CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli

 

Articolo 84 CdS
Locazione senza conducente

(Vedi art. 84 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 244 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
   2. (1) È ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.
   3. (2) L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.
   3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.
   4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente:
      a) (3) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
      b) (3) i veicoli destinati al trasporto di cose;
      b-bis) (4) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
   4-bis. (5) L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
   4-ter (5) L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:
      a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

      b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
      c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.
   4-quater. (5) Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:
      a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;
      b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
   4-quinquies. (5) I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti.
   5. (6) Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4 la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.
   6. (7) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.
   7. (8) Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42,00 a euro 173,00 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.
   7-bis. (9) Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
   8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis (10) consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Comma sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.08.2023, n. 103.
(2) Comma sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.08.2023, n. 103.
(3) Lettera sostituita dal D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.08.2023, n. 103.
(4) Lettera inserita dal D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.08.2023, n. 103.
(5) Comma inserito dalla Legge 10.08.2023, n. 103 di conversione del D.L. 13.06.2023, n. 69.
(6) Comma sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. d) del D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.08.2023, n. 103.
(7) Comma sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. e) del D.L. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.08.2023, n. 103.
(8) Comma sostituito dal D.L. 13.06.2023, n. 69 convertito, con modificazioni nella Legge 10.08.2023, n. 103.
(9) Comma inserito dalla Legge 10.08.2023, n. 103 di conversione del D.L. 13.06.2023, n. 69.
(10) Parole sostituite dalla Legge 10.08.2023, n. 103 di conversione del D.L. 13.06.2023, n. 69.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* In tema di noleggio di veicoli che effettuano trasporto professionale di merci e persone, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che è stata implementata, nell’archivio nazionale dei veicoli, la funzione di registrazione dei rimorchi e dei semirimorchi noleggiati. A tale proposito, lo stesso Ministero ha precisato che il termine utile per l'inserimento nell’applicativo REN-noleggi - inizialmente fissato al 15/01/2024 - è slittato al 15 luglio 2024 e che, in ogni caso, la mancata registrazione non comporta l'applicazione di sanzioni da parte degli Organi di Polizia, e la ricevuta dell’avvenuta registrazione all’applicativo non sostituisce il contratto di noleggio che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo (Circolare del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000001729.U/2024).
* Adibire a noleggio con conducente un veicolo destinato a locazione senza conducente configura la sola violazione di cui all'art. 85, comma 4 del vigente C.d.S. (che comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche quella amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.), ma non anche quella prevista dall'art. 84, comma 7-bis dello stesso C.d.S. (e da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per lo stesso periodo).
* L'art. 84, comma 2 del C.d.S. consente, a precise condizioni, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, ma non anche a titolo di comodato, per le cui fattispecie sanzionatorie si rimanda all'art. 82 del C.d.S..
* Un veicolo concesso in locazione senza conducente a persona che circola sprovvisto senza patente di guida in quanto mai conseguita (esclusa la recidiva), è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo (art. 214, comma 3 del C.d.S.) in quanto il conducente, durante il periodo di locazione, ha sul mezzo la piena disponibilità, esercitando sul veicolo gli stessi poteri del proprietario. Sarà quindi onere del locatario (e non del locatore) dimostrare, per evitare che si concretizzi la sanzione accessoria del fermo amministrativo, che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà.
* E' possibile, per la filiale italiana di una società straniera, esercitare l’attività di locazione senza conducente (LSC) servendosi di veicoli immatricolati nel Paese straniero, purché ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.P.R. 19.12.2001, n. 481 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente), pubblicato in G.U. n. 37 del 13.02.2002, che testualmente recita "L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività [SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)] da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia".
* Il conducente e locatario di veicolo adibito a locazione senza conducente (LSC), anche contratto all'estero, deve essere sempre in grado di esibire, a richiesta dei competenti organi di controllo, il contratto di locazione (oppure in alternativa l’estratto autenticato dello stesso o documento equivalente rilasciato dalle competenti Autorità straniere, se la locazione è avvenuta all'estero), dal quale si evincano almeno i seguenti dati: locatore, locatario, data e durata del contratto, identificazione del veicolo.
 Quando, invece, il conducente non è anche locatario del veicolo a LSC, questi deve essere anche in possesso del contratto di lavoro (oppure in alternativa un estratto autenticato o una busta paga recente) che riporti i dati del datore di lavoro e del conducente).
* La mancanza del contratto di locazione a bordo del veicolo adibito a locazione senza conducente (LSC) comporta sempre la violazione, a carico del conducente, del disposto contenuto nell'art. 180, commi 3 e 7 del C.d.S. con l'obbligo di esibire il documento mancante.
* Dal 3 aprile 2023 la disponibilità di veicoli in locazione senza conducente (LSC) a lungo termine, da adibire al servizio di taxi o di NCC, potrà essere annotata sulla carta di circolazione o sul DU mediante emissione di tagliando, previa richiesta presentata dallo stesso locatario o su delega del locatore, esclusivamente ad un UMC e corresponsione di una tariffa predeterminata. Maggiori informazioni sono riportate nella Circolare del M.I.T. n. 0009566 del 22/03/2023.
* In caso di contestazione per omessa prescritta revisione di uno dei veicoli indicati nell'art. 180, comma 4 del C.d.S. (rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing), qualora il conducente esibisca la fotocopia della carta di circolazione autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo in luogo del documento originale, - in luogo della carta di circolazione - le annotazioni che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione e che la circolazione del veicolo è consentita al solo fine di condurre il mezzo il giorno della revisione saranno trascritte sul solo verbale di contestazione.
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.
* Il codice della strada descrive gli autocaravan (c.d. camper) come "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" (art. 54, comma 1, lett. m) del C.d.S.) ed i caravan (c.d. roulotte) come "rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo" (art. 56, comma 2, lett. e) del C.d.S.).

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1382 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 82, 84, 201, 203, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Locazione senza conducente - Verbale di accertamento violazione - Notificazione delle violazioni - Contestazione - Anche quando bisogna stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio senza conducente, il destinatario della notifica di un verbale di accertamento violazione o un decreto ingiuntivo o un precetto ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge, a prescindere degli eventuali vizi di cui l'atto è affetto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19677 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 84, 94, e 201 del Codice della Strada - Notifica - Termini - Leasing - Variazione della trascrizione nei pubblici registri - Decorrenza termini - I termini per la notifica della violazione contenuti nell'art. 201 CdS decorrono dalla data di comunicazione della variazione della trascrizione nei pubblici registri del titolo di possesso della società di leasing in favore del soggetto diverso dall'intestatario stesso.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale