Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8426 del 14 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8426 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 37, 38, 39, 40, 190 e 191 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Investimento di pedone - Contrasto tra la segnaletica presente - Al pedone, anche se conoscitore dei luoghi, che si accinge ad attraversare la carreggiata in corrispondenza di segnaletica stradale in contrasto, non spetta l'onere di ricostruire quale sia il cartello cui prestare osservanza e quale, invece, sia da disattendere.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna il 6 marzo 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato e dalla parte civile, con la quale il Tribunale di Bologna il 17 marzo 2014, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto A. L. responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia e, ritenuto il concorso colposo della vittima, al risarcimento dei danni causati alla parte civile C. D., danni liquidati in via definitiva, ha aumentato la somma (da 90.000,00 a 140.000,00 Euro) dovuta a titolo di risarcimento dei danni, ribadito il concorso di colpa nella misura percentuale del 50% con conferma nel resto.

2. Il fatto, in sintesi, come ricostruito concordemente dai giudici di merito.

Si è ritenuto accertato che A. L. il (OMISSIS), alle ore 20.00, essendo alla guida di una vettura Ford Focus in un centro abitato lungo una strada a doppio senso di circolazione in un tratto sostanzialmente rettilineo ed in lieve pendenza in salita, con fondo stradale bagnato, procedendo ad una velocità di circa 65 km all'ora e comunque superiore al limite massimo consentito di 50 km all'ora, in un contesto, data l'ora e la stagione, scarsamente illuminato solo da illuminazione artificiale, in un tratto fiancheggiato da abitazioni e negozi, ancora aperti, con affaccio direttamente sulla strada e con ostacoli a bordo strada (fioriere e bidoni della spazzatura), abbia colposamente causato la morte del pedone Ci. St., che attraversava la strada da sinistra verso destra (rispetto al senso di marcia dell'imputato) per andare a gettare l'immondizia.

Il punto in cui è avvenuto l'investimento da parte dell'auto, che risulta non avere frenato ma solo sterzato leggermente a destra (p. 10 della sentenza impugnata), è dentro la corsia di percorrenza dell'auto dell'imputato, a circa venticinque-trenta metri dalle strisce pedonali più prossime, dietro rispetto al senso di marcia dell'auto, e a circa cento metri da quelle successive, più avanti.

La vittima è stata sbalzata in avanti a circa venti metri ed ha riportato gravissime lesioni che la hanno condotta a morte.

Si è ritenuta la condotta dell'imputato connotata da profili di colpa sia generica che specifica, in particolare per avere violato gli artt. 141 e 191 C.d.S., per non avere adeguato la velocità alla concreta situazione e per non essere stato in grado di fermare il mezzo.

La riconosciuta violazione dell'art. 190 C.d.S., per non avere la signora Ci. St. utilizzato le strisce pedonali, pur prossime e comunque entro cinquanta metri, e per avere attraversato in maniera imprudente (sbucando da dietro un veicolo in transito in senso opposto, rendendosi in concreto visibile a soli dieci metri dall'auto investitrice ed accelerando il passo anziché fermarsi al centro della carreggiata tra le due corsie) ha giustificato esclusa la rilevanza causale esclusiva della condotta della donna - l'affermazione del concorso di colpa della vittima, stimato da entrambi i giudici di merito nella misura percentuale del 50%; differente è stato soltanto, come anticipato, l'importo complessivo del risarcimento del danno.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza la parte civile C. D., figlia della defunta Ci. St., tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo motivo), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (gli altri due motivi), e vizio di motivazione (il secondo ed il terzo motivo).

3.1 Con il primo motivo (pp. 2-5 del ricorso), richiamati i motivi dell'appello, denunzia violazione delle norme del C.d.S..

La vittima avrebbe attraversato in quel punto poiché convinta della presenza di un attraversamento pedonale in ragione della presenza in quel punto di un cartello (segnaletica verticale), la cui immagine è riprodotta nel ricorso (p. 4), recante indicazioni in contrasto con la segnaletica orizzontale (strisce pedonali).

Tale motivo, già sviluppato nell'atto di appello sub n. 1), sarebbe stato disatteso dalla Corte di merito con motivazione del tutto incondivisibile, basata sulla buona conoscenza dei luoghi da parte della vittima, "a prescindere dalla presenza di segnaletica (verticale od orizzontale) che l'autorizzasse a farlo" (così alla p. 8 della decisione impugnata). Tale passaggio motivazionale viene criticato severamente poiché, al di là del grado di conoscenza dei luoghi, non essendo peraltro dimostrato che la vittima ne avesse uno buono, la segnaletica verticale e quella orizzontale hanno per il codice della strada la stessa identica precettività, ne’ vi era divergenza tra le indicazioni (orizzontali e verticale) in questione.

I giudici di merito avrebbero errato nel ritenere illegittimo l'attraversamento della sede stradale attuato dal pedone al di fuori delle strisce pedonali disegnate sull'asfalto, mentre nessuna colpa potrebbe attribuirsi alla vittima.

3.2. Mediante il secondo motivo (pp. 5-6 del ricorso) la ricorrente censura la mancata presa in esame, con conseguente omissione di pronunzia, del motivo svolto sub n. 4 nell'atto di appello e rubricato "esclusiva responsabilità dell'automobilista per comportamento negligente, omissivo e distratto".

Pur avendo i giudici di merito rilevato plurimi profili di colpa nella condotta dell'imputato, avrebbero però trascurato di prendere in considerazione i seguenti aspetti, già evidenziati alle pp. 15-17 dell'impugnazione di merito: evitabilità dell'incidente tramite manovre di emergenza (immediata frenata e sterzata);

errore decisivo nella condotta di guida (sterzata verso destra anziché, come si assume da parte della ricorrente, verso sinistra); distrazione alla guida (mancata avvistamento tempestivo del pedone, seppure la visibilità fosse buona, come detto dall'imputato, e la vittima fosse vestita di bianco, come dichiarato dal passeggero dell'auto investitrice).

L'omessa considerazione delle riferite circostanze ha determinato l'attribuzione di concorso colposo alla condotta della vittima in misura paritaria, mentre, ove si fossero tenute in considerazione le stesse, si sarebbe concluso nel senso della totale - ovvero quasi totale - responsabilità dell'investitore.

3.3. Con l'ultimo motivo (pp. 6-7 del ricorso) si duole della mancanza di motivazione sulla decisione di quantificare il danno, accogliendo parzialmente l'appello sul punto, in misura non coincidente con il massimo tabellare.

La corretta valutazione delle plurime circostanze di fatto, pur recepite dal giudice dell'appello (donne conviventi, strettissimo legame tra le due ed età delle stesse, impegno della vittima nell'accudimento della nipotina, figlia della figlia, in tenerissima età, avere la parte civile assistito all'investimento), avrebbe dovuto condurre ad attenersi al massimo previsto dalle c.d. tabelle di Milano, mentre la Corte di merito ha ridotto l'importo di circa 50.000,00 Euro (cioè da 326.000,00 a 280.000,00 Euro) senza offrire, ad avviso della parte ricorrente, alcuna giustificazione. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta dell'11 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per le seguenti ragioni.

2. Nell'appello (pp. 2-3) la parte civile fa espresso riferimento alle fotografie nn. 18-19 scattate dai Carabinieri e nn. 2-3-4 allegate alla consulenza del geometra S., incaricato dal P.M, foto che ritrarrebbero due cartelli stradali l'uno di fronte all'altro, ai lati della strada ove è avvenuto l'incidente, indicanti attraversamento pedonale. Tali cartelli sarebbero in prossimità del punto d'urto (così, almeno, si legge alla p. 3 dell'appello) e la loro presenza avrebbe autorizzato, in tesi di parte ricorrente, l'attraversamento da parte della signora Ci. St.. Peraltro, dei motivi svolti nell'impugnazione di merito si rinviene stringata sintesi alle pp. 1-2 della decisione impugnata.

3. A tale osservazione la Corte di appello di Bologna replica nei seguenti, testuali, termini (pp. 7-8): "Si tratta di condotta colposa (quella della vittima) non scusabile neppure considerando che sul luogo dell'incidente è risultato, come sopra osservato, un contrasto tra la segnaletica verticale e quella orizzontale. La buona conoscenza che la p.o. aveva del luogo, ove ragionevolmente si era recata altre volte ed anche di giorno vista la collocazione della sua abitazione, consente infatti di ricostruirne la determinazione ad attraversare in quell'esatto punto della carreggiata a prescindere dalla presenza di segnaletica (verticale od orizzontale) che l'autorizzasse a farlo".

Si tratta di motivazione di cui non si apprezza la logica.

La Corte di merito, infatti, dopo avere affermato la compresenza sul luogo di segnaletica verticale ed orizzontale in contrasto - parrebbe - reciproco (circostanza di fatto di estrema rilevanza rispetto al tema del concorso di colpa del pedone, ritenuto peraltro sussistente in percentuale estremamente significativa, senza offrire una reale spiegazione), ne afferma, ma del tutto apoditticamente ed illogicamente, la irrilevanza e ciò sul presupposto, meramente affermato ma non giustificato, che la vittima avrebbe conosciuto bene i luoghi; e da tale ultima circostanza desume la conseguenza che la donna avrebbe potuto/dovuto ricostruire l'esatto precetto e, quindi, attraversare la strada nel punto corretto "a prescindere dalla presenza di segnaletica (verticale od orizzontale) che l'autorizzasse a farlo". Evidente il grave errore di diritto, che consiste nel ritenere che il pedone/utente della strada, in presenza di più segnali in contrasto tra loro, ove conoscitore dei luoghi, avrebbe l'onere di ricostruire quale sia il cartello cui prestare osservanza e quale, invece, sia da disattendere.

4. In conseguenza, i primi due motivi di ricorso devono trovare accoglimento, assorbito il terzo: discende la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022.

 

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