PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi
SEZIONE II
Destinazione ed uso dei veicoli
Articolo 88 CdS
Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
(Vedi art. 88 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta la circolazione dei veicoli in servizio di trasporto di cose per conto terzi.
_____ 088-1 _____
Riferimento normativo: art. 88 in relazione all'art. 88 comma 3
Per aver adibito un veicolo al trasporto di cose per conto terzi violando le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza o nella carta di circolazione.
Codice violazione: 1642 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Adibiva un veicolo al trasporto di cose per conto terzi violando le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza o nella carta di circolazione.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria: -
Note al verbale:
Note operative:
• Per la presente violazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. Un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
• La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
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