CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli

 

Articolo 85 CdS
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

(Vedi art. 85 del Prontuario del Codice della Strada)
Leggi qui il breve commento all'articolo 85 del Codice della strada

 

  1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche (1) che regolano la materia.

  2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
    a) i motocicli con o senza sidecar;
    b) i tricicli;
    b-bis) i velocipedi;
    c) i quadricicli;
    d) le autovetture;
    e) gli autobus;
    f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
    g) i veicoli a trazione animale.

  3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

  4. (2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812,00 a euro 7.249,00 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998,00 a euro 7.993,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.

  4-bis. (2) L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
    a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178,00 a euro 672,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
    b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264,00 a euro 1.010,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
    c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356,00 a euro 1.344,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
    d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528,00 a euro 2.020,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.

  4-ter. (3) Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86,00 a euro 338,00.

 

(1) In particolare: Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e Legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
(2) Comma sostituito dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193.
(3) Comma aggiunto dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193.

 

Breve commento all'articolo 85 del Codice della strada

L'articolo 85 del Codice della strada disciplina la destinazione dei veicoli al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, inserendosi nel più ampio sistema degli autoservizi pubblici non di linea. La disposizione non contiene una regolamentazione completa dell'attività di NCC, ma opera in stretto coordinamento con la legislazione speciale di settore, richiamata espressamente dal comma 1. Per le autovetture, il riferimento fondamentale è costituito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, mentre per il noleggio di autobus assume rilievo anche la legge 11 agosto 2003, n. 218.

La funzione dell'articolo è anzitutto quella di individuare le categorie di veicoli che possono essere destinate al servizio. L'elencazione del comma 2 è particolarmente ampia e comprende motocicli, tricicli, velocipedi, quadricicli, autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico di persone e veicoli a trazione animale. Il successivo comma 3 collega la destinazione del veicolo all'esistenza del necessario titolo amministrativo, prevedendo che la carta di circolazione sia rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

Un ruolo centrale è svolto dall'apparato sanzionatorio. La disciplina è stata significativamente modificata dalla legge 16 dicembre 2024, n. 193, che è intervenuta sui commi 4, 4-bis e 4-ter. Il sistema distingue le diverse forme di esercizio irregolare del servizio e gradua le conseguenze sanzionatorie in relazione alla tipologia della condotta e, per alcune fattispecie, alla reiterazione delle violazioni.

Il comma 4 disciplina le ipotesi di maggiore rilievo sanzionatorio: l'impiego per il noleggio con conducente di un veicolo non destinato a tale uso, l'esercizio in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge n. 21 del 1992 e l'attività svolta da soggetti ai quali l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Alla sanzione amministrativa pecuniaria si accompagnano la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi; quando ricorrono le condizioni di reiterazione espressamente previste dalla disposizione, consegue inoltre la revoca della patente.

Il comma 4-bis prevede invece un sistema sanzionatorio progressivo per l'utilizzo di un veicolo destinato al noleggio con conducente in violazione delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La norma distingue la prima violazione dalle successive commesse nell'arco di cinque anni e relative al medesimo veicolo, facendo progressivamente aumentare sia la sanzione pecuniaria sia la durata della sospensione della carta di circolazione. Assume quindi particolare importanza, anche sul piano dell'accertamento, la corretta verifica delle precedenti violazioni riferibili allo stesso veicolo.

Il comma 4-ter svolge infine una funzione residuale: al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 4 e 4-bis, assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria l'utilizzo del veicolo destinato a NCC in violazione delle condizioni previste dalla relativa autorizzazione. La distinzione tra le diverse fattispecie assume particolare rilievo operativo, poiché da una corretta qualificazione della condotta dipende l'individuazione della disposizione sanzionatoria applicabile e delle eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Nel suo complesso, l'articolo 85 evidenzia come la regolarità del servizio di noleggio con conducente dipenda da una pluralità di elementi tra loro collegati: corretta destinazione del veicolo, esistenza e permanenza del titolo autorizzatorio, osservanza della legislazione speciale e rispetto delle condizioni poste dall'autorizzazione. La disposizione deve pertanto essere letta in coordinamento soprattutto con la legge quadro n. 21 del 1992. Sul piano operativo, prima di procedere alla contestazione è essenziale individuare con precisione la condotta concretamente accertata e ricondurla alla specifica fattispecie prevista dai commi 4, 4-bis o 4-ter, evitando di sovrapporre ipotesi che il legislatore ha assoggettato a regimi sanzionatori differenti.

 

AVVERTENZA: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U., che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 

Certificato di abilitazione professionale (CAP) e requisiti del conducente

Il conducente dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone per i quali è richiesta la patente di categoria A1, A2 o A ovvero B1 o B deve essere in possesso del prescritto Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), rispettivamente di tipo KA o KB, secondo quanto previsto dall'art. 116 del Codice della strada. Per lo svolgimento dell'attività assumono inoltre rilievo i requisiti stabiliti dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, tra i quali l'iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso le Camere di commercio nei casi previsti dalla disciplina di settore.

L'iscrizione nel ruolo costituisce, in particolare, requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e, nei casi stabiliti dalla legge, per prestare attività di conducente quale sostituto del titolare, dipendente dell'impresa autorizzata o sostituto a tempo determinato del dipendente.

 

Autorizzazione NCC e documenti rilevanti ai fini del controllo

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente presuppone l'esistenza e la validità dell'autorizzazione prevista dalla legislazione speciale. Ai fini del controllo su strada devono essere distinti i documenti che il conducente è tenuto ad avere con sé ed esibire dagli ulteriori requisiti soggettivi o amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio, pur costituendo nei casi previsti dalla Legge n. 21/1992 un requisito per l'esercizio dell'attività, non va confusa con i documenti di circolazione che il conducente deve materialmente portare al seguito del veicolo.

La verifica operativa deve pertanto riguardare, secondo il tipo di veicolo e di servizio concretamente svolto, il titolo abilitativo alla guida, l'eventuale CAP o CQC richiesta, il documento di circolazione, l'autorizzazione NCC e gli ulteriori documenti o dati prescritti dalla specifica disciplina applicabile.

 

RENT e Registro Elettronico NCC e Taxi

Il quadro dei controlli sull'attività di noleggio con conducente è stato profondamente innovato dall'istituzione del Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT), registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore. Il sistema consente agli organi di controllo di disporre di informazioni relative alle imprese, alle licenze e alle autorizzazioni e ai dati ad esse associati.

La disciplina del RENT è stata oggetto di successivi interventi applicativi e deve essere letta unitamente alle modifiche introdotte dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Per gli aspetti operativi si vedano, tra l'altro, la Circolare MIT n. 36861 del 23 dicembre 2024 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10514 del 14 aprile 2026, relativa all'attivazione della versione definitiva del RENT.

 

Foglio di Servizio Elettronico (FDSE)

La disciplina tradizionale del foglio di servizio prevista dalla Legge n. 21/1992 deve oggi essere coordinata con il sistema del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE), introdotto per il servizio di noleggio con conducente effettuato mediante autovettura o motocarrozzetta. L'accesso al sistema da parte del vettore NCC è collegato all'iscrizione al RENT, mentre i conducenti, dipendenti e collaboratori devono essere previamente abilitati dal vettore secondo le modalità previste dalla disciplina applicativa.

Per le modalità di funzionamento e compilazione del FDSE si veda la Circolare MIT n. 34247 del 3 dicembre 2024. La disciplina del foglio di servizio prevista per il servizio NCC mediante autovettura o motocarrozzetta non deve essere automaticamente estesa al noleggio di autobus con conducente, assoggettato alla distinta disciplina della Legge 11 agosto 2003, n. 218.

 

Veicoli in locazione senza conducente destinati al servizio NCC

La disponibilità del veicolo necessario per l'esercizio del servizio NCC può derivare, nei casi consentiti dalla legislazione vigente, anche da un contratto di locazione senza conducente a lungo termine. La circostanza non trasforma tuttavia il servizio svolto in una locazione senza conducente: una volta destinato al servizio NCC in presenza dei prescritti titoli, il veicolo è utilizzato nell'ambito del servizio di trasporto di persone disciplinato dall'art. 85 del Codice della strada e dalla legislazione speciale.

Per i veicoli in locazione senza conducente a lungo termine da adibire al servizio taxi o NCC, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato specifiche disposizioni amministrative relative all'annotazione della disponibilità del veicolo e ai conseguenti adempimenti. Sul punto si veda la Circolare MIT prot. n. 9566 del 22 marzo 2023.

