Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 32166 del 20 novembre 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 32166 del 20/11/2023
Circolazione Stradale - Art. 88 del Codice della Strada - Trasporto internazionale su strada - Responsabilità contrattuale del vettore - Presupposti - In tema di trasporto internazionale su strada, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia considerata, dalla legge dello Stato del giudice adito, equivalente al dolo; poiché in tema di responsabilità contrattuale le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del medesimo o dei suoi dipendenti o preposti.


RITENUTO IN FATTO

1. Nel 2011 (Soggetto 1) Srl (di seguito, per brevità, (Soggetto 1)) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di (Omissis) la (Soggetto 2) Spa (di seguito, per brevità, (Soggetto 2)) chiedendone la condanna al pagamento di Euro 11.577,65 a titolo di inadempimento colpevole riguardante la perdita di merci che erano state ad essa affidate per il trasporto.

A fondamento della domanda deduceva che: a) il 12.2.2010 aveva conferito a (Soggetto 2) la spedizione di n. 5 colli da consegnarsi ad (Soggetto 3) LTD (di seguito, per brevità (Soggetto 3)), con sede a (Omissis); b) dopo dieci giorni circa, la merce non risultava pervenuta al destinatario cosicché, stante le lamentele della cliente turca che ne aveva chiesto la consegna, effettuava, sempre tramite (Soggetto 2), una prima spedizione di reintegro; c) dopo svariati giorni la (Soggetto 2) riferiva che la merce era andata smarrita e faceva recapitare a (Soggetto 1) uno solo dei cinque colli consegnati perché era stato reperito; d) successivamente aveva inviato ad (Soggetto 3) l'ulteriore merce in aggiunta; e) aveva richiesto i danni in sede di reclamo ed aveva ricevuto da (Soggetto 2), tramite l'Ufficio Gestione Claims, un indennizzo di Euro 782,39; f) in data 12 luglio 2010 aveva rimesso in favore di (Soggetto 3) la nota di accredito n. 1262 per Euro 14.168,65 relativa alla spedizione andata smarrita; g) dopo varie lettere di sollecito di pagamento inviate alla (Soggetto 2) tramite il proprio legale, si era vista costretta ad adire la via giudiziaria.

Si costituiva in giudizio la (Soggetto 2), la quale: a) in via preliminare: eccepiva l'incompetenza del Tribunale di (Omissis) ed il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della (Soggetto 1); chiedeva il differimento dell'udienza ai fini della chiamata in giudizio in manleva del sub-vettore (Soggetto 4) GMBH, alla quale dichiarava di avere subappaltato il trasporto delle merci perdute; b) in via di merito, contestava ogni sua responsabilità, per carenza di colpa grave, essendo lo smarrimento della merce dipeso da fatto assolutamente inevitabile, quale la perdita di controllo del mezzo da parte del vettore; contestava altresì la mancata prova del danno e, in subordine, l'applicabilità del limite di responsabilità vettoriale.

La terza chiamata in causa (Soggetto 4) GMBH (di seguito per brevità (Soggetto 4)), nel costituirsi, contestava tutto quanto ex adverso argomentato dedotto e richiesto, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice Italiano per essere competente il Giudice olandese, giusta art. 31 CMR; eccepiva, poi, la carenza di legittimazione della (Soggetto 2) a svolgere domande nei suoi confronti, la prescrizione del diritto ex art. 32 CMR e l'infondatezza di qualsiasi pretesa avanzata nei propri confronti per i motivi esposti in comparsa.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Il Tribunale di (Omissis) con sentenza n. 1534/2018, affermata la propria competenza territoriale, rigettava la domanda svolta da (Soggetto 1) Srl contro (Soggetto 2) s.p.a. per difetto della titolarità alla pretesa (e, conseguentemente, dichiarava assorbita la domanda di manleva proposta da (Soggetto 2) nei confronti di (Soggetto 4) Gmbh); condannava quindi (Soggetto 1) Srl alla rifusione delle spese di lite in favore di (Soggetto 2), mentre compensava le spese tra quest'ultima e (Soggetto 4) Gmbh.

