Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 13217 del 7 aprile 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13217 del 07/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140, 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - L'altezza ridotta del pedone ed il suo attraversamento della carreggiata servendosi degli attraversamenti tracciati tra le auto incolonnate non basta ad escludere la responsabilità del conducente per l'investimento, configurabile solo quando la condotta della vittima presenta una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; situazione configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 14 luglio 2020, ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 25 settembre 2018 confermando l'affermazione della penale responsabilità di D. M. P. per il reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, ma applicando le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla aggravante e riducendo ad anni uno e mesi sei di reclusione la pena di anni due di reclusione inflitta in primo grado.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), alle ore 12 circa, nel territorio del (OMISSIS) a seguito del quale M. M. (di anni (OMISSIS)) riportò gravissime lesioni che ne determinarono la morte, avvenuta presso l'ospedale (OMISSIS) il (OMISSIS). Nel corso del giudizio di merito è emerso che la M. stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, procedendo da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del furgone condotto dal D. M., quando fu urtata dalla parte anteriore sinistra del veicolo e sbalzata a circa 11 metri di distanza. Le lesioni riportate, nonostante le cure tempestive, causarono il decesso, avvenuto pochi giorni dopo in ospedale.

3. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso articolando due diversi motivi.

3.1 Col primo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concreta possibilità dell'imputato di scorgere il pedone impegnato nell'attraversamento pedonale. Osserva in proposito che, secondo la prospettazione difensiva, la M. aveva iniziato ad attraversare passando dietro ad alcune auto incolonnate nella corsia opposta rispetto a quella percorsa dall'imputato e, poiché era alta 160 cm., D. M. non poté vederla e fermarsi per tempo. Sottolinea che, pur non avendo escluso la presenza delle auto incolonnate, i giudici di merito hanno contraddittoriamente sostenuto che questa circostanza fosse priva di rilevanza e inidonea ad escludere la penale responsabilità dell'imputato.

3.2 Col secondo motivo sostiene l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale riguardo alla determinazione della pena base che, non ostante la concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto alla aggravante e il conseguente mutamento della cornice edittale della pena, è stata determinata nella stessa misura indicata dal giudice di primo grado (pari al minimo edittale previsto per il reato aggravato). Osserva che la pena base è stata determinata in misura pari al quadruplo del minimo edittale previsto dall'art. 589 c.p., comma 1 senza che questa scelta sia stata adeguatamente motivata.

3. Con memoria scritta il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni per l'udienza senza discussione orale (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, ex art. 16 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

2. Col primo motivo si chiede una nuova valutazione degli elementi di prova esaminati dai giudici di merito ai fini della decisione, operazione che è estranea al giudizio di legittimità (tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

La motivazione delle sentenze di merito - che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - ricostruiscono con precisione la dinamica del sinistro prendendo in esame la prospettazione difensiva e osservano:

- che la presenza dell'attraversamento pedonale era resa evidente da un segnale verticale posto sul lato destro della strada e ben visibile al D.M.;

- che, nell'avvicinarsi ad un attraversamento pedonale, tanto più se nella carreggiata opposta ci sono auto incolonnate che possono limitare la visibilità (come l'imputato ha sostenuto), il conducente deve prestare particolare attenzione;

- che la presenza di un pedone sulle strisce e in fase di attraversamento della carreggiata, non può essere considerata circostanza eccezionale;

- che l'ampiezza della carreggiata era tale da far sì che l'eventuale presenza di auto incolonnate non impedisse la visibilità di un pedone, anche di bassa statura;

- che l'urto si verificò oltre la linea di mezzeria sicché, quando fu investita, la M. aveva già attraversato un'intera semicarreggiata procedendo ad una andatura che, in ragione dell'età, non poteva essere particolarmente veloce;

- che l'imputato ha ammesso di non essersi reso conto dell'esistenza di un attraversamento pedonale debitamente segnalato e, quindi, di non aver guidato in modo attento.

Si tratta di motivazioni logiche, esaustive, non contraddittorie e pienamente conformi ai principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, in caso di omicidio colposo, il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configura, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; e questa situazione è configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929).

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale così calcolata. La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente, anche se sinteticamente, la scelta di mantenere la pena base nella misura di due anni di reclusione facendo riferimento al grado elevato della colpa.

La circostanza che il mutamento della cornice edittale della pena, conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ritenute non applicabili dal giudice di primo grado), non abbia determinato la riduzione della pena base, non comporta violazione dell'art. 597 c.p.p. perché, ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata, la pena inflitta è stata diminuita.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2022.

 

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