PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO PER IL QUALE NON È STATA COMUNICATA LA VARIAZIONE DI RESIDENZA O DI SEDE DEL PROPRIETARIO

Codice scheda: ME-RESIDENZA-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 21 settembre 2026

In sintesi: è sanzionata la circolazione del monopattino per il quale non sia stata comunicata la variazione della residenza o della sede del proprietario secondo le disposizioni dell'art. 97, comma 3-bis, del Codice della strada, in quanto compatibili. Occorre distinguere: per la persona fisica il Comune comunica il trasferimento di residenza tramite ANPR affinché l'ufficio competente aggiorni l'Archivio nazionale dei veicoli; per la persona giuridica la richiesta di aggiornamento deve essere presentata entro trenta giorni dal trasferimento della sede. La mera discordanza informatica non basta: prima della contestazione devono essere accertati la variazione, il procedimento applicabile, la mancata comunicazione e l'effettiva circolazione del mezzo. La sanzione va da euro 100,00 a euro 400,00.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Obbligo relativo alla variazione: art. 1, comma 75-vicies quater, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che impone di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'art. 97, comma 3-bis, del Codice della strada, in quanto compatibili.

Disciplina richiamata: art. 97, comma 3-bis, del Codice della strada. Per le persone fisiche l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli avviene sulla base della notizia trasmessa dal Comune tramite ANPR non appena registrata la variazione anagrafica; per le persone giuridiche la richiesta deve essere presentata all'ufficio competente o a un soggetto abilitato al collegamento telematico entro trenta giorni dal trasferimento della sede.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che estende la sanzione prevista dal secondo periodo alla circolazione del monopattino per il quale non sia stata comunicata la variazione.

Emissione, richiesta e rilascio del contrassegno: decreto 6 ottobre 2025, n. 250 e decreto direttoriale 6 marzo 2026, n. 110.

Controllo informatico: circolare n. 15228 del 18 maggio 2026 e circolare n. 15065 del 25 maggio 2026, relative alla funzione “Monopattini” disponibile in Infoweb per gli organi di cui all'art. 12 del Codice della strada.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, alle verifiche documentali e agli altri accertamenti necessari.

Disciplina procedurale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando il conducente autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale.

PRECETTO

Non può essere posto in circolazione il monopattino identificato da un contrassegno al quale risultino associati dati non aggiornati a causa della mancata comunicazione della variazione della residenza o della sede del proprietario. La fattispecie richiede congiuntamente:

  • una variazione effettivamente intervenuta e registrata;
  • la mancata comunicazione secondo il procedimento applicabile alla natura del proprietario;
  • l'effettiva circolazione del monopattino dopo il momento in cui la comunicazione avrebbe dovuto prodursi.

Persona fisica: l'art. 97, comma 3-bis, pone a carico del Comune la trasmissione della notizia del trasferimento tramite ANPR. Un disallineamento dell'archivio non deve quindi essere automaticamente attribuito al proprietario: occorre verificare la registrazione anagrafica, la trasmissione e l'eventuale anomalia del flusso amministrativo.

Persona giuridica: la richiesta di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli deve essere presentata dalla persona giuridica entro trenta giorni dal trasferimento della sede. La fattispecie può essere contestata soltanto dopo la scadenza del termine e dopo avere escluso che la richiesta sia stata tempestivamente inoltrata.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del monopattino in una delle aree o degli spazi nei quali il mezzo si considera in circolazione;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • combinazione alfanumerica del contrassegno e dati del proprietario associati nell'Archivio nazionale dei veicoli;
  • identità del conducente e sua eventuale coincidenza con il proprietario;
  • natura del proprietario: persona fisica oppure persona giuridica;
  • precedente residenza o sede risultante dall'archivio e nuova residenza o sede;
  • data giuridicamente rilevante della variazione e fonte documentale dalla quale è ricavata;
  • per la persona fisica, avvenuta registrazione in ANPR e stato della comunicazione trasmessa dal Comune;
  • per la persona giuridica, scadenza del trentesimo giorno e assenza di una richiesta tempestiva di aggiornamento;
  • eventuale ricevuta, protocollo o attestazione prodotta dall'interessato;
  • esito, data e ora della consultazione Infoweb e delle ulteriori banche dati legittimamente utilizzate;
  • eventuali ritardi tecnici o disallineamenti non imputabili al proprietario;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete della circolazione accertata.

Autore materiale: secondo la formulazione del comma 75-undevicies, il conducente che pone in circolazione il monopattino per il quale la prescritta variazione non è stata comunicata. La scheda Pro.Sa. individua sinteticamente la fattispecie con riferimento al proprietario che omette la comunicazione; nel verbale devono però essere tenute distinte la condotta di circolazione e la posizione del soggetto sul quale ricade l'adempimento.

Proprietario: è il soggetto cui si riferisce la variazione e sul quale, quando persona giuridica, grava la richiesta di aggiornamento entro trenta giorni. Se diverso dal conducente, la sua posizione deve essere valutata anche ai fini dell'art. 196 del Codice della strada.

Esclusioni: la sola difformità fra l'indirizzo dichiarato dal conducente e quello presente in archivio non dimostra la violazione. La fattispecie non ricorre se il mezzo non era in circolazione, se la comunicazione o la richiesta era stata tempestivamente effettuata, oppure se il mancato aggiornamento dipende da un ritardo o errore dell'amministrazione. Per le persone fisiche non può essere applicato automaticamente il termine di trenta giorni previsto espressamente per il trasferimento della sede delle persone giuridiche.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Formula – proprietario persona giuridica: circolava sulla strada alla guida del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie e ulteriori elementi], recante il contrassegno identificativo [combinazione], associato alla persona giuridica proprietaria [denominazione, codice fiscale e sede risultante], per il quale non era stata richiesta entro trenta giorni la registrazione della variazione della sede da [precedente sede] a [nuova sede], trasferimento intervenuto in data [...]. La scadenza del termine e l'omissione risultavano da [indicare visura, archivio, esito Infoweb, mancata produzione della ricevuta e ulteriori riscontri]. Violazione dell'art. 1, comma 75-undevicies, terzo periodo, in relazione al comma 75-vicies quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'art. 97, comma 3-bis, del Codice della strada.

Formula – proprietario persona fisica, previa verifica del flusso ANPR: circolava sulla strada alla guida del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [identificazione], recante il contrassegno [combinazione], associato al proprietario [generalità], per il quale non risultava comunicata all'Archivio nazionale dei veicoli la variazione di residenza da [precedente residenza] a [nuova residenza], registrata in ANPR in data [...]. L'omessa comunicazione veniva accertata mediante [descrivere puntualmente gli esiti delle verifiche presso ANPR, Comune, Archivio nazionale dei veicoli e Infoweb], escluso un mero ritardo o disallineamento non imputabile all'interessato. Violazione dell'art. 1, comma 75-undevicies, terzo periodo, in relazione al comma 75-vicies quater, della legge n. 160/2019.

Formula integrativa – conducente diverso dal proprietario: il conducente era identificato in [generalità]; proprietario associato al contrassegno risultava [generalità o denominazione]. Le rispettive posizioni venivano distinte nel verbale e valutate ai fini della responsabilità per la circolazione e dell'eventuale obbligazione solidale.

Formula integrativa – verifica informatica: inserita nella funzione “Monopattini” la combinazione alfanumerica [...], il sistema restituiva la residenza o sede [...]. Il diverso dato aggiornato [...], efficace dal [...], risultava da [fonte]. Le ulteriori verifiche sull'adempimento davano il seguente esito: [...].

Formula integrativa in caso di contestazione non immediata: la contestazione non veniva effettuata immediatamente al soggetto destinatario della sanzione in quanto [indicare in modo concreto la ragione]; il verbale sarà notificato nei termini previsti dall'art. 201 del Codice della strada.

Codice Pro.Sa.: 4271

Avvertenza operativa sul codice: il codice 4271 è specificamente associato all'omessa comunicazione della variazione della residenza o della sede del proprietario. Non deve essere utilizzato per la mancanza, la non visibilità, l'alterazione o la contraffazione del contrassegno, né per un semplice disallineamento informatico non ancora ricondotto all'omissione prevista dalla legge.

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 100,00 a euro 400,00
Pagamento in misura ridotta euro 100,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 70,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 200,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista
Sequestro o altra misura cautelare amministrativa sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere l'effettiva circolazione, il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'accertamento;
  • identificare il monopattino e riportare integralmente la combinazione alfanumerica del contrassegno;
  • identificare separatamente conducente e proprietario, evitando di considerarli coincidenti senza verifica;
  • individuare se il proprietario sia persona fisica o persona giuridica prima di applicare il procedimento dell'art. 97, comma 3-bis;
  • indicare il precedente e il nuovo indirizzo, la data efficace della variazione e la fonte dalla quale tali dati risultano;
  • per la persona fisica, verificare la registrazione in ANPR e il flusso informativo proveniente dal Comune;
  • per la persona giuridica, calcolare esattamente il termine di trenta giorni e acquisire la visura o altra fonte ufficiale relativa al trasferimento della sede;
  • chiedere e verificare eventuali ricevute, protocolli o attestazioni di richiesta tempestiva;
  • consultare Infoweb e annotare data, ora, combinazione interrogata ed esito, conservando il riepilogo secondo le procedure dell'ufficio;
  • non fondare la contestazione sulla sola mancata coincidenza tra indirizzi presenti in documenti o banche dati differenti;
  • distinguere l'omissione del soggetto obbligato dal ritardo di lavorazione, dal mancato allineamento e dall'errore dell'amministrazione;
  • non contestare la fattispecie se il monopattino è soltanto custodito, trasportato o condotto a mano e non ricorre la circolazione richiesta dalla norma sanzionatoria;
  • verificare autonomamente regolarità del contrassegno, copertura assicurativa e ulteriori violazioni eventualmente concorrenti.

Comunicazione tempestiva ma aggiornamento non ancora visibile: la ricevuta della richiesta o la prova della trasmissione eseguita secondo la procedura applicabile escludono che il mero mancato allineamento dell'archivio dimostri l'omissione. Devono essere accertati i tempi di lavorazione e la riferibilità del ritardo.

Variazione comunicata tardivamente: l'adempimento successivo non modifica retroattivamente i fatti già verificatisi. Prima di contestare, occorre tuttavia determinare con precisione la data della variazione, la scadenza applicabile, la data della comunicazione e il momento della circolazione.

Contrassegno materialmente regolare: la presente violazione può ricorrere anche quando il supporto sia genuino, integro, visibile e correttamente applicato, poiché riguarda l'aggiornamento dei dati associati. Viceversa, la difformità dei dati non rende di per sé il contrassegno alterato o contraffatto.

Concorso con altre violazioni: l'omessa comunicazione non assorbe automaticamente la mancanza o irregolarità del contrassegno, l'assenza della copertura assicurativa o le violazioni commesse dal conducente. Ciascuna fattispecie richiede un accertamento autonomo dei propri elementi costitutivi.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. La circolazione è elemento della fattispecie. Il comma 75-undevicies non sanziona in via autonoma il dato archivistico non aggiornato, ma estende la sanzione al caso di circolazione del monopattino per il quale la variazione non sia stata comunicata. Il verbale deve quindi descrivere tanto la circolazione quanto il presupposto omissivo.

2. Persone fisiche e persone giuridiche. Il rinvio all'art. 97, comma 3-bis, opera “in quanto compatibile”. Per le persone fisiche la comunicazione all'Archivio nazionale dei veicoli è effettuata dal Comune tramite ANPR; per le persone giuridiche la richiesta grava sulla stessa persona giuridica e deve essere presentata entro trenta giorni. Applicare indistintamente a entrambe le categorie il medesimo obbligo personale e il medesimo termine produrrebbe una contestazione non aderente al testo richiamato.

3. Valore della consultazione informatica. Infoweb e le altre banche dati forniscono elementi essenziali, ma la schermata con il vecchio indirizzo non prova da sola l'omissione. Il risultato deve essere confrontato con ANPR, Registro delle imprese, ricevute e ulteriori dati pertinenti, nel rispetto delle competenze e delle procedure di accesso.

4. Conducente e proprietario. La norma sanzionatoria descrive la circolazione con il mezzo non aggiornato, mentre l'adempimento riguarda il proprietario. Se i soggetti sono diversi, il verbale deve esplicitare i rispettivi ruoli e il fondamento dell'eventuale solidarietà, senza attribuire al conducente il trasferimento della residenza o della sede del proprietario.

5. Nessuna misura sul mezzo. Per questa sola violazione non sono previsti né sequestro né confisca. Tali misure non possono essere applicate per analogia; restano ferme quelle conseguenti a eventuali ulteriori violazioni autonomamente accertate.

6. Collegamenti con gli approfondimenti. Per natura, funzione, associazione al proprietario e gestione del contrassegno si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo VI, §§ 8.11-8.14. Per l'equiparazione residuale ai velocipedi e le regole generali applicabili si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15. Per il contrassegno e il controllo operativo si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.3, e Titolo II, § 4.7; per la distinzione tra trasgressore e obbligato in solido, il concorso tra violazioni, il pagamento e la redazione del verbale, Titolo III, §§ 5.9-5.10, Titolo VIII, §§ 10.22-10.23, e Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

7. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sull'art. 97, comma 3-bis, del Codice della strada, sugli atti attuativi del contrassegno e sulle disposizioni procedurali richiamate dal comma 75-vicies bis. Le formule operative sono autonome e devono essere nuovamente verificate sulle fonti ufficiali alla data dell'impiego.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 21 settembre 2026: prima redazione della scheda, con verifica del codice Pro.Sa. e distinzione tra il procedimento applicabile alle persone fisiche e quello applicabile alle persone giuridiche.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale