Regime sanzionatorio. La violazione è sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, con importi da euro 200,00 a euro 800,00. Non trova applicazione il comma 75-duodevicies, riservato alle violazioni dei commi da 75-sexies a 75-quaterdecies.

3. Applicazione temporale. L'art. 5 del decreto rende obbligatorie le prescrizioni per i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. La data di fabbricazione o l'anno commerciale del modello possono fornire indizi, ma non sostituiscono automaticamente la verifica relativa al singolo esemplare.

4. Mezzi già in circolazione. Per i monopattini già in circolazione prima del 30 settembre 2022, il decreto impose l'adeguamento entro il 1° gennaio 2024 soltanto per indicatori di svolta e impianto frenante su entrambe le ruote. Non è previsto un analogo obbligo transitorio generale per l'etichetta del carico massimo.

5. Illeggibilità sostanziale. Una parte marginale abrasa non equivale necessariamente alla mancanza del requisito. La violazione ricorre quando non sia più concretamente possibile ricavare il valore del carico massimo o riferire con certezza l'indicazione al mezzo.

6. Nessun valore massimo uniforme. Il decreto non stabilisce che tutti i monopattini debbano sopportare un determinato peso. Il valore è quello dichiarato per il mezzo e deve essere indicato nell'etichetta; l'operatore non può sostituirlo con valori usuali o ricavati da modelli simili.

7. Nessuna posizione obbligatoria. L'assenza non può essere affermata dopo il controllo di una sola zona. Il decreto non prescrive dove collocare l'etichetta, perciò è necessaria un'ispezione completa delle superfici accessibili.

8. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 è correttamente associato perché la fattispecie rientra nella generale circolazione con monopattino privo dei requisiti del comma 75. Poiché il codice non descrive autonomamente l'etichetta, la carenza deve essere specificata nella formula e nelle note del verbale.

9. Assenza di confisca. La mancanza dell'indicazione del carico massimo non determina confisca o sequestro. Il comma 75-vicies collega la confisca alla violazione del comma 75-quater soltanto quando il monopattino è dotato di motore termico o di motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.

10. Divieto di duplicazione sanzionatoria. Se il medesimo controllo evidenzia più difformità riconducibili ai requisiti tecnico-costruttivi, non devono essere moltiplicate automaticamente le contestazioni facendo leva sul medesimo codice generale. Devono essere valutati struttura del precetto, autonomia delle condotte, specialità e principi sul concorso.

11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per il decreto tecnico e i requisiti generali del monopattino si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.2, e Titolo III, § 5.5; per il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15; per la sanzione dei monopattini non conformi, l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

12. Collegamento con le altre schede. Le dimensioni e la massa superiori ai limiti sono trattate nella scheda ME-DIMENSIONI-01; pneumatici e ruote non conformi nella scheda ME-RUOTE-01; la marcatura CE nella scheda ME-CE-01; i catadiottri laterali gialli nella scheda ME-CATADIOTTRI-02.

13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, sul decreto 18 agosto 2022 e sulle disposizioni procedurali richiamate. Presenza, leggibilità, riferibilità al mezzo e applicabilità temporale devono essere verificate nel caso concreto.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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