Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 14860 del 11 maggio 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 14860 del 11/05/2022
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada e art. 46 Legge n. 298 del 1974 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi - Licenza comunitaria per il trasporto di merci - Indisponibilità documentazione a bordo del veicolo - Perché il trasporto di merci su strada sia considerato in difetto di autorizzazione è necessario che il trasporto di merci sia effettuato da soggetto che non sia titolare della necessaria autorizzazione in quanto mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con verbale n. (OMISSIS) elevato in data (OMISSIS) la Polizia Stradale di Como accertava che M. L., conducente dell'autoarticolato composto dal trattore targato (OMISSIS) e dal rimorchio targato (OMISSIS), non aveva la disponibilità a bordo del veicolo della licenza comunitaria per il trasporto merci.

La Polizia Stradale di Como contestava quindi a D. G. R. A., proprietario del veicolo e vettore del trasporto internazionale per conto terzi, la violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46.

2. Con ordinanza in data 4.1.2017 la Prefettura di Como ingiungeva a D. G. R. A. il pagamento della complessiva somma di Euro 4.135,60, di cui Euro 4.130,00 a titolo di sanzione amministrativa.

3. Con ricorso al Giudice di Pace di Como depositato il 26.1.2017 D. G. R. A. proponeva opposizione.

Esponeva, tra l'altro, che era titolare della licenza comunitaria per il trasporto internazionale delle merci e la circostanza per cui il conducente non ne avesse la disponibilità, nè in originale nè in copia conforme, a bordo dell'autoarticolato all'atto del controllo della Polizia di Stato, non valeva a legittimare l'irrogazione della sanzione amministrativa.

Chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione.

4. Si costituiva la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como. Instava per il rigetto dell'opposizione.

5. Con sentenza n. 559/2017 il giudice di pace rigettava l'opposizione e compensava le spese.

6. Proponeva appello D. G. R. A.. Resisteva la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como.

7. Con sentenza n. 626 del 18.4.2018 il Tribunale di Como accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annullava l'ordinanza-ingiunzione e condannava l'appellata alle spese del doppio grado.

Evidenziava il tribunale che, ai fini della sussistenza dell'illecito oggetto di contestazione, doveva reputarsi rilevante il mancato rilascio della licenza non già la sua momentanea indisponibilità a bordo del veicolo all'atto dei controlli da parte dell'autorità di polizia.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

D. G. R. A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 298 del 1978, art. 46 dell'art. 5, par. 4, del regolamento 881/92/CE e dell'art. 4, par. 6, del regolamento 1072/2009.

Deduce che la previsione sanzionatoria di cui alla L. n. 298 del 1978, art. 46 ed il disposto dell'art. 5, par. 4 del regolamento 881/92/CE, come sostituito dall'art. 4, par. 6 del regolamento 1072/2009, sono da riferire anche all'evenienza in cui la licenza, pur rilasciata, non sia a bordo del veicolo e nella disponibilità del conducente all'atto del controllo.

Deduce che del resto dal testo dell'art. 4, par. 6, del regolamento 1072/2009 si desume la volontà del legislatore comunitario di sottoporre a controllo non solo i soggetti che svolgono attività di trasporto internazionale per conto terzi, ma pur i veicoli a tal fine utilizzati.

Deduce inoltre che l'allegato II del regolamento 1072/2009 prevede espressamente che una copia conforme della licenza si trovi a bordo dell'autocarro.

Deduce infine che depone nel senso prospettato il parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta della Prefettura di Trieste con nota prot. n. 24689 dell'11.3.2009.

10. Il motivo di ricorso va respinto.

11. È sufficiente il rinvio all'insegnamento di questa Corte.

Ovvero all'insegnamento secondo cui, per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi della L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 46 è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione (cfr. Cass. 30.5.2007, n. 12697; nella circostanza di cui al testé menzionato "precedente" questa Corte ebbe a cassare senza rinvio la sentenza che irrogava la sanzione amministrativa ad un autotrasportatore titolare di regolare autorizzazione, che però si trovava in possesso del proprietario del mezzo al momento dell'accertamento; Cass. (ord.) 4.11.2019, n. 28283).

12. Su tale scorta sono ineccepibili gli ulteriori rilievi esegetici del tribunale.

Ovvero il rilievo secondo cui la L. n. 298 del 1974, art. 46 equipara, sì, al mancato rilascio dell'autorizzazione o della licenza l'ipotesi in cui il trasporto sia eseguito "violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione" e nondimeno - ha soggiunto il tribunale - siffatta equiparazione appieno si giustifica, trattandosi dei limiti e delle condizioni afferenti all'ambito di operatività della licenza, alla tipologia di trasporto autorizzato ed ai limiti di peso massimo del carico.

Ovvero il rilievo secondo cui l'art. 4, comma 6 del regolamento CE n. 1072/2009 prefigura, sì, l'obbligo che copia conforme della licenza sia disponibile a bordo dell'autocarro, nondimeno - ha soggiunto ulteriormente il tribunale - la violazione di tale obbligo non è riconducibile alla L. n. 298 del 1974, art. 46 viepiù che le norme sanzionatorie sono di stretta interpretazione.

13. In dipendenza del rigetto del ricorso la Prefettura ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

14. Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 cit., comma 1 bis.

In tal senso rileva l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell'8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge".

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como, a rimborsare al controricorrente, D. G. R. A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2022.

 

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