PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO PRIVO DEL CATADIOTTRO POSTERIORE ROSSO

Codice scheda: ME-CATADIOTTRI-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026

In sintesi: i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono essere dotati posteriormente di catadiottri rossi. La circolazione con il dispositivo completamente assente è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00. Il catadiottro è un dispositivo a luce riflessa e non deve essere confuso con la luce posteriore rossa alimentata elettricamente né con l'eventuale luce di arresto. La sua presenza è richiesta anche durante il giorno e in condizioni di piena visibilità. La presente scheda riguarda esclusivamente l'assenza del dispositivo; le difformità tecniche relative a installazione, altezza, orientamento, forma o caratteristiche riflettenti devono essere valutate separatamente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma precettiva: art. 1, comma 75-sexies, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale i monopattini elettrici sono dotati posteriormente di catadiottri rossi.

Disciplina tecnica: art. 4 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che prescrive posteriormente catadiottri rossi e richiama, per installazione e caratteristiche tecniche, l'art. 224 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-duodevicies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.

PRECETTO

Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve essere dotato posteriormente di catadiottro o catadiottri rossi. Il dispositivo riflette verso la sorgente la luce che lo colpisce e rende percepibile posteriormente il mezzo anche quando non emette luce propria.

L'obbligo di dotazione è permanente e non dipende:

  • dall'ora in cui avviene la circolazione;
  • dalla presenza o assenza dell'illuminazione pubblica;
  • dalle condizioni meteorologiche o di visibilità;
  • dall'accensione della luce posteriore rossa;
  • dalla presenza di una luce di arresto;
  • dalla brevità del percorso.

La presente ipotesi ricorre quando il monopattino è completamente privo del prescritto dispositivo posteriore a luce riflessa rossa. Se il dispositivo esiste ma è collocato, orientato, costruito o marcato in modo non conforme, l'accertamento deve essere ricondotto alla distinta disciplina tecnico-costruttiva, dopo aver verificato applicabilità temporale, caratteristiche prescritte e corretto regime sanzionatorio.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • marca, modello, colore, numero di serie ed eventuale contrassegno identificativo;
  • ispezione della parte posteriore, del parafango, della pedana e degli eventuali supporti;
  • completa assenza del catadiottro o dei catadiottri posteriori rossi;
  • distinzione rispetto alla luce posteriore rossa alimentata elettricamente;
  • distinzione rispetto all'eventuale luce di arresto;
  • eventuale presenza di semplici superfici colorate, adesivi decorativi o materiali non aventi funzione catadiottrica;
  • eventuali tracce di distacco, rottura o rimozione del dispositivo;
  • eventuali modifiche o sostituzioni apportate alla parte posteriore del mezzo;
  • documentazione fotografica complessiva e ravvicinata della zona posteriore;
  • documentazione tecnica del costruttore, manuale d'uso o scheda tecnica eventualmente disponibili;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • identità del proprietario del mezzo;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino completamente privo del prescritto catadiottro posteriore rosso.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Esclusioni: la presente scheda non deve essere utilizzata quando il dispositivo rosso a luce riflessa sia presente ma risulti semplicemente sporco, parzialmente coperto, danneggiato, montato ad altezza diversa, orientato irregolarmente o privo di una marcatura tecnica, senza avere prima qualificato e provato la specifica difformità; quando sia assente soltanto un catadiottro laterale giallo; oppure quando l'accertamento riguardi la luce posteriore rossa spenta o inefficiente.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno identificativo ed ulteriori elementi], completamente privo posteriormente del prescritto catadiottro a luce riflessa rossa. L'ispezione della parte posteriore del mezzo, comprendente [parafango, pedana, supporto della luce, telaio e ulteriori parti esaminate], consentiva di accertare l'assenza del dispositivo, distinta dalla presenza della [luce posteriore rossa/eventuale luce di arresto]. La mancanza era documentata mediante [fotografie/video/ulteriori rilievi]. Violazione dell'art. 1, comma 75-sexies, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sanzionata dal comma 75-duodevicies della medesima legge.

Formula integrativa – tracce di rimozione o distacco: nella parte posteriore del mezzo erano visibili [fori, residui di adesivo, supporto vuoto, superficie spezzata o ulteriori elementi], compatibili con il distacco o la rimozione del dispositivo catadiottrico, come documentato mediante [indicare].

Formula integrativa – elemento rosso privo di funzione riflettente: era presente esclusivamente [descrivere adesivo, superficie verniciata o componente], che non costituiva un dispositivo catadiottrico a luce riflessa; tale circostanza era verificata mediante [esame, illuminazione diretta, confronto con documentazione tecnica o ulteriore accertamento].

Formula integrativa – accertamento diurno: la violazione era accertata durante le ore diurne; si dà atto che l'obbligo di dotazione del catadiottro posteriore rosso non è limitato alle ore notturne o alle condizioni di ridotta visibilità.

Formula integrativa – prosecuzione non consentibile in sicurezza: considerate le concrete condizioni di [oscurità/scarsa visibilità/luogo e traffico/ulteriori circostanze], il conducente veniva invitato a non proseguire la circolazione nelle condizioni accertate; il monopattino veniva [condotto a mano/affidato a persona legittimata/caricato su altro veicolo]. Si dà atto che non veniva applicato alcun sequestro e che le operazioni compiute erano determinate dalle specifiche esigenze di sicurezza riscontrate.

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] completamente privo del catadiottro posteriore rosso.

Codice Pro.Sa.: non presente per questa specifica ipotesi di violazione

Avvertenza sul codice: non utilizzare per analogia il codice relativo alla luce anteriore, alla luce posteriore, ai catadiottri laterali o alla generale difformità tecnico-costruttiva. La fattispecie deve essere individuata attraverso il comma 75-sexies, secondo periodo, e il comma 75-duodevicies della legge n. 160/2019.

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 50,00 a euro 250,00
Pagamento in misura ridotta euro 50,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 35,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 125,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
  • identificare compiutamente mezzo, conducente e proprietario;
  • ispezionare l'intera parte posteriore e non limitarsi al solo parafango;
  • fotografare la parte posteriore nel suo complesso e i particolari nei quali il dispositivo dovrebbe essere collocato;
  • distinguere il catadiottro dalla luce posteriore rossa e dall'eventuale luce di arresto;
  • verificare che un elemento rosso presente abbia effettivamente natura riflettente e non sia un semplice adesivo decorativo o una superficie verniciata;
  • descrivere eventuali tracce di rimozione, rottura o distacco;
  • non subordinare la contestazione alle ore notturne o alle condizioni di scarsa visibilità;
  • non utilizzare la presente scheda per i soli catadiottri laterali gialli mancanti;
  • non applicare automaticamente il regime da euro 200,00 a euro 800,00 previsto per la generale difformità dai requisiti del comma 75;
  • quando il dispositivo sia presente ma sospettato di non conformità tecnica, verificare separatamente art. 4 del decreto 18 agosto 2022, art. 224 del Regolamento e regime temporale del mezzo;
  • acquisire, quando disponibile, manuale, scheda tecnica o documentazione del costruttore;
  • valutare, soprattutto nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, se la prosecuzione possa avvenire in sicurezza; descrivere le circostanze concrete e le modalità di allontanamento del mezzo, senza presentare tale attività come una sanzione accessoria o una misura cautelare automatica;
  • non redigere un verbale di sequestro per questa violazione;
  • verificare separatamente luce anteriore, luce posteriore, catadiottri laterali, indicatori di svolta, segnalatore acustico e ulteriori dotazioni;
  • in caso di conducente minorenne, applicare la disciplina della persona tenuta alla sorveglianza senza indicare impropriamente il minore quale destinatario della sanzione.

Catadiottro e luce posteriore: il catadiottro riflette la luce proveniente da altre sorgenti; la luce posteriore emette luce propria mediante alimentazione elettrica. La presenza dell'uno non sostituisce l'altro e la mancanza deve essere qualificata attraverso la disposizione specificamente violata.

Obbligo permanente: il secondo periodo del comma 75-sexies impone la dotazione senza richiamare i presupposti temporali previsti dal primo periodo per l'accensione delle luci. Il catadiottro deve quindi essere presente anche durante la circolazione diurna e in condizioni di piena visibilità.

Numero dei dispositivi: la legge e il decreto utilizzano il plurale “catadiottri rossi”, mentre l'art. 224 del Regolamento disciplina il dispositivo catadiottrico posteriore al singolare. L'operatore deve verificare la configurazione prevista per il modello e la presenza di almeno un dispositivo posteriore conforme, evitando di contestare un numero minimo non espressamente ricostruito attraverso la disciplina tecnica applicabile.

Elemento rosso non riflettente: colore rosso e funzione catadiottrica non coincidono. Se il mezzo reca soltanto una superficie rossa che non riflette la luce, occorre documentarne natura e comportamento, senza fondare la contestazione sulla sola impressione visiva.

Dispositivo sporco o coperto: la semplice presenza di sporco non equivale automaticamente all'assenza. Quando la capacità riflettente risulti impedita, la condotta deve essere descritta e qualificata alla luce delle caratteristiche tecniche, evitando di utilizzare la formula della totale mancanza se il dispositivo esiste.

Difformità tecniche: altezza superiore, orientamento scorretto, ostacoli alla propagazione della luce, forma irregolare, materiale non conforme o mancanza delle stampigliature richieste non coincidono con l'assenza disciplinata dalla presente scheda. Tali situazioni richiedono un autonomo accertamento fondato sull'art. 4 del decreto 18 agosto 2022 e sull'art. 224 del Regolamento di esecuzione.

Rapporto con la disciplina dei velocipedi: l'art. 68 del Codice della strada prevede i dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi e un proprio regime sanzionatorio. Per il catadiottro posteriore del monopattino esiste però una disposizione speciale nel comma 75-sexies, sanzionata dal comma 75-duodevicies, che deve essere applicata in luogo della sanzione generale prevista per il comune velocipede.

Concorso con altre violazioni: la contemporanea mancanza della luce posteriore rossa integra un distinto profilo disciplinato dal primo periodo del comma 75-sexies, quando ricorrano i relativi presupposti temporali o di visibilità. Devono essere descritte separatamente anche la mancanza dei catadiottri laterali gialli e le ulteriori difformità del mezzo, valutando specialità, concorso e unitarietà delle condotte.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Precetto autonomo. Il comma 75-sexies, secondo periodo, contiene una prescrizione distinta da quella relativa alle luci: il monopattino deve essere dotato posteriormente di catadiottri rossi. La violazione è direttamente compresa nel rinvio sanzionatorio del comma 75-duodevicies.

2. Assenza di un presupposto notturno. I riferimenti a mezz'ora dopo il tramonto, oscurità e visibilità diurna appartengono al primo periodo, relativo alle luci accese e funzionanti. Il secondo periodo impone invece la dotazione del catadiottro senza limitazioni temporali.

3. Distinzione dalla luce posteriore. Un gruppo ottico può comprendere fisicamente sia la luce sia il catadiottro, ma le due funzioni restano giuridicamente differenti. Occorre verificare quale componente manchi e applicare il corrispondente precetto.

4. Assenza e non conformità. La completa mancanza è disciplinata dalla presente scheda. Se un dispositivo esiste ma non rispetta le caratteristiche tecniche, occorre verificare se la condotta debba essere ricondotta alla violazione dei requisiti del comma 75, lettera a), con il diverso regime del comma 75-undevicies.

5. Applicazione temporale delle specifiche tecniche. Il requisito del catadiottro posteriore deriva direttamente dalla legge. Per contestazioni concernenti altezza, orientamento, forma, materiale o omologazione devono essere considerate l'applicabilità temporale del decreto 18 agosto 2022 e la disciplina tecnica vigente per il mezzo.

6. Divieto di duplicazione sanzionatoria. La medesima assenza del catadiottro posteriore non deve essere contestata contemporaneamente come violazione del comma 75-sexies e come generica difformità dai requisiti tecnico-costruttivi, senza una distinta condotta e senza avere valutato il rapporto di specialità tra le disposizioni.

7. Codice Pro.Sa. Non risulta presente un codice autonomo per questa specifica ipotesi di violazione. Non devono essere utilizzati codici riferiti alle luci, ai catadiottri laterali o alla generale non conformità tecnica soltanto per ottenere una registrazione informatica della contestazione.

8. Assenza di confisca. La mancanza del catadiottro posteriore non determina confisca o sequestro del mezzo e non esclude il pagamento in misura ridotta o la riduzione del 30 per cento entro cinque giorni.

9. Minore autore materiale e obbligato in solido. La responsabilità per la condotta del minore deve essere ricostruita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981. L'eventuale proprietario diverso dal conducente è soggetto all'obbligazione solidale secondo l'art. 196 del Codice della strada, ferma la prova della circolazione contro la sua volontà.

10. Collegamenti con gli approfondimenti. Per catadiottri, luci e dispositivi di segnalazione visiva si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.6; per l'utilizzazione dei dispositivi visivi e il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo III, § 5.7, e Titolo V, § 7.15; per il sistema sanzionatorio, l'accertamento, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

11. Collegamento con le altre schede. La luce anteriore è trattata nella scheda ME-LUCI-01; la luce posteriore nella scheda ME-LUCI-02; il segnalatore acustico nella scheda ME-ACUSTICO-01.

12. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, sul decreto 18 agosto 2022, sull'art. 224 del Regolamento di esecuzione e sulle disposizioni procedurali richiamate. Assenza, natura del componente, funzione riflettente e distinzione dalle luci devono essere verificate nel caso concreto.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, compresi gli aggiornamenti alle schede dell'Area Falsi Documentali, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale