Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 0009566 del 22/03/2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione.

 

Prot. n. 9566

Roma, 22 marzo 2023

OGGETTO: Veicoli in locazione senza conducente - Intestazione temporanea in capo agli esercenti il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (NCC).

   

 

Premessa

 L’art. 94, comma 4 bis, c.d.s., ha posto il principio generale alla stregua del quale la disponibilità dei veicoli in capo a soggetti diversi dagli intestatari degli stessi, a qualunque titolo purché per periodi superiori a trenta giorni, debba essere comunicata a questa Amministrazione al fine dell’aggiornamento dei dati presenti nell’ANV e dell’annotazione sui documenti di circolazione, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.

 Con riguardo specifico alla locazione senza conducente, l’art. 247-bis, comma 2, let. b), reg. es. e att. c.d.s. prevede che il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto debbano essere annotati solo nell’ANV, senza necessità di aggiornamento del documento di circolazione, e con rilascio di apposita ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione da parte del locatore.

 In tale ambito, occorre altresì richiamare l’art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), il quale prevede, tra l’altro, che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate dai Comuni ai singoli che abbiano la disponibilità dei veicoli non solo a titolo di proprietà o di leasing ma anche di locazione senza conducente a lungo termine.

 Ciò premesso, si dispone quanto segue.

Procedura applicabile a decorrere dal 3 aprile 2023
 Al fine di consentire l’immediata applicabilità della disposizione contenuta nel richiamato art. 8, comma 1, della legge n. 21/1992, la disponibilità di veicoli in locazione senza conducente a lungo termine, da adibire al servizio di taxi o di NCC, può essere annotata sulla carta di circolazione o sul DU mediante emissione di tagliando recante le seguenti diciture:
   - il nominativo dell’intestatario della “LICENZA TAXI” o della “AUTORIZZAZIONE NCC”;
   - la residenza;
   - il codice fiscale;
   - licenza taxi o autorizzazione NCC;
   - il Comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione;
   - il numero di licenza o di autorizzazione e la relativa data;
   - la data di scadenza del contratto di locazione senza conducente.

 La richiesta di emissione del tagliando può essere presentata esclusivamente ad un UMC, il quale provvederà mediante l’utilizzazione del tagliando generico “INTEGRAZIONE RIGHE DESCRITTIVE”.

 L’emissione del tagliando è assoggettata al pagamento della seguente tariffa:
   - € 10,20 per diritti di motorizzazione;
   - € 16,00 per imposte di bollo.

 La richiesta di emissione del tagliando può essere presentata dallo stesso locatario, su delega del locatore, nel rispetto dei chiarimenti già forniti con circolare prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014. È quindi ammessa la possibilità che la delega venga comprovata a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal locatario ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, con specifica indicazione della sede o dell’ufficio dell’impresa di LSC presso la quale la delega originale è depositata.

 Al fine di uniformare le modalità di compilazione del tagliando in parola e, pertanto, di agevolare i controlli da parte degli Organi di polizia stradale, si invitano gli UMC ad adottare i seguenti schemi

A/targa / data ZSLXXX
*** INTEGRAZIONE RIGHE DESCRITTIVE ***
INTESTATARIO AUTORIZZAZIONE “NCC”_______________________________
RESIDENZA_______________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________
AUTORIZZAZIONE______ RILASCIATA DAL COMUNE______________________
N. ___________IN DATA_________ XX.XX.20XX
DATA SCADENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE XX.XX.20XX
……………..li, XX.XX.202X AG. XXXX


A/targa / data ZSLXXX
*** INTEGRAZIONE RIGHE DESCRITTIVE ***
INTESTATARIO LICENZA “TAXI”_______________________________
RESIDENZA_______________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________
LICENZA______ RILASCIATA DAL COMUNE______________________
N. ___________IN DATA_________ XX.XX.20XX
DATA SCADENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE XX.XX.20XX
……………..li, XX.XX.202X AG. XXXX


 Poiché, come detto, l’emissione del tagliando può avvenire esclusivamente presso un UMC, quest’ultimo, in ragione del proprio carico operativo, può subordinare la presentazione delle richieste a preventiva prenotazione per l’accesso ai propri sportelli.

 Resta fermo infine che il veicolo, ancorché immatricolato in locazione senza conducente, deve essere sottoposto a revisione secondo la cadenza propria dei taxi e dei veicoli adibiti a noleggio con conducente (revisione annuale ex art. 80, comma 4, c.d.s.).

 Al riguardo si chiarisce che:
   - se non è ancora venuto a scadenza il periodo di validità della revisione (computata a decorrere dalla data di immatricolazione), il computo ai fini della revisione annuale decorre dalla data in cui è stata effettuata l’annotazione temporanea in favore del locatario, purché non eccedente la regola del “4 + 2”;
   - se è venuto a scadenza il periodo di validità della revisione (computata a decorrere dalla data di immatricolazione), il veicolo deve essere comunque sottoposto al controllo tecnico la cui validità annuale è computata a decorrere dalla data dell’annotazione temporanea in favore del locatario.

Implementazioni di prossima realizzazione
 Entro il corrente anno, sarà implementata apposita procedura che consentirà di acquisire, in linea con le disposizioni contenute negli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), reg. es. e att. c.d.s., l’acquisizione delle comunicazioni inerenti alla locazione senza conducente di veicoli da adibire al servizio di taxi o al servizio NCC. Detta procedura consentirà di rilasciare una ricevuta contenente tutte le informazioni inerenti ai locatari, utili ai fini dei controlli da parte degli Organi di polizia stradale.

 

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

 

 

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