Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 23843 del 1 agosto 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 23843 del 01/08/2022
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Trasporto di animali vivi - Condizioni di intrasportabilità dell'animale - Accertamenti e competenze - La condotta illecita del trasportatore che trasporta animali vivi in violazione dei requisiti di idoneità dettati dalla normativa in vigore non si esaurisce affatto con il carico dell'animale inidoneo sul mezzo di trasporto, ma ricomprende l'intero suo trasferimento da un luogo all'altro in quanto la stessa normativa mira ad evitare che possano essere avviati alla macellazione animali malati o comunque in condizioni di salute non idonea, e ciò ad evidente tutela non soltanto del benessere dell'animale stesso, ma anche della salute umana. Appare quindi coerente il fatto che le condizioni dell'animale siano verificate non soltanto al carico sul mezzo, ma soprattutto all'atto del suo scarico, poiché è questo il momento che conclude il trasporto della bestia, la quale poi, dopo la sua verifica di idoneità, viene avviata alla macellazione e che la violazione della norma deve ritenersi integrata nel luogo in cui avviene l'accertamento della inidoneità dell'animale ad essere trasportato.


RITENUTO IN FATTO

1. S. A. e ME. S.r.l. proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Pavia avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 156/18/VS emessa dall'Agenzia Tutela della Salute (A.T.S.) di Pavia per la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1 per aver avviato alla macellazione una bovina non idonea al trasporto, come accertato dal veterinario nel corso dell'attività di servizio presso l'impianto. Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, annullava il provvedimento impugnato.

Sul gravame interposto dall'A.T.S. di Pavia, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 633/2021, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l'opposizione e condannava le opponenti al pagamento delle spese del doppio grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione S.A. e ME S.r.l., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la A.T.S. di Pavia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV..

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2926 e 2700 c.c., del D.Lgs. n. 151 del 2007, artt. 6 e 7, artt. 115, 112 e 342 c.p.c., perché l'ATS non avrebbe assolto l'onere della prova circa la sussistenza della condizione di intrasportabilità della bovina già al momento della partenza dall'allevamento; ad avviso delle ricorrenti, tale prova non potrebbe essere fornita dal verbale di accertamento redatto dal veterinario all'arrivo dell'animale all'impianto di macellazione. La Corte territoriale avrebbe dunque erroneamente esteso gli effetti probatori del verbale predetto ad un momento antecedente alla sua formazione, al quale il pubblico ufficiale non aveva assistito, ed avrebbe fondato il proprio convincimento su mere presunzioni, prive di riscontro scientifico e di logica. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe ritenuto comunque sanzionabile l'intrasportabilità sopravvenuta dell'animale, che non sarebbe stata mai contestata dalla ATS, con conseguente violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c..

La censura, nelle sue varie articolazioni, è inammissibile.

Il verbale redatto dal veterinario, riportato nel ricorso e nel corpo della sentenza impugnata, così descrive le condizioni dell'animale all'arrivo presso l'impianto di macellazione: "la bovina si presentava a terra in decubito sul pavimento del camion e nonostante le sollecitazioni non era in grado di alzarsi e poiché non era in grado di deambulare autonomamente è stata stordita direttamente sull'automezzo. A causa della situazione sopra descritta allo scarico, si ritiene che l'animale non fosse in grado di deambulare autonomamente e quindi è stato giudicato non idoneo al trasporto". La Corte d'Appello ha certamente valorizzato l'efficacia probatoria del verbale, ma non in relazione a circostanze di fatto alle quali il verbalizzante non aveva assistito - come erroneamente sostenuto dalle ricorrenti- quanto in riferimento ad eventi che il pubblico ufficiale ha certificato con valore di prova legale, e cioè le condizioni dell'animale, che "... si presentava in decubito sul pavimento del camion e, nonostante le opportune sollecitazioni, non era in grado di alzarsi e deambulare autonomamente, tanto che - stante la riscontrata palese situazione di intrasportabilità - è stato abbattuto direttamente sull'automezzo" (cfr. pag. 7 della sentenza). Inoltre, la Corte territoriale ha considerato la distanza tra il luogo di partenza e quello di arrivo, ritenuta percorribile in circa un'ora, ed ha ritenuto, viste le condizioni della bovina all'arrivo, "... altamente improbabile che, al momento della partenza, le condizioni dell'animale fossero diverse da quelle accertate all'arrivo al macello" (così ancora pag. 7 della sentenza). Ha poi dato rilievo alle dichiarazioni dell'autista, escusso a teste in primo grado, il quale, pur avendo affermato che la bovina era salita autonomamente sul veicolo, aveva anche aggiunto che gli animali, quando vengono inviati al macello, sono "deboli". Ed infine, ha evidenziato che dal certificato sanitario dell'animale era emerso che nella settimana antecedente al suo invio al macello gli era stato somministrato un farmaco utilizzato per il trattamento coadiuvante della mastite acuta e delle infezioni respiratorie. Sulla scorta di questa articolata ricostruzione in fatto, la Corte di Appello ha ravvisato la prova della condizione di intrasportabilità originaria della bestia. Da un lato, dunque, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 2700 c.c. o dell'art. 115 c.p.c., e, dall'altro lato, la valutazione in fatto del giudice di seconde cure appare logica e plausibile. Ad essa, i ricorrenti contrappongono una diversa ricostruzione dei fatti, affermando che la bovina non avrebbe presentato malattie o segni di trascinamento, che il viaggio sarebbe stato non di una, ma di due ore, alle quali avrebbero dovuto aggiungersi i tempi di attesa nel piazzale dell'impianto di macellazione, e che l'animale sarebbe stato visitato il giorno prima del trasporto da altro veterinario, il quale non avrebbe riscontrato alcun problema di salute: trattasi, in effetti, di argomenti che si risolvono in una richiesta di revisione dell'accertamento in fatto, e sollecitano quindi un nuovo sindacato di merito, inammissibile in questa sede.

Peraltro, deve darsi continuità all'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui, poiché il D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, prevede che "Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000", la condotta illecita non si esaurisce affatto con il carico dell'animale inidoneo sul mezzo di trasporto, ma ricomprende l'intero suo trasferimento da un luogo all'altro. Sotto tale profilo, peraltro, la norma appare del tutto logica, posto che essa mira ad evitare che possano essere avviati alla macellazione animali malati o comunque in condizioni di salute non idonea, e ciò ad evidente tutela non soltanto del benessere dell'animale stesso, ma anche della salute umana: è quindi coerente con la ratio della disposizione in oggetto il fatto che le condizioni dell'animale siano verificate non soltanto al carico sul mezzo, ma soprattutto all'atto del suo scarico, poiché è questo il momento che conclude il trasporto della bestia, la quale poi, dopo la sua verifica di idoneità, viene avviata alla macellazione (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21974 del 12/10/2020, non massimata). Indirizzo, questo, al quale la Corte di merito si è conformata, affermando che la norma sanziona una condotta "... la cui rilevanza prende avvio al momento in cui comincia il trasporto con il carico degli animali, ed ha termine con il raggiungimento degli stessi al macello" (cfr. pag. 6 della sentenza).

Peraltro, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 9, non prevede alcuna limitazione istruttoria in capo al giudice di merito, il quale, pertanto, può legittimamente ricorrere al ragionamento presuntivo, soprattutto in relazione ad una fattispecie sanzionatoria che non ha ad oggetto una condotta istantanea (il carico sul mezzo, ovvero lo scarico dal mezzo, di un animale non idoneo al trasporto) bensì una condotta prolungata nel tempo, appunto costituita dal trasporto della bestia, inteso nella sua interezza, e dunque dal carico sino allo scarico. Nell'ambito di tale intervallo temporale, l'accertamento sulle condizioni dell'animale si riferiscono, evidentemente, al momento in cui la verifica viene eseguita, ma nulla impedisce che, da esse, il giudice di merito possa trarre argomenti presuntivi in relazione alle condizioni esistenti già al momento del carico sul mezzo.

Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 17 e 18 perché l'ATS di Pavia sarebbe stata incompetente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione impugnata, in quanto l'illecito contestato sarebbe a consumazione istantanea e si sarebbe perfezionato all'atto del carico della bovina dall'allevamento di partenza, con conseguente competenza ad irrogare la sanzione dell'AUSL della Provincia di Piacenza.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, "come questa Corte ha avuto modo di affermare in analoghe controversie (Cass. n. 21974 del 2020; Cass. 20162 del 2019), il controllo di "idoneità dell'animale al trasporto" implica la concorrente potestà di verifica in capo all'autorità sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di inizio del trasporto, di conclusione dello stesso e per tutto il tragitto, avuto riguardo sia all'idoneità dell'animale ad essere trasportato sia alle modalità con cui il trasporto viene eseguito; che, pertanto, la violazione della norma deve ritenersi integrata nel luogo in cui avviene l'accertamento della inidoneità dell'animale ad essere trasportato" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29426 del 21/10/2021, Rv. 662804). L'ATS di Pavia, quale autorità sanitaria competente in relazione al luogo di conclusione del tragitto, era pienamente competente sia all'accertamento dell'inidoneità dell'animale al trasporto, sia all'irrogazione della correlata sanzione".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta Sezione Civile, il 1 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2022.

 

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