CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

 

Articolo 75 CdS
Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 e appendice VI del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm³, tale accertamento è limitato al solo motore.
   2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
   3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
   3-bis. (1) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
   3-ter. (1) Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
   3-quater. (1) Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
   5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
   6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
   7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

(1) Comma aggiunto dal D.L. 30.12.2008 n. 207 convertito, con modificazioni, nella Legge 27.02.2009 n. 14.

 

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OSSERVAZIONI

* La successiva installazione della modanatura anche in plastica montata sul profilo dei parafanghi (passaruota) di raccordo tra la carrozzeria esterna e il locaro parasassi dell'auto incide sulle caratteristiche dei parafanghi e sulla larghezza del veicolo annoverabili tra quelle che richiedono l’aggiornamento con visita e prova, a meno che non sia annoverato tra i dispositivi opzionali della casa costruttrice (con annotazione sulla carta di circolazione del veicolo o sul fascicolo di omologazione).
* A seguito dell'installazione di doppi comandi (almeno frizione e freno), un autoveicolo può essere adibito ad uso autoscuola senza essere sottoposto a visita e prova. A seconda del tipo di installazione di doppi comandi - sfilabili o fissi - il veicolo può essere rispettivamente utilizzato per uso personale (senza beneficiare delle agevolazioni fiscali dedicate) o per uso autoscuola (fruendo anche delle agevolazioni fiscali previste). I doppi comandi fissi, con possibilità di essere resi inoperanti, sono equiparati ai primi.
* L'installazione di uno specchio retrovisore esterno su di un veicolo condotto dal conducente titolare di patente di guida speciale non necessita della procedura completa di "visita e prova", ma solo quella di "aggiornamento", secondo le disposizioni normative vigenti emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
* La sponda montacarichi (detta anche sponda idraulica o sponda caricatrice), posizionate nella parte posteriore dei veicoli e riportata nella carta di circolazione, è atto alla movimentazione del carico o di parti di esso e che, a differenza delle gru, non sono soggette a revisioni periodiche.
* Il tagliando di aggiornamento relativo all'installazione di appositi adattamenti per la guida sul veicolo in uso al disabile, e stampabile attraverso l'apposito applicativo dal Portale dell'automobilista con procedura semplificata, attualmente è dedicato ai soli autoveicoli e non anche altre tipologie di veicoli, per i quali è necessaria la prescritta visita e prova presso l'UMC.
* Nel corso del biennio 2019 - 2020 la Motorizzazione Civile, a seguito delle visite e prove ai sensi dell'art. 75 del C.d.S., apponeva sulla carta di circolazione la dicitura "collaudo ai sensi dell'art. 75" a seguito del collaudo conforme, ingenerando un'errata valutazione negli organi di controllo poiché, nella maggior parte di tale collaudo non si procede alla verifica delle prescrizioni contenute nell'art. 80 del C.d.S. e degli artt. 238, 239, 240, 241, Appendice IX e Appendice X del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..
 Solo successivamente è sopraggiunta la correzione della dicitura da parte della Motorizzazione Civile, integrandola con l'opzione "valido come revisione".
*  In relazione alle funzioni di gestione del collaudo per art. 75 del C.d.S. da in dicare sulla carta di circolazione del veicolo, la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione n. RU15064 - File avviso n. 15/2021 del 05.05.2021 (Nuovi tagliandi art. 78 di cui alla circolare n. 5350 del 13.2.2021) testualmente recita:
"... Dal 10 maggio 2021, in fase di inserimento dell'esito del collaudo l'UMC deve esplicitamente spuntare il campo "valido per revisione", se durante il collaudo sono state espletate le prove di revisione.
 Se il campo non viene spuntato, verrà riportata la dicitura "collaudo art. 75
.".
* In occasione del cambio di uso di un'autovettura da trasporto persone - uso proprio a "servizio di noleggio con conducente (art. 85 del C.d.S.)" oppure a "servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86 del C.d.S.)" trascorso un anno dalla sua prima immatricolazione (o sia stato revisionato da più di un anno), questo DEVE essere revisionato prima che entri in circolazione. Nella circostanza in veicolo dovrà essere sottoposto all'accertamento tecnico di cui all'art. 75, comma 2 del C.d.S. e sulla carta di circolazione dovrà essere riportata l'annotazione "Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione" (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 23221 del 19.07.2021 - D.M. 26 maggio 2021, n. 219 "Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all'accertamento tecnico di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285").

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 10628 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 71 e 75 del Codice della Strada - Dispositivo per la riduzione del particolato emesso dai veicoli - Provvedimento di diniego di conformità - L'adozione del provvedimento amministrativo relativo all'omologazione di un dispositivo antiparticolato gode sempre di una consentita, quanto dimostrabile, discrezionalità tecnica dei funzionari della Direzione Generale della Motorizzazione, considerato anche il loro atteggiamento collaborativo ed interlocutorio nei confronti del richiedente nonostante la carenza dell'impegno a programmare ed eseguire le prescritte prove di durabilità.

 

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