2. La (Soggetto 1) Srl proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primo grado, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta e dichiarata la sua legittimazione attiva, fossero accolte le domande, che aveva formulato nel giudizio di primo grado, e, dunque, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta e dalla terza chiamata, fosse dichiarato che la convenuta (Soggetto 2) era responsabile per i fatti di cui era causa ai sensi dell'art. 1693 c.c. e art. 1696 c.c., u.c. per avere con colpa grave smarrito quattro colli di proprietà di (Soggetto 1) Srl e conseguentemente fosse condannata a pagare in suo favore la somma di Euro 11.577,65 oltre interessi di legge e rivalutazione, ovvero diversa somma di giustizia.

Si costituivano entrambe le appellate, chiedendo entrambe il rigetto dell'impugnazione. In via subordinata, (Soggetto 2) Srl riproponeva domanda di garanzia nei confronti di (Soggetto 4) Gmbh; mentre quest'ultima, a sua volta, riproponeva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 4285/2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertava e dichiarava la legittimazione attiva di (Soggetto 1) Srl, ma rigettava nel merito l'appello, confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado. In punto di regolamentazione delle spese, la corte territoriale condannava (Soggetto 1) alla rifusione delle spese sostenute dalla (Soggetto 2) mentre dichiarava compensate quelle tra la (Soggetto 2) e la (Soggetto 4).

3. (Soggetto 4) Gmbh ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza della corte territoriale.

Hanno resistito con controricorso: la (Soggetto 1) Srl e la (Soggetto 2) Spa che hanno entrambe proposto ricorso incidentale (condizionato soltanto il secondo).

La (Soggetto 1) ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato proposto da (Soggetto 2) Spa eccependo la tardività dello stesso, in quanto notificato oltre 40 giorni della notifica del ricorso principale.

In vista dell'odierna udienza, è stata presentata memoria sia da parte della ricorrente che da parte di entrambe le resistenti (ricorrenti in via incidentali), dovendosi dare atto che (Soggetto 5) Srl è già (Soggetto 2) Srl.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso principale della società (Soggetto 4) Gmbh.

La ricorrente in via principale con un unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonché D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4), nonché omessa motivazione e pronuncia sulla domanda dell'appellato per la condanna del soccombente alla rifusione dei compensi e delle spese di entrambi i gradi giudizio di merito, nella parte in cui la corte territoriale - dopo aver respinto l'appello proposto dalla (Soggetto 1) e, per l'effetto, condannato quest'ultima a rimborsare all'appellata (Soggetto 2) le spese del secondo grado del giudizio - ha omesso di motivare (e, quindi, di pronunciarsi) sulla domanda del secondo appellato (Soggetto 4) per la liquidazione e la condanna del soccombente al rimborso dei compensi e delle spese di lite in favore dalla parte vittoriosa austriaca. Compensi e spese che, in precedenza, il Tribunale aveva liquidato e posto a carico dell'attore in favore del convenuto (Soggetto 2) - chiamante in garanzia la (Soggetto 4) - nell'ammontare di Euro 3.235,00.

Il motivo non è fondato in relazione alle spese del giudizio di primo grado.

Invero, detta sentenza non è stata impugnata dalla società (Soggetto 4) nella parte in cui il Tribunale aveva condannato la (Soggetto 1) Srl alla sola refusione delle spese di lite in favore della convenuta (Soggetto 2) ed aveva disposto la compensazione integrale delle spese processuali fra essa chiamata in causa e la convenuta (Soggetto 2). Al contrario, il motivo è fondato in relazione alle spese del giudizio di secondo grado.

È jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 7431/2012) il principio per cui: "Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria".

Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale che, nonostante la richiesta della (Soggetto 4) espressa nelle conclusioni, dopo aver respinto la domanda proposta da (Soggetto 1) (ritenuta legittimata attiva in accoglimento parziale dell'appello dalla stessa proposto) nei confronti della (Soggetto 2), ha dichiarato che "...la domanda di garanzia e di manleva svolta (dalla (Soggetto 2), ndr) nei confronti di (Soggetto 4) deve ritenersi assorbita e, pertanto, tra le predette parti le spese possono essere compensate", senza tuttavia disporre la condanna della (Soggetto 1) - attrice soccombente la cui domanda aveva fatto sorgere l'interesse della (Soggetto 2) alla chiamata della (Soggetto 4) - al pagamento delle spese del grado in favore dell'odierna ricorrente.

2. Il ricorso incidentale della società (Soggetto 1) Srl.

2.1. La società articola due motivi.

Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 116 e 210 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato: "Sostiene, poi, l'appellante di non essere stata in grado di fornire la prova della colpa grave del vettore in quanto tutte le richieste istruttorie da essa formulate, ivi compresa la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei verbali ed accertamenti relativi al sinistro stradale causa della perdita della merce, sono state rigettate. Ritiene che la Corte territoriale - nel dichiarare inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'appellante e/o nel dichiarare esente da vizi il rigetto dell'istanza pronunciato dal Giudice di primo grado con ragionamento incoerente ed incompleto - è incorsa in due macroscopici errori: uno di carattere fattuale derivante dall'evidente omesso esame della documentazione prodotta agli atti, l'altro sotto un profilo logico-formale e relativo all'interpretazione dell'art. 210 c.p.c. e sua applicabilità. Osserva che - quand'anche si volesse interpretare l'art. 210 c.p.c. nel senso che la parte istante deve provare l'impossibilità a procurarsi la documentazione aliunde - la corte territoriale ha comunque omesso di considerare che un elemento essenziale e incontrovertibile emergente dagli atti: la (Soggetto 1) Srl non avrebbe mai potuto procurarsi la copia dei documenti, di cui chiedeva l'ordine di esibizione, perché il vettore (Soggetto 2) non aveva mai comunicato (ne prima dell'introduzione della causa e neppure con la sua costituzione) alcun tipo di informazione relativa all'evento (incidente), con la conseguenza che il fatto che sul luogo del sinistro (luogo per la prima volta precisato da (Soggetto 4) con la sua costituzione in giudizio) fosse intervenuta la polstrada di Udine fu una circostanza da essa ignorata fino ad uno stato avanzato del procedimento.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., art. 1696 c.c., L. n. 450 del 1985, artt. 23 e 29, artt. 1175 e 1375 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo appello, ha affermato che: "l'appellante non ha fornito in alcun modo la prova della colpa grave del vettore che, secondo la Convenzione CMR è equiparabile al dolo eventuale e deve essere provata in concreto, non operando alcuna presunzione di legge al riguardo. Dal che ne deriva che, pur dichiarata la legittimazione attiva di (Soggetto 1) Srl, deve comunque essere respinto l'appello proposto in ordine alla quantificazione del danno per difetto di colpa grave del vettore". Sostiene che la motivazione è frutto di una valutazione sbrigativa, parziale ed errata degli elementi probatori già desumibili dagli atti di causa; e che errata è l'interpretazione della richiesta "prova in concreto" della colpa grave del vettore, che determina l'inversione dell'onere della prova a carico dell'attore.

2.2. Entrambi i motivi non sono fondati.

Infondato è il primo motivo, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere di ordinare l'esibizione di documenti rappresenta una deroga al principio di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. n. 12782/2003), con la conseguenza che la cosa o il documento possono formare oggetto di una richiesta di esibizione soltanto nel caso in cui risulti provato che non possano essere diversamente acquisiti (Cass. n. 9522/2012) e, d'altro lato, siano indispensabili alla parte per provare un determinato fatto (Cass. n. 10916/2003). In ogni caso, ogni statuizione del giudice di merito in materia non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 9852/2022).

Occorre qui ribadire il principio (più volte affermato da questa Corte: cfr. tra le tante Cass. n. 5908/2004), secondo cui non è dato addivenire ad una esibizione officiosa di documentazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde.

Dando applicazione al suddetto principio, la corte di merito ha rilevato che (Soggetto 1) - che pur, quale proprietaria della merce oggetto del trasporto, aveva il diritto di richiedere i documenti alla Polstrada - non aveva dimostrato di aver tentato di ottenere la documentazione.

Infondato è il secondo motivo, in quanto, come proprio questa Sezione ha avuto modo di precisare (Cass. n. 11362/2006): "In tema di trasporto internazionale su strada, la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con L. 6 dicembre 1960, n. 1621) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia dalla legge dello Stato del giudice adito considerata equivalente al dolo. Ne consegue che, atteso il principio in base al quale in tema di responsabilità contrattuale le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza da parte del medesimo o dei suoi dipendenti o preposti. La sussistenza di tale responsabilità illimitata deve essere accertata in concreto, senza che al riguardo possa invocarsi la presunzione riferibile al minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento contrattuale del vettore, e poiché la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale, e come tale necessita di una previsione espressa in tal senso e non è suscettibile di estensione analogica (...), la suddetta situazione di colpa "lata" equiparabile a quella di dolo eventuale deve essere provata in concreto, non operando alcuna presunzione di legge al riguardo".

Orbene nel caso di specie la corte territoriale - con giudizio in fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità - ha ritenuto che (Soggetto 1) non aveva provato la colpa grave del vettore, richiesta per potersi procedere ad un risarcimento illimitato, in quanto non ha considerato tale la mera circostanza che la merce fosse andata perduta durante un incidente stradale occorso al sub vettore (Soggetto 4)s; ed ha conseguentemente ritenuto applicabile il limite di responsabilità prescritto dalla citata Convenzione (pari ad 8.33 DSP per chilogrammo di merce e dunque pari, nel caso di specie, ad Euro 782,39, già ottenuti da (Soggetto 1) a titolo di indennizzo).

3. Il ricorso incidentale della società (Soggetto 2) s.p.a..

La società con un unico motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata con L. 6 dicembre 1960, n. 1621, nonché degli artt. 1916 e 1689 c.c., nella parte in cui la corte territoriale, riformando la pronuncia emessa dal Tribunale sul punto, ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva di (Soggetto 1) sul duplice presupposto che l'unico collo recuperato sarebbe stato restituito alla destinataria suo tramite e che la destinataria non ne avrebbe mai chiesto la riconsegna.

Osserva il Collegio che il ricorso della (Soggetto 2) (ora (Soggetto 5)), benché formalmente indirizzato anche contro il ricorso principale della (Soggetto 4), è sostanzialmente rivolto soltanto a contrastare il ricorso incidentale della (Soggetto 1) (rispetto al quale sussisteva l'interesse, come dichiarato anche con la memoria: pp. 3 e 4) e, quindi, solo ad esso era condizionato.

Ne consegue che il ricorso incidentale della (Soggetto 2) è da intendersi assorbito dal rigetto del ricorso incidentale della (Soggetto 1).

4. In definitiva, in accoglimento del ricorso principale della (Soggetto 4), va cassata in relazione la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, non essendovi accertamenti da svolgere, vanno riconosciute alla detta (Soggetto 4) le spese del giudizio di secondo grado, liquidate come da dispositivo, a carico della (Soggetto 1).

Il ricorso incidentale della (Soggetto 1) va dichiarato infondato, mentre quello della (Soggetto 2) è da intendersi assorbito.

Le spese processuali sostenute dalla società ricorrente principale vanno poste a carico di entrambe le società resistenti, in via tra loro solidale; mentre le spese processuali sostenute da entrambe le società ricorrenti in via incidentale vanno tra loro compensate.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la società (Soggetto 1) alla rifusione, in favore della società (Soggetto 4), delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 3000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

- condanna la predetta (Soggetto 1) e la (Soggetto 5) Srl (già (Soggetto 2) Srl), in solido, a pagare alla (Soggetto 4) le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;

- rigetta il ricorso incidentale proposto dalla (Soggetto 1);

- dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dalla (Soggetto 2) (ora (Soggetto 5));

-dichiara compensate le spese processuali tra le parti ricorrenti in via incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2023.

 

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