Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 24136 del 23 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24136 del 23/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Artt. 624 e 646 c.p. - Servizio di trasporto di cose per conto terzi - Furto e appropriazione indebita - Integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del dipendente di un vettore impiegato nel trasporto di cose per conto terzi che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il servizio di trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa stessa.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, riqualificato l'originario reato di cui all'art. 646 c.p. in quello di cui all'art. 624 c.p., ha confermato la sentenza di colpevolezza, emessa dal Tribunale cittadino, nei confronti di S. R., condannandolo, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Z. C..

2. La Z. aveva concluso un contratto con la ditta (OMISSIS) affinché trasportasse tutto il mobilio contenuto in un alloggio di (OMISSIS) nella nuova abitazione di (OMISSIS). Gli accordi intercorsi con il S., interlocutore per conto della predetta ditta, e la Z. prevedevano che il mobilio sarebbe stato prelevato dall'alloggio di (OMISSIS) il 18/09/2013 e montato in quello di (OMISSIS) il 19/09/2013. Il 18/09/2013 si presentavano a (OMISSIS) l'imputato, il fratello S. A. e il padre, i quali, smontati i mobili, li caricavano su un camion Mercedes, allontanandosi con l'accordo che si sarebbero presentati alle ore 08:00 di fronte all'abitazione di (OMISSIS) per completare il trasloco. Alle ore 05:05 del 19/09/2013, S. inviava alla Z. un sms in cui affermava di aver dovuto ritardare la partenza perché il padre aveva avuto un infarto. Nei giorni seguenti, la Z. inviava all'imputato numerosi messaggi in cui chiedeva notizie della salute del padre e aggiornamenti sulla consegna dei mobili. L'imputato riferiva alla donna che il padre si era aggravato. Il 22/09/2013 le inviava un sms in cui sosteneva che il padre era morto, rassicurandola che l'avrebbe chiamata il giorno seguente. Il S. non manteneva fede alla promessa e la Z. cominciava ad inviargli altri sms dal tono preoccupato ed incalzante. Nelle successive telefonate, S. adduceva altre scuse, quali quella di dover provvedere alle esequie del padre e della sua impossibilità di guidare il camion perché sprovvisto della relativa abilitazione alla guida. Il 28/09/2013, l'imputato inviava alla persona offesa un sms in cui affermava che si sarebbe fatto sentire e le avrebbe dato le spiegazioni del caso. Anche questa rassicurazione, tuttavia, risultava vana sicché lo stesso giorno la persona offesa formalizzava atto di querela. Raggiunto ancora per telefono dalla Z., l'imputato affermava di dover sentire il suo avvocato e il suo commercialista. Smetteva poi di rispondere alle chiamate della Z.. Recatasi dai Carabinieri di (OMISSIS), la donna accertava che il camion non era intestato alla (OMISSIS) e che l'autovettura su cui viaggiava l'imputato era intestata ad un cittadino egiziano; accertava altresì che nel luogo (a (OMISSIS)) in cui avrebbe dovuto trovarsi la sede della ditta in questione vi era solo un'abitazione civile, risultando sconosciuta la (OMISSIS). La raccomandata inviata alla sede di quest'ultima veniva restituita non recapitata e con la dicitura "destinatario irreperibile".

3. Il ricorrente propone due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo, denuncia la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto non attendibile la dichiarazione della teste M. M., socia della ditta, la quale ha riferito di un sequestro e di un successivo fallimento della stessa.

3.2. Con il secondo motivo, eccepisce l'erroneità dell'applicazione della legge, in relazione alla riqualificazione del reato operata dalla Corte territoriale. Il sequestro escluderebbe il dolo dell'imputato con riguardo al reato di furto.

4. In data 15/03/2022, l'avvocato Gi. Na., difensore dell'imputato, ha fatto pervenire conclusioni scritte a sostegno dei motivi di ricorso, altresì eccependo l'intervenuta prescrizione del reato.

5. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Giova ricordare, in via preliminare, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare i fatti estintivi di cui all'art. 129 c.p.p., eventualmente configurabili, ivi compresa la prescrizione sopravvenuta dopo la pronunzia impugnata (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L. n., Rv. 217266).

2. Sul primo motivo, espresso peraltro in termini assai generici, la Corte del merito ha adeguatamente risposto osservando come correttamente il Tribunale abbia attribuito scarso rilievo alle dichiarazioni della M. la quale ha reso, si legge nella sentenza impugnata, una deposizione "lacunosa, imprecisa e largamente reticente, limitandosi sostanzialmente ad affermare di non ricordare nulla dei fatti, dato il tempo trascorso". La notizia, fornita da costei, in ordine al sequestro di cui si è detto, sarebbe stata appresa dal fratello del prevenuto; da fonte, dunque, pienamente coinvolta nell'illecito, dato che anche costui aveva partecipato al "trasloco" e vanamente rassicurato la parte lesa al telefono. Nelle telefonate e nei messaggi scambiati con la Z., l'imputato, peraltro, mai aveva fatto cenno ad un sequestro subito dal padre per giustificare la perdita di possesso dell'intero mobilio, né l'imputato ha reso dichiarazioni nel corso del giudizio atteso che a questo non ha partecipato.

3. Parimenti inammissibile, per manifesta infondatezza, il secondo motivo.

Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non essendovi dubbi che il S. si era illegittimamente impossessato dei beni di proprietà della Z., la sua condotta andava qualificata come furto e non appropriazione indebita, avendo l'imputato, nella sua qualità di trasportatore, la mera detenzione dei beni e non un autonomo potere dispositivo su di essi.

I Giudici di appello hanno fatto perciò buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte Suprema, secondo cui integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto, in quanto, pur detenendola materialmente nomine alieno, non ha alcuna disponibilità autonoma sulla cosa stessa (Sez.5, n. 31993 del 05/03/2018, Franceschino e altro, Rv.273639).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2022.

 

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