PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CIRCOLAZIONE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA CON MOTORE TERMICO O CON MOTORE ELETTRICO AVENTE POTENZA NOMINALE CONTINUA SUPERIORE A 1 kW
Codice scheda: ME-MOTORE-02
Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 20 settembre 2026
In sintesi: dal 16 luglio 2026 è vietata la circolazione del monopattino privo della prescritta assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Quando il mezzo non assicurato è dotato di motore termico oppure di motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW, si applica la sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00 e consegue la confisca del monopattino. L'organo accertatore deve pertanto procedere al sequestro secondo l'art. 213 del Codice della strada. Poiché è prevista la confisca, il pagamento in misura ridotta non è ammesso e il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro dieci giorni. Resta autonoma la contestazione relativa alle caratteristiche tecnico-costruttive del mezzo, quando ne ricorrano tutti i presupposti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Obbligo assicurativo: art. 1, comma 75-vicies quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile e il Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Requisito tecnico rilevante: art. 1, comma 75, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prescrive un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW; comma 75-vicies quanto alle specifiche soglie del motore termico e della potenza superiore a 1 kW che determinano la confisca.
Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Sanzione amministrativa accessoria: art. 1, comma 75-vicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede la confisca quando il monopattino abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.
Decorrenza dell'obbligo assicurativo: 16 luglio 2026, secondo il comunicato congiunto del 17 aprile 2026 e la circolare n. 615 del 24 aprile 2026.
Controllo telematico: circolare n. 21876 del 16 luglio 2026, relativa alla verifica della copertura assicurativa mediante la funzione “Monopattini” di Infoweb.
Disciplina tecnico-costruttiva: decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
Procedura relativa alla confisca: art. 210, comma 3, e art. 213 del Codice della strada.
Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.
Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.
PRECETTO
Non può circolare senza la prescritta copertura assicurativa il mezzo presentato o utilizzato come monopattino quando sia dotato:
- di un motore termico, incompatibile con il requisito della propulsione prevalentemente elettrica e con il motore elettrico previsto dal comma 75;
- di un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
La presente scheda riguarda la specifica violazione dell'obbligo assicurativo quando ricorra una delle caratteristiche tecniche che determinano la confisca. Il limite ordinario di conformità rimane fissato a 0,50 kW: la soglia di 1 kW non rende regolare il mezzo sino a tale valore, ma individua il punto oltre il quale opera anche la misura ablativa. La distinta circolazione con caratteristiche tecnico-costruttive vietate deve essere contestata autonomamente mediante la scheda ME-MOTORE-01 – Motore termico o potenza superiore a 1 kW.
ELEMENTI DA ACCERTARE
- effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada;
- caratteristiche esteriori e strutturali che consentono di ricondurre il veicolo alla tipologia del monopattino a motore;
- marca, modello, numero di serie e ogni codice identificativo del mezzo e del motore;
- tipo di propulsore installato: termico oppure elettrico;
- per il motore termico, presenza di serbatoio, alimentazione, scarico, componenti del propulsore e ulteriori elementi tecnici;
- per il motore elettrico, valore della potenza nominale continua espresso in watt o kilowatt;
- fonte dalla quale è ricavato il dato: targhetta, marcatura sul motore, documentazione del costruttore, manuale, certificazione o accertamento tecnico;
- distinzione tra potenza nominale continua e potenza massima, istantanea o di picco;
- in presenza di più motori, caratteristiche di ciascuna unità e documentazione idonea a determinare la potenza nominale continua complessiva;
- eventuali modifiche, sostituzioni del motore, centraline aggiuntive o alterazioni hardware e software;
- eventuale discordanza tra targhette, documentazione, dati commerciali e caratteristiche concretamente rilevate;
- identità e data di nascita del conducente autore materiale;
- identità del proprietario e verifica dell'eventuale appartenenza del mezzo a persona estranea alla violazione;
- numero del contrassegno identificativo, se presente;
- esito della verifica Infoweb relativo all'assenza della copertura assicurativa alla data e all'ora del controllo;
- eventuale polizza esibita e verifica della decorrenza, scadenza, sospensione e riferibilità al mezzo;
- in caso di flotta, inclusione analitica del singolo monopattino nella copertura collettiva;
- luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.
Autore materiale: conducente che pone in circolazione senza copertura assicurativa il monopattino dotato di motore termico oppure di motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Proprietario estraneo alla violazione: prima di applicare sequestro e confisca deve essere verificato l'art. 213, comma 9, del Codice della strada, secondo cui la misura non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. La mera diversità tra proprietario e conducente non dimostra automaticamente tale estraneità, che deve essere valutata sulla base degli elementi concreti.
Esclusioni: la presente scheda non deve essere utilizzata quando il mezzo risulti assicurato, né quando il motore elettrico abbia potenza nominale continua superiore a 0,50 kW ma non superiore a 1 kW. Non deve essere utilizzata quando l'unico valore disponibile sia la potenza di picco o quando il superamento di 1 kW sia soltanto ipotizzato sulla base della velocità raggiungibile. Per il monopattino conforme privo di assicurazione trova applicazione la scheda ME-ASSICURAZIONE-01 – Circolazione senza copertura assicurativa.
FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE
Formula – motore termico: conduceva sulla strada il monopattino a motore [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno ed ulteriori elementi], dotato di motore termico [indicare tipologia, alimentazione, cilindrata se accertata e caratteristiche osservate], privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. L'assenza della copertura alla data e all'ora dell'accertamento era verificata mediante interrogazione della funzione “Monopattini” di Infoweb, che restituiva il seguente esito: [riportare esito e dati disponibili]. La natura del propulsore era verificata mediante [descrivere controllo, targhetta, documentazione o accertamento tecnico]. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, secondo periodo, in relazione al comma 75-vicies quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sanzionata dal comma 75-undevicies, secondo periodo; consegue la confisca prevista dal comma 75-vicies.
Formula – motore elettrico superiore a 1 kW: conduceva sulla strada il monopattino a motore [identificazione completa], dotato di motore elettrico con potenza nominale continua pari a [...] W/kW, quindi superiore a 1 kW, privo della prescritta copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. L'assenza della copertura era verificata mediante [interrogazione Infoweb e ulteriori controlli]. Il dato di potenza era accertato mediante [targhetta del costruttore/marcatura sul motore/documentazione tecnica/operazione tecnica] e si riferiva alla potenza nominale continua, non alla potenza massima o di picco. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, secondo periodo, in relazione al comma 75-vicies quinquies, della legge n. 160/2019, sanzionata dal comma 75-undevicies, secondo periodo; consegue la confisca prevista dal comma 75-vicies.
Formula integrativa – più motori elettrici: il mezzo risultava dotato di n. [...] motori elettrici, aventi le seguenti caratteristiche [descrivere separatamente]; dalla documentazione o dall'accertamento tecnico [specificare] risultava una potenza nominale continua complessiva pari a [...] kW.
Formula integrativa – accertamento tecnico: poiché le indicazioni presenti sul mezzo erano [assenti/illeggibili/contraddittorie/non riferibili con certezza alla potenza nominale continua], venivano eseguite o disposte le seguenti operazioni tecniche: [descrivere attività, soggetto esecutore, documenti acquisiti ed esito].
Formula integrativa – verifica assicurativa: il conducente [non esibiva alcuna polizza/esibiva la polizza n. ...]; dagli accertamenti eseguiti risultava [assenza della copertura/polizza non ancora decorrente, scaduta, sospesa o non riferibile al mezzo]. La verifica veniva effettuata alle ore [...] del [data] e documentata mediante [stampa, annotazione o acquisizione dell'esito].
Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione senza copertura assicurativa il monopattino [identificazione] dotato di [motore termico/motore elettrico con potenza nominale continua di ... kW].
Formula relativa al sequestro: poiché alla violazione consegue la confisca del monopattino ai sensi dell'art. 1, comma 75-vicies, della legge n. 160/2019, il mezzo veniva sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada, come da separato verbale. Il veicolo era affidato in custodia a [generalità e qualità] e doveva essere trasportato, senza circolare, presso [luogo non sottoposto a pubblico passaggio] con le seguenti modalità di sicurezza: [...].
Formula integrativa – proprietario diverso dal conducente: il mezzo risultava appartenere a [generalità]; venivano acquisiti i seguenti elementi ai fini della verifica della sua eventuale estraneità alla violazione ai sensi dell'art. 213, comma 9, del Codice della strada: [...].
Codice Pro.Sa.: 4259
Avvertenza operativa sul codice: il codice 4259 riguarda la mancanza della copertura assicurativa quando il mezzo è dotato di motore termico o di motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW. La distinta violazione relativa alle caratteristiche tecnico-costruttive deve essere valutata separatamente ed è associata al codice 4244.
REGIME SANZIONATORIO
| Limiti edittali |
da euro 100,00 a euro 400,00 |
| Pagamento in misura ridotta |
non ammesso, poiché è prevista la confisca del veicolo; applicazione dell'art. 210, comma 3, del Codice della strada |
| Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni |
non ammesso |
| Trasmissione del verbale |
al Prefetto del luogo della violazione entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 210, comma 3, del Codice della strada |
| Maggiorazione notturna |
non prevista |
| Sanzione amministrativa accessoria |
confisca del monopattino, ricorrendone tutti i presupposti |
| Misura cautelare |
sequestro del monopattino ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada |
| Decurtazione di punti |
non prevista |
| Autorità competente |
Prefetto per la determinazione della sanzione e il procedimento di confisca; tutela giurisdizionale secondo la disciplina applicabile |
NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE
- descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
- identificare compiutamente mezzo, motore, conducente e proprietario;
- nel caso di motore termico, documentare gli elementi tecnici che ne dimostrano natura e funzionamento;
- nel caso di motore elettrico, riportare il valore esatto della potenza nominale continua e la fonte del dato;
- fotografare targhette, marcature, numero di serie, motore e componenti rilevanti;
- acquisire manuale, dichiarazione del costruttore o altra documentazione tecnica attendibile, quando disponibile;
- non utilizzare la potenza massima o di picco come se fosse potenza nominale continua;
- non desumere il superamento di 1 kW dalla sola velocità o dalle prestazioni apparenti;
- quando i dati non siano univoci, procedere alle operazioni tecniche necessarie e documentarne metodologia ed esito;
- consultare Infoweb, annotando combinazione del contrassegno, data, ora ed esito della verifica assicurativa;
- acquisire o conservare il riepilogo dell'interrogazione secondo le procedure dell'ufficio;
- esaminare l'eventuale polizza prodotta, verificandone decorrenza, scadenza, sospensione e riferibilità al mezzo;
- in caso di polizza di flotta, verificare l'inclusione analitica del monopattino controllato;
- verificare se il mezzo appartenga a persona diversa dal conducente e acquisire gli elementi relativi alla sua eventuale estraneità;
- redigere contestualmente il verbale di sequestro e indicare il vincolo nel verbale di contestazione;
- nominare il custode secondo l'art. 213, impartendo prescrizioni chiare sul deposito in luogo non sottoposto a pubblico passaggio;
- vietare la prosecuzione della circolazione e assicurare il trasporto del mezzo con modalità compatibili con il sequestro;
- in caso di conducente minorenne, affidare la custodia secondo la specifica disciplina dell'art. 213, comma 5;
- non indicare alcun importo per il pagamento in misura ridotta;
- trasmettere il verbale al Prefetto entro dieci giorni;
- contestare separatamente la violazione tecnico-costruttiva, la mancanza o irregolarità del contrassegno e le ulteriori condotte soltanto quando ne risultino provati tutti gli elementi.
Potenza superiore a 0,50 kW ma non superiore a 1 kW: il mezzo è già difforme dal requisito stabilito dal comma 75 e la sua circolazione è sanzionabile ai sensi del comma 75-undevicies. Tuttavia, per il solo dato della potenza, non ricorre la confisca del comma 75-vicies e non deve essere impiegata la presente scheda.
Potenza esattamente pari a 1 kW: la norma richiede, per la confisca fondata sulla potenza, un valore superiore a 1 kW. Il valore esattamente pari a 1 kW integra una non conformità rispetto al limite di 0,50 kW, ma non supera la soglia della presente ipotesi.
Potenza di picco: le espressioni commerciali “peak power”, “maximum power”, “potenza massima” o equivalenti non dimostrano la potenza nominale continua. Occorre individuare il dato tecnico espressamente riferibile alla grandezza richiesta dalla legge.
Velocità del mezzo: potenza e velocità sono parametri differenti. Un'elevata velocità può giustificare ulteriori verifiche, ma non costituisce da sola prova della potenza nominale continua superiore a 1 kW.
Possibile diversa classificazione: la presenza di un motore termico o la potenza superiore a 1 kW non autorizzano ad applicare automaticamente la disciplina del ciclomotore. L'eventuale riconducibilità ad altra categoria di veicolo richiede un autonomo accertamento tecnico e giuridico fondato sull'insieme delle caratteristiche costruttive.
Concorso con la violazione tecnico-costruttiva: la presente scheda riguarda l'assenza di assicurazione. Quando sia provata anche la circolazione con motore termico o con potenza nominale continua superiore a 1 kW, ricorre autonomamente la fattispecie descritta nella scheda ME-MOTORE-01 – Motore termico o potenza superiore a 1 kW, codice Pro.Sa. 4244. Le due contestazioni devono rappresentare separatamente i precetti violati, pur potendo concorrere nel medesimo accertamento.
Contrassegno assente o irregolare: l'assenza del contrassegno non dimostra automaticamente la mancanza della copertura assicurativa. La verifica deve essere compiuta attraverso ogni dato identificativo disponibile. Se ricorrono anche i presupposti della distinta violazione relativa al contrassegno, questa deve essere contestata autonomamente.
Custodia del mezzo: il monopattino sequestrato non può continuare a circolare. Il custode deve depositarlo in luogo non sottoposto a pubblico passaggio e il trasferimento deve avvenire in sicurezza, senza utilizzarlo come veicolo.
PAGAMENTO, TRASMISSIONE E RICORSI
Pagamento: il pagamento in misura ridotta non è ammesso, poiché alla violazione consegue la confisca. Non devono essere indicati né l'importo di euro 100,00 come somma pagabile entro sessanta giorni né la riduzione del 30%.
Trasmissione al Prefetto: il verbale deve essere trasmesso al Prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni, secondo quanto previsto dall'art. 210, comma 3, del Codice della strada.
Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada, coordinato con la trasmissione obbligatoria disposta dall'art. 210, comma 3.
Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.
Ricorso contro il sequestro: contro la misura cautelare è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 213, comma 7, del Codice della strada, ferme restando le ulteriori forme di tutela previste dall'ordinamento.
NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE
1. Operatività dal 16 luglio 2026. L'obbligo assicurativo è divenuto concretamente operativo dal 16 luglio 2026. La presente scheda non deve essere utilizzata per fatti anteriori a tale data.
2. Due soglie con funzioni diverse. Il valore di 0,50 kW costituisce il limite massimo di conformità del motore elettrico. La soglia superiore a 1 kW individua invece il livello al quale la legge collega anche la confisca. Non esiste una fascia di regolarità sino a 1 kW.
3. Doppio oggetto della prova. Devono essere dimostrate sia l'assenza della copertura assicurativa sia la presenza del motore termico o della potenza nominale continua superiore a 1 kW. L'esito negativo di Infoweb non sostituisce l'accertamento tecnico e il dato di potenza non dimostra l'assenza dell'assicurazione.
4. Specialità rispetto all'art. 193 del Codice della strada. La mancanza dell'assicurazione è disciplinata direttamente dall'art. 1, commi 75-quater e 75-undevicies, della legge n. 160/2019. Non deve essere aggiunta, per il medesimo fatto, la sanzione ordinaria dell'art. 193 del Codice della strada. Il sequestro deriva in questa scheda dalla confisca prevista per le caratteristiche del mezzo, non dalla misura assicurativa ordinaria.
5. Accertamento tecnico. L'art. 13 della legge n. 689/1981 consente rilievi descrittivi e fotografici e altre operazioni tecniche. Se il dato non è immediatamente affidabile, la verifica deve precedere una qualificazione che comporta l'ablazione del bene.
6. Confisca e sequestro. La confisca è la sanzione accessoria prevista dal comma 75-vicies; il sequestro dell'art. 213 del Codice della strada costituisce la misura cautelare necessaria a preservare il mezzo fino alla definizione del procedimento.
7. Pagamento non ammesso. Il richiamo al Titolo VI rende applicabile l'art. 210, comma 3, del Codice della strada. Quando è prevista la confisca non è ammesso il pagamento in misura ridotta e il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro dieci giorni.
8. Proprietario estraneo. L'art. 213, comma 9, esclude la misura quando il mezzo appartiene a persona estranea alla violazione. Occorre distinguere questa condizione dalla semplice diversità tra proprietario e conducente e dalla responsabilità solidale per la sanzione pecuniaria.
9. Minore autore materiale. La responsabilità amministrativa deve essere ricostruita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981. Per la custodia del mezzo sequestrato trova applicazione la specifica disciplina dell'art. 213, comma 5, del Codice della strada.
10. Concorso e diversa classificazione. La violazione assicurativa non assorbe quella tecnico-costruttiva. Le contestazioni devono restare distinte e ciascuna deve essere sostenuta dai propri elementi. L'eventuale riconducibilità del mezzo a un'altra categoria di veicolo richiede un autonomo accertamento tecnico e giuridico.
11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per requisiti di potenza, assicurazione e distinzione tra il limite di 0,50 kW e la soglia di 1 kW si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.5, Titolo IV, § 6.8, e Titolo VII, §§ 9.15-9.17. Per la qualificazione del mezzo e le regole generali di circolazione si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo IV, § 6.14, e Titolo V, § 7.15. Per sanzione speciale, verifica di potenza e assicurazione, sequestro, confisca, minore, obbligato in solido, concorso e redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, §§ 3.2-3.3; Titolo II, §§ 4.5-4.6 e § 4.8; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo IV, §§ 6.11-6.12; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.
12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, sul decreto 18 agosto 2022 e sugli artt. 210 e 213 del Codice della strada. Copertura assicurativa, dati tecnici, proprietà del mezzo e condizioni delle misure devono essere verificati nel caso concreto.
CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI
- 20 settembre 2026: prima redazione della scheda.
AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, gli atti attuativi e di prassi, i dati tecnici del mezzo, la documentazione del costruttore, la proprietà e l'eventuale estraneità del proprietario, nonché tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.