PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO PRIVO DEI CATADIOTTRI LATERALI GIALLI

Codice scheda: ME-CATADIOTTRI-02

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026

In sintesi: i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai quali si applica obbligatoriamente il decreto tecnico 18 agosto 2022 devono essere dotati di catadiottri gialli applicati sui lati. La circolazione con un mezzo totalmente o parzialmente privo di tali dispositivi integra una difformità dai requisiti tecnico-costruttivi del comma 75, lettera a), della legge n. 160/2019 ed è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 800,00. Prima della contestazione deve essere verificata e documentata l'applicabilità temporale del decreto al singolo monopattino: per i mezzi già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 non fu previsto un obbligo generalizzato di adeguamento mediante installazione dei catadiottri laterali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75, lettera a), e comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il monopattino deve possedere le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto e non può circolare quando presenta requisiti diversi da quelli prescritti.

Disciplina tecnica: artt. 4 e 5 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. L'art. 4 prescrive catadiottri gialli applicati sui lati e richiama, per installazione e caratteristiche tecniche, l'art. 224 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada; l'art. 5 disciplina l'applicazione temporale del decreto.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.

PRECETTO

I monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022 devono essere dotati di dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla applicati lateralmente. L'installazione deve rispettare l'art. 224 del Regolamento di esecuzione; in alternativa alla collocazione ivi descritta, il decreto consente di installare i dispositivi sui fianchetti del monopattino.

L'obbligo riguarda la dotazione permanente del mezzo e non dipende:

  • dall'ora in cui avviene la circolazione;
  • dall'illuminazione della strada;
  • dalle condizioni atmosferiche o di visibilità;
  • dall'accensione delle luci anteriori o posteriori;
  • dalla durata o dalla lunghezza del percorso.

La presente scheda riguarda la mancanza totale dei dispositivi o l'assenza su uno dei lati, quando il mezzo rientri nel campo di applicazione temporale del decreto. Se i catadiottri sono presenti ma si sospetta una difformità riguardante colore, forma, materiale, intensità riflessa, omologazione, stampigliatura, orientamento o collocazione, tali elementi devono essere accertati e descritti specificamente, evitando di utilizzare la formula della totale mancanza.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • marca, modello, colore, numero di serie ed eventuale contrassegno identificativo;
  • data di prima commercializzazione in Italia del modello o del singolo esemplare e applicabilità obbligatoria del decreto 18 agosto 2022;
  • documenti, etichette, numero di serie, fattura, dichiarazione di conformità, manuale o dati del costruttore dai quali ricavare il regime temporale del mezzo;
  • ispezione di entrambi i lati, dei fianchetti e delle ruote;
  • assenza totale dei dispositivi catadiottrici gialli oppure precisa individuazione del lato sul quale il dispositivo manca;
  • eventuale presenza di semplici superfici colorate, adesivi decorativi o componenti privi di funzione riflettente;
  • eventuali tracce di distacco, rottura o rimozione;
  • eventuali modifiche o sostituzioni di ruote, fianchetti, telaio o altri componenti;
  • documentazione fotografica complessiva e ravvicinata di entrambi i lati;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • identità del proprietario del monopattino;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che pone in circolazione un monopattino soggetto al decreto tecnico, privo totalmente o parzialmente dei prescritti catadiottri laterali gialli.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre in caso di mera conduzione a mano. La contestazione non deve inoltre essere formulata quando non sia stato possibile dimostrare che il monopattino rientra nel campo di applicazione obbligatoria del decreto tecnico o quando il mezzo, già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022, non fosse soggetto per altra ragione documentata allo specifico requisito successivamente introdotto.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno identificativo ed ulteriori elementi], soggetto alle caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dal decreto 18 agosto 2022 in quanto [nuovo commercializzato in Italia dal 30 settembre 2022/indicare gli ulteriori elementi documentali che rendono applicabile il decreto], privo dei prescritti dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla [su entrambi i lati/sul lato destro/sul lato sinistro]. L'assenza era accertata mediante l'ispezione di [fianchetti, ruote e ulteriori parti] e documentata con [fotografie/video/documentazione tecnica]. Violazione dell'art. 1, comma 75, lettera a), e comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli artt. 4 e 5 del decreto 18 agosto 2022, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge.

Formula integrativa – accertamento del regime temporale: l'applicabilità obbligatoria del decreto tecnico era desunta da [data del documento di acquisto/dichiarazione di conformità/etichetta o numero di serie/dati del costruttore o distributore/ulteriori elementi], dai quali risultava che il monopattino era stato commercializzato in Italia dal 30 settembre 2022.

Formula integrativa – mancanza su un solo lato: sul lato [destro/sinistro] erano presenti i dispositivi catadiottrici gialli, mentre il lato opposto ne era privo; l'ispezione consentiva di rilevare [supporto vuoto/fori/residui di adesivo/tracce di rottura/ulteriori elementi].

Formula integrativa – elemento giallo privo di funzione riflettente: sul lato [indicare] era presente esclusivamente [descrivere adesivo, superficie verniciata o componente], che non costituiva un dispositivo catadiottrico a luce riflessa; tale circostanza era verificata mediante [esame, illuminazione diretta, confronto con documentazione tecnica o ulteriore accertamento].

Formula integrativa – prosecuzione non consentibile in sicurezza: considerate le concrete condizioni di [oscurità/scarsa visibilità/luogo e traffico/ulteriori circostanze], il conducente veniva invitato a non proseguire la circolazione nelle condizioni accertate; il monopattino veniva [condotto a mano/affidato a persona legittimata/caricato su altro veicolo]. Si dà atto che non veniva applicato alcun sequestro e che le operazioni compiute erano determinate dalle specifiche esigenze di sicurezza riscontrate.

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] privo [su entrambi i lati/sul lato indicato] dei prescritti catadiottri gialli.

Codice Pro.Sa.: 4223

Avvertenza sul codice: il codice 4223 identifica la fattispecie generale della circolazione con monopattino privo dei prescritti requisiti del comma 75. Nella descrizione del verbale e nelle note operative deve essere precisato che il requisito mancante consiste nei catadiottri laterali gialli previsti dall'art. 4 del decreto 18 agosto 2022. Non utilizzare i codici relativi alle luci o al comma 75-sexies.

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 200,00 a euro 800,00
Pagamento in misura ridotta euro 200,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 140,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista per questa specifica difformità
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa specifica difformità
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
  • identificare compiutamente mezzo, conducente e proprietario;
  • verificare preliminarmente l'applicabilità temporale del decreto 18 agosto 2022 al monopattino controllato;
  • acquisire o indicare gli elementi dai quali risulta la commercializzazione in Italia dal 30 settembre 2022;
  • non presumere la data di commercializzazione dalla sola apparenza o dal buono stato del mezzo;
  • ispezionare entrambi i lati, i fianchetti e le ruote;
  • fotografare separatamente il lato destro e quello sinistro, oltre a una vista complessiva del mezzo;
  • specificare se i dispositivi mancano su entrambi i lati o soltanto su uno;
  • distinguere i catadiottri gialli dagli indicatori luminosi di svolta di colore giallo ambra;
  • verificare che eventuali elementi gialli abbiano effettiva funzione riflettente e non siano semplici adesivi decorativi o superfici verniciate;
  • descrivere eventuali supporti vuoti, fori, rotture o tracce di rimozione;
  • non subordinare la contestazione alle ore notturne o alle condizioni di scarsa visibilità;
  • non applicare il regime da euro 50,00 a euro 250,00 previsto per le violazioni del comma 75-sexies;
  • utilizzare il codice Pro.Sa. 4223 specificando nelle note il requisito tecnico concretamente mancante;
  • non redigere un verbale di sequestro per questa sola difformità;
  • valutare, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, se la prosecuzione possa avvenire in sicurezza; descrivere le circostanze concrete e le modalità di allontanamento del mezzo senza presentare tale attività come una sanzione accessoria automatica;
  • verificare separatamente catadiottro posteriore, luci, indicatori di svolta, freni, segnalatore acustico e ulteriori requisiti;
  • in caso di conducente minorenne, applicare la disciplina della persona tenuta alla sorveglianza senza indicare impropriamente il minore quale destinatario della sanzione.

Decorrenza del requisito: il decreto 18 agosto 2022 si applica obbligatoriamente ai monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Per i monopattini già in circolazione prima di tale data, l'art. 5 impose l'adeguamento entro il 1° gennaio 2024 soltanto per gli indicatori di svolta e l'impianto frenante su entrambe le ruote. La mancanza dei catadiottri laterali gialli non può quindi essere contestata senza avere prima ricostruito il regime tecnico applicabile al mezzo.

Collocazione alternativa: il dispositivo non deve necessariamente trovarsi sulle ruote. L'art. 4 del decreto consente, in alternativa alle modalità richiamate dall'art. 224 del Regolamento, l'installazione dei catadiottri gialli sui fianchetti del monopattino. L'ispezione deve pertanto riguardare l'intero fianco del mezzo.

Catadiottri e indicatori di svolta: il catadiottro riflette la luce proveniente da altre sorgenti; l'indicatore di svolta emette invece luce propria e lampeggiante. La presenza dell'uno non sostituisce l'altro.

Elemento sporco, coperto o deteriorato: la semplice presenza di sporco non equivale automaticamente all'assenza. Se il dispositivo esiste ma la funzione riflettente è compromessa, occorre descrivere la situazione e verificare la corretta qualificazione della difformità, senza utilizzare impropriamente la formula della totale mancanza.

Concorso con altre violazioni: l'eventuale assenza del catadiottro posteriore rosso, delle luci o di altre dotazioni deve essere valutata attraverso il relativo precetto. Le singole carenze vanno descritte separatamente; prima di elevare più contestazioni deve essere verificato se esse integrino autonome condotte oppure manifestazioni della medesima generale non conformità tecnico-costruttiva.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Natura tecnico-costruttiva della violazione. A differenza del catadiottro posteriore rosso, richiamato direttamente dal comma 75-sexies, i catadiottri laterali gialli sono prescritti dall'art. 4 del decreto 18 agosto 2022. La loro mancanza rende il monopattino difforme dalle caratteristiche tecnico-costruttive richiamate dal comma 75, lettera a), e vietate dal comma 75-quater.

2. Regime sanzionatorio corretto. La violazione è sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, con importi da euro 200,00 a euro 800,00. Non trova applicazione il comma 75-duodevicies, che riguarda le violazioni dei commi da 75-sexies a 75-quaterdecies.

3. Applicazione temporale. L'art. 5 del decreto rende obbligatorie le nuove prescrizioni per i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. La data di fabbricazione può costituire un elemento utile, ma non coincide necessariamente con quella di commercializzazione in Italia e non deve essere utilizzata come automatica sostituzione della prova richiesta.

4. Mezzi già in circolazione. Per i monopattini già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022, l'adeguamento espressamente imposto entro il 1° gennaio 2024 riguardava indicatori di svolta e freno su entrambe le ruote. Il decreto non contiene un analogo obbligo transitorio generale relativo ai catadiottri laterali gialli.

5. Assenza totale o parziale. Il requisito deve assicurare la visibilità laterale del monopattino. La completa assenza e la mancanza su uno dei lati devono essere descritte in modo distinto, documentando l'ispezione di entrambe le fiancate.

6. Collocazione sui fianchetti. Il richiamo all'art. 224 del Regolamento non consente di limitare il controllo alle sole ruote. Il decreto ammette espressamente che i dispositivi catadiottrici gialli siano installati sui fianchetti del monopattino.

7. Accertamento della funzione riflettente. Il colore giallo non dimostra da solo la natura catadiottrica. Quando siano presenti adesivi, inserti o superfici colorate, la contestazione deve fondarsi su elementi che consentano di escludere la funzione a luce riflessa.

8. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 è correttamente associato perché la fattispecie rientra nella generale circolazione con monopattino privo dei requisiti del comma 75. Il codice non descrive autonomamente i catadiottri laterali: la specifica carenza deve essere riportata nella formula e nelle note del verbale.

9. Assenza di confisca. La sola mancanza dei catadiottri laterali non determina confisca o sequestro. Il comma 75-vicies collega la confisca alla violazione del comma 75-quater soltanto quando il monopattino è dotato di motore termico o di motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.

10. Divieto di duplicazione sanzionatoria. La medesima mancanza non deve essere contestata contemporaneamente mediante più formulazioni riferite alla generale difformità tecnica. Se sono accertate ulteriori carenze, occorre verificare autonomia delle condotte, specialità delle disposizioni e corretta applicazione dei principi sul concorso.

11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per i dispositivi di segnalazione visiva e i requisiti tecnico-costruttivi si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo I, § 3.2, e Titolo III, § 5.6; per la distinzione tra dotazione costruttiva e utilizzazione dei dispositivi, nonché per il rapporto tra disciplina speciale e norme residuali, si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo III, § 5.7, e Titolo V, § 7.15; per la sanzione dei monopattini non conformi, l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

12. Collegamento con le altre schede. Il catadiottro posteriore rosso è trattato nella scheda ME-CATADIOTTRI-01; la luce anteriore nella scheda ME-LUCI-01; la luce posteriore nella scheda ME-LUCI-02; gli indicatori di svolta e il freno su entrambe le ruote nella scheda ME-DOTAZIONI-01.

13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, sul decreto 18 agosto 2022, sull'art. 224 del Regolamento di esecuzione e sulle disposizioni procedurali richiamate. Presenza, collocazione, funzione riflettente e regime temporale devono essere verificati nel caso concreto.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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