 

Cambio d'uso e revisione del veicolo

Particolare attenzione deve essere prestata al passaggio di un'autovettura da trasporto persone per uso proprio al servizio di noleggio con conducente. Quando, al momento del cambio d'uso, sia trascorso un anno dalla prima immatricolazione ovvero il veicolo sia stato sottoposto all'ultima revisione da più di un anno, il mezzo deve essere sottoposto alla prescritta revisione prima di essere posto in circolazione nel nuovo uso.

Il veicolo deve inoltre essere sottoposto, nei casi previsti, all'accertamento tecnico di cui all'art. 75 del Codice della strada. La disciplina trova fondamento nel D.M. 26 maggio 2021, n. 219 e nelle relative disposizioni applicative ministeriali. Una volta adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente, i veicoli interessati sono soggetti alla periodicità di revisione prevista dall'art. 80 del Codice della strada per la specifica destinazione d'uso.

 

Uso proprio, uso di terzi e trasporto della clientela

La mera circostanza che il trasporto sia effettuato nell'interesse di una persona diversa dall'intestatario del veicolo non è, da sola, sufficiente a qualificare il servizio come uso di terzi. Assume rilievo la concreta configurazione del rapporto economico e funzionale nell'ambito del quale il trasporto viene effettuato.

Il principio assume particolare importanza nei servizi accessori offerti da strutture alberghiere o da altre imprese alla propria clientela. Il trasporto gratuito o meramente accessorio rispetto all'attività principale, effettuato da e verso specifiche destinazioni funzionalmente collegate al soggiorno o al servizio offerto, deve essere distinto dall'organizzazione di una vera e propria attività di trasporto verso destinazioni diversificate dietro pagamento di uno specifico corrispettivo. In quest'ultima ipotesi possono assumere rilievo le disposizioni che disciplinano l'uso di terzi e il servizio di noleggio con conducente.

 

Individuazione della corretta fattispecie sanzionatoria

Dopo le modifiche introdotte dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, nell'attività di accertamento è essenziale distinguere le diverse ipotesi contemplate dall'art. 85. Il comma 4 riguarda le condotte più gravi, tra cui l'utilizzo per NCC di un veicolo non destinato a tale uso, l'esercizio in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 della Legge n. 21/1992 e l'attività svolta quando l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; il comma 4-bis disciplina invece le violazioni delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della Legge n. 21/1992 mediante un sistema progressivo correlato anche alle precedenti violazioni riferite al medesimo veicolo; il comma 4-ter assume carattere residuale e riguarda la violazione delle condizioni previste dalla relativa autorizzazione.

Ne consegue che, prima della contestazione, non è sufficiente accertare genericamente un uso irregolare del veicolo NCC: occorre individuare la specifica prescrizione violata, verificare il titolo autorizzatorio e, quando trova applicazione il comma 4-bis, accertare l'eventuale esistenza delle precedenti violazioni rilevanti ai fini della progressione sanzionatoria.

 

AVVERTENZA: Il contenuto della presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste carattere di ufficialità, ma costituisce un approfondimento tecnico-giuridico curato dagli autori del portale sulla base della normativa e della prassi disponibili. Per l'applicazione delle disposizioni devono essere sempre consultati i testi ufficiali vigenti e gli eventuali successivi provvedimenti normativi o interpretativi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte Costituzionale, sentenza numero 62 del 29/04/2025
Circolazione Stradale - Artt. 82 e 86 del Codice della Strada - Imprese funebri - Esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile - Illegittimità costituzionale - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della L. R. Calabria n. 48/2019, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 38/2023 nella parte in cui vieta alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile e, in via consequenziale, nella parte in cui vieta l'esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 499 del 23/01/2025
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada e Legge n. 21/1992 - Autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC - Mancato utilizzo della rimessa - Vincolo territoriale - Inosservanza - Conseguenze - In virtù del principio secondo il quale il servizio di noleggio con conducente va considerato come servizio reso alla comunità locale di cui è ente esponenziale il Comune che ha rilasciato la licenza, deve essere conservato il vincolo territoriale con la comunità di riferimento, senza che l’esercente il servizio possa soddisfare indistintamente richieste di prestazioni sull’intero territorio nazionale, anche se stipula di contratti di prestazione di opera con carattere continuativo in virtù dei quali opera, a titolo provvisorio, sul territorio extra provinciale, pena la revoca dell'autorizzazione.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 183 del 21/11/2024
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada e Legge n. 21/92 - Trasporto pubblico di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea - Legge Regione Umbria n. 17/1994 - Requisiti necessari per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti - Illegittimità costituzionale - In materia di trasporto pubblico di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 che prevede, tra i requisiti necessari per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, quello di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 29354 del 23/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 5, 79, 85, 87 e 88 del Codice della Strada - Accise sul gasolio commerciale per autotrasporto - Istanze di rimborso - Rigetto del godimento delle agevolazioni fiscali - Classe euro del veicolo - Legittimo il diniego dell'istanza di rimborso delle accise sul gasolio commerciale per autotrasporto per i veicoli Euro 2, anche se dotati di filtri antiparticolato (FAP), in quanto tali esclusi dall'agevolazione ai sensi della normativa nazionale ed alla luce di quella comunitaria che attribuisce agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota di accisa ridotta nei limiti di quanto dalla stessa previsto e non obbligando lo Stato italiano ad estendere il regime agevolativo indiscriminatamente a tutti i veicoli compresi quelli che, senza un supporto quale il FAP, dovrebbero essere interdetti dalla circolazione proprio in virtù dei principi fissati in materia antinquinamento dalla stessa CE.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 8223 del 08/09/2023
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di piazza con taxi - Obbligo di rientro in rimessa - Divieto generalizzato di stazionamento fuori dalle rimesse - La normativa vigente prescrive che le autovetture in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone devono stazionare nelle proprie rimesse, tranne nei casi in cui sopraggiunga nuova richiesta di servizio mentre è in svogimento un precedente servizio (o lo stesso è appena terminato), e resta la facoltà di effettuare la sosta su suolo pubblico se tra un servizio di trasporto e l'altro si riceve una nuova prenotazione, anche grazie all'impiego di strumenti tecnologici.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5215 del 26/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di NCC - Sede operativa per lo svolgimento dell'attività - Eventuale inidoneità sotto il profilo urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario - Autorizzazione - Requisiti - Quadro sanzionatorio - L'inidoneità della sede operativa per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente non fa venir meno uno dei requisiti essenziali per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio di NCC e non comporta l'incompatibilità con lo svolgimento del servizio, ma va inquadrato nell'ambito delle violazioni delle norme amministrative sanzionate con la sospensione temporanea dell'autorizzazione e non la revoca della stessa, mentre l'acquisizione delle prenotazioni dai singoli utenti, anche servendosi di strumenti tecnologici e informatici, non richiedono la disponibilità di locali aventi particolari requisiti di ampiezza e di idoneità.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 3142 del 28/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di N.C.C. - Rimessa - Sopravvenuta indisponibilità - Vincolo di territorialità - Obbligo - Revoca dell'autorizzazione - Legittimità - Il servizio di noleggio veicolo con conducente è assoggettato a un regime autorizzatorio da parte dell'Amministrazione comunale competente, e tra le condizioni oggettive vi è anche la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione; tale disponibilità deve sussistere non solo al momento del rilascio dell'autorizzazione, ma anche al fine del suo mantenimento, in quanto rappresentativa del vincolo di territorialità, ovvero del collegamento tra il titolare dell'autorizzazione e una determinata popolazione, e la sua sopravvenuta indisponibilità legittima la revoca dell'autorizzazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37860 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 85 e 204-bis del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone - Autobus N.C.C. - Circolazione nelle corsia riservata ai mezzi pubblici e nelle ZTL - Autorizzazione - Permesso a titolo oneroso previo versamento di un canone - Produzione atti - Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, alla luce del fatto che la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio, che permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36731 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85, 86, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Servizio taxi e di N.C.C. per trasporto di persone - Dubbi sulla natura del servizio - Contestazione della violazione - Ricorso - Compensazione spese di lite - La compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio statuite dal giudice di pace e confermate dal Tribunale in ragione del solo dubbio circa la natura del servizio, ovvero di adibire il taxi a vettura di noleggio con conducente, appaiono illogiche o erronee, configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31705 del 26/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85 e 86 del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente - Servizio di piazza taxi - Manifestazione di aggressività in contesto professionale - Obblighi di vigilanza - Il Comune ha un generale dovere di vigilanza e controllo sull'operato sia dei tassisti che dei conducenti, ed a lui compete l'adozione di misure necessarie affinché il servizio di trasporto si svolga in condizioni di sicurezza sia per gli utenti sia per la collettività attraverso la previsione di strumenti regolamentari specifici, cogenti e penetranti, idonei a sanzionare condotte delle quali si fossero resi responsabili gli esercenti il trasporto pubblico non di linea e che tale scelta non lo esonerava affatto dall'obbligo di attivarsi al fine di interdire lo svolgimento del servizio di trasporto a soggetti reiteratamente segnalati come pericolosi.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5756 del 11/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada e Legge n. 21 del 1992 - Normativa interna di riferimento in materia di NCC e violazione del diritto eurounitario - Insussistenza - La decisione di rigettare l'istanza di immatricolazione in Italia di un veicolo ad uso di Noleggio Con Conducente già immatricolato per tale uso in Slovenia, e con sede secondaria in Italia, a causa della mancanza di un'autorizzazione comunale conferma l'insussistenza di qualsivoglia violazione del diritto eurounitario ad opera della normativa interna di riferimento in materia di NCC, ossia la Legge n. 21 del 1992 e l'art. 85 del codice della strada, alla luce del fatto che questa non determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e, quindi, non contrastano con tutte le disposizioni dell'Unione Europea, della CEDU e costituzionali.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 4491 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85 e 87 del Codice della Strada - Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali - Criteri generali - Vetustà dei mezzi - Potestà legislativa regionale - Normativa statale - Contrasto - Nell'ambito costituzionale definito della potestà legislativa regionale, le Regioni non hanno il potere di disciplinare, in senso più restrittivo, la tipologia di autobus impiegati nell'esercizio di servizi di linea commerciali, di servizi di linea di gran turismo e di servizi di linea speciali utilizzabili dalle imprese autorizzate, avuto riguardo alla loro vetustà.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 28077 del 14/10/2021
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente - Modificazioni alla Legge n. 21 del 1992 apportate dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 - Ius superveniens - In tema di noleggio con conducente, le modificazioni alla Legge n. 21 del 1992 apportate dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, hanno natura di "ius superveniens", senza possa attribuirsi il contenuto o la valenza di una legge retroattiva o di interpretazione autentica. Ne consegue che le violazioni commesse nel marzo del 2015 sono soggette alla disciplina della Legge n. 21 del 1992 citata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza numero 4775 del 23/02/2021
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada - Servizio di noleggio con conducente - Cessione a titolo oneroso dell'autorizzazione N.C.C. - Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente, nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso dell'autorizzazione NCC, realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito. Ne deriva che, ove il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti, l'Ufficio può effettuare l'accertamento induttivo del predetto Decreto utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 31851 del 12/11/2020
Circolazione Stradale - Art. 85 del Codice della Strada e artt. 48 e 480 C.P. - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di Noleggio Con Conducente e Falsa attestazione della sussistenza delle condizioni per l'esercizio - Falso ideologico per induzione - Sequesto dell'autorizzazione - Sussistenza - Legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Noleggio Con Conducente per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata qualora il richiedente attesti il fatto circa la disponibilità della rimessa nel territorio dell'ente autorizzante nonostante inizi il servizio in un diverso ambito territoriale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10077 del 28/05/2020
Circolazione Stradale - Artt. 85, 214 e 217 del Codice della Strada - Legge n. 21 del 1992 - Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone - Svolgimento del servizio - Vettura NCC a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati - Assimilazione prestazione taxi - Esclusione - In tema di servizio di NCC, o noleggio con conducente per trasporto di persone, l'esistenza di un dimostrato contratto di appalto e l'osservanza delle norme prescritte, in virtù del quale l'autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorni ed orari predeterminati, esclude l'assimilazione della prestazione a quella svolta dai taxi escludendo, conseguentemente, l'illecito amministrativo di esercizio di attività di autonoleggio con conducente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nella normativa di settore.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale