PRONTUARIO MONOPATTINI
A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio


CIRCOLAZIONE CON MONOPATTINO AVENTE SEGNALATORE ACUSTICO MANCANTE O INEFFICIENTE

Codice scheda: ME-ACUSTICO-01

Disciplina vigente
Scheda aggiornata al 22 settembre 2026

In sintesi: il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve essere dotato di un segnalatore acustico. Il decreto 18 agosto 2022 precisa che il suono emesso dal campanello deve poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza. La circolazione con dispositivo assente, non azionabile o concretamente inefficiente è soggetta alla sanzione da euro 200,00 a euro 800,00. L'assenza o il completo mancato funzionamento possono essere accertati direttamente; l'insufficiente intensità sonora richiede invece una prova descritta e documentata, poiché la normativa non stabilisce una soglia in decibel né una procedura strumentale tipizzata. Il mancato azionamento del segnalatore da parte del conducente non equivale, da solo, a un difetto tecnico del mezzo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Requisito tecnico violato: art. 1, comma 75, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prescrive la presenza del segnalatore acustico.

Caratteristiche del dispositivo: art. 4 del decreto 18 agosto 2022 – Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, che richiede il segnalatore acustico e stabilisce che il suono emesso dal campanello sia percepibile ad almeno 30 metri di distanza.

Parametro tecnico richiamabile: art. 223, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, che prevede il medesimo requisito di percepibilità ad almeno 30 metri per il campanello dei velocipedi.

Applicazione temporale del decreto tecnico: art. 5 del decreto 18 agosto 2022, che rende obbligatorie le proprie prescrizioni per i monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Il requisito generale del segnalatore acustico deriva comunque direttamente dal comma 75, lettera d), della legge n. 160/2019.

Norma precettiva: art. 1, comma 75-quater, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Norma sanzionatoria: art. 1, comma 75-undevicies, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Poteri di accertamento: art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quanto all'assunzione di informazioni, ai rilievi descrittivi e fotografici e alle operazioni tecniche necessarie.

Disciplina procedurale generale: art. 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che richiama le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada; art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 quando l'autore materiale è minorenne; art. 196 del Codice della strada per l'eventuale obbligazione solidale del proprietario.

PRECETTO

Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve essere dotato di un segnalatore acustico idoneo a svolgere la funzione di avvertimento. Il decreto tecnico utilizza anche il termine “campanello” e richiede che il suono emesso possa essere percepito ad almeno 30 metri di distanza.

Il requisito comprende:

  • la presenza materiale del dispositivo;
  • la possibilità per il conducente di azionarlo durante la marcia;
  • il funzionamento del comando e del meccanismo di emissione sonora;
  • un'intensità sonora idonea a rendere il suono percepibile alla distanza prescritta.

La normativa non individua un valore minimo espresso in decibel, un particolare timbro, una frequenza sonora o un modello unico di dispositivo. La conformità deve pertanto essere valutata rispetto alla funzione e al parametro della distanza, senza dichiarare irregolare un dispositivo soltanto perché elettronico, meccanico o diverso nell'aspetto dal tradizionale campanello da bicicletta.

ELEMENTI DA ACCERTARE

  • effettiva conduzione del mezzo in un'area o spazio individuato dal Codice della strada e non mera conduzione a mano;
  • natura del mezzo quale monopattino a propulsione prevalentemente elettrica;
  • marca, modello, colore, numero di serie ed eventuale contrassegno identificativo;
  • presenza del segnalatore acustico e sua posizione sul manubrio o sul mezzo;
  • possibilità per il conducente di raggiungere e azionare il comando durante la normale conduzione;
  • tipologia del dispositivo, meccanica o elettronica, e modalità di alimentazione;
  • integrità del comando, del battente, della campana, dei collegamenti o degli altri componenti;
  • emissione o mancata emissione del suono a seguito dell'azionamento;
  • eventuale funzionamento discontinuo, attenuato o dipendente da una posizione anomala del comando;
  • distanza effettiva utilizzata per l'eventuale prova di percepibilità e metodo con cui è stata misurata;
  • posizione dell'operatore che percepisce il suono e assenza di ostacoli rilevanti;
  • condizioni ambientali della prova, compresi traffico, vento, rumore di fondo e presenza di superfici riflettenti o schermanti;
  • numero delle ripetizioni della prova ed esito di ciascun azionamento;
  • eventuali strumenti utilizzati, precisando caratteristiche e attendibilità senza attribuire valore legale a misurazioni non previste dalla norma;
  • documentazione fotografica o audiovisiva del dispositivo, del comando, della distanza e delle operazioni compiute;
  • documentazione tecnica del costruttore, manuale d'uso o scheda tecnica eventualmente disponibili;
  • data di commercializzazione in Italia o ulteriori elementi relativi al regime tecnico applicabile;
  • identità e data di nascita del conducente autore materiale;
  • identità del proprietario del mezzo;
  • luogo, data, ora e circostanze concrete dell'accertamento.

Autore materiale: conducente che pone in circolazione il monopattino privo del segnalatore acustico prescritto o avente un dispositivo non funzionante o concretamente inefficiente.

Soggetto destinatario della sanzione: il conducente, se maggiorenne e amministrativamente imputabile; quando l'autore materiale è minorenne, la persona tenuta alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.

Obbligato in solido: il proprietario del mezzo, secondo quanto previsto dall'art. 196 del Codice della strada, salvo che provi che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.

Esclusioni: la fattispecie non ricorre per il solo fatto che il conducente non abbia azionato il segnalatore in una determinata circostanza; quando il dispositivo sia presente, raggiungibile, funzionante e idoneo; per la sola diversità estetica o tecnologica rispetto a un campanello tradizionale; oppure sulla base di un giudizio generico di suono “debole” non sostenuto da una prova coerente con il parametro dei 30 metri. Per i mezzi commercializzati prima del 30 settembre 2022 deve essere ricostruito il regime tecnico applicabile alla verifica dell'intensità, ferma la presenza del requisito legislativo.

 

FORMULA DA RIPORTARE NEL VERBALE

Conduceva sulla strada il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica [marca, modello, colore, numero di serie, contrassegno identificativo ed ulteriori elementi], avente requisiti diversi da quelli prescritti dall'art. 1, comma 75, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'art. 4 del decreto 18 agosto 2022, poiché il segnalatore acustico [scegliere e descrivere analiticamente l'ipotesi]:

  • era assente;
  • era presente ma non poteva essere azionato a causa di [comando mancante/bloccato/rotto/non raggiungibile durante la conduzione o altra anomalia];
  • pur essendo azionato, non emetteva alcun suono, come verificato mediante [numero] prove;
  • emetteva un suono non percepibile alla distanza di 30 metri, come accertato mediante la prova descritta di seguito.

La verifica era effettuata in [luogo], misurando la distanza mediante [strumento o metodo]; il dispositivo veniva azionato per [numero] volte mentre l'operatore si trovava a 30 metri, in posizione [descrivere]. In presenza delle seguenti condizioni ambientali: [traffico, vento, rumore di fondo, ostacoli e ulteriori elementi], il suono [non era percepito/era percepito soltanto alla minore distanza di ... metri]. Le operazioni erano documentate mediante [fotografie/video/verbale di operazioni tecniche/ulteriori elementi]. Violazione dell'art. 1, comma 75-quater, primo periodo, sanzionata dal comma 75-undevicies, primo periodo, della medesima legge.

Formula integrativa – dispositivo elettronico: il segnalatore acustico di tipo elettronico risultava [privo di alimentazione/scollegato/con comando inefficiente/con altoparlante non funzionante]; l'azionamento del comando determinava [nessuna emissione/emissione intermittente o attenuata], come documentato mediante [indicare elementi].

Formula integrativa – prova a distanza inferiore: il suono cessava di essere percepibile alla distanza approssimativa di [...] metri; il punto era determinato mediante [metodo] e la prova era ripetuta [...] volte con il medesimo esito. Venivano annotate le condizioni ambientali e le ragioni per le quali esse non compromettevano l'attendibilità dell'accertamento.

Formula integrativa – accertamento tecnico differito: poiché le condizioni ambientali o le caratteristiche del dispositivo non consentivano una verifica attendibile sul posto, venivano eseguite o disposte le seguenti operazioni tecniche: [descrivere attività, soggetto esecutore, strumenti, metodologia ed esito].

Formula integrativa – impedimento della prosecuzione: non veniva consentita la prosecuzione della circolazione del mezzo nelle condizioni accertate; il monopattino veniva [condotto a mano/affidato a persona legittimata/caricato su altro veicolo], dando atto che per la presente violazione non veniva applicato alcun sequestro.

Conducente minorenne: in qualità di [genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/persona tenuta alla sorveglianza] del minore [generalità complete e data di nascita], rispondeva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della violazione materialmente commessa dal predetto minore, il quale poneva in circolazione il monopattino [identificazione] avente il segnalatore acustico [mancante/non azionabile/non funzionante/inefficiente].

Codice Pro.Sa.: 4223

Avvertenza sul codice: il codice identifica la violazione generale relativa alla circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli prescritti dal comma 75. Nel verbale deve essere descritta con precisione l'assenza o l'inefficienza del segnalatore acustico e, quando pertinente, la prova di percepibilità. Non utilizzare il codice Pro.Sa. 4244, riservato al motore termico o alla potenza nominale continua superiore a 1 kW.

REGIME SANZIONATORIO

Limiti edittali da euro 200,00 a euro 800,00
Pagamento in misura ridotta euro 200,00
Pagamento ridotto del 30% entro cinque giorni euro 140,00
Maggiorazione notturna non prevista
Importo costituente titolo esecutivo in mancanza di pagamento e ricorso euro 400,00, pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese, ricorrendo i presupposti dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada
Sanzione amministrativa accessoria non prevista per questa specifica violazione
Sequestro o altra misura cautelare sul mezzo non previsti per questa sola violazione
Decurtazione di punti non prevista
Autorità competente per il ricorso Prefetto oppure, in alternativa, Giudice di pace

 

NOTE DA RIPORTARE NEL VERBALE E ATTIVITÀ OPERATIVE

  • descrivere la circolazione effettivamente osservata e il luogo dell'accertamento;
  • identificare compiutamente mezzo, conducente e proprietario;
  • fotografare il manubrio, il dispositivo, il comando, i collegamenti e le eventuali parti danneggiate;
  • verificare che il comando sia raggiungibile durante la normale posizione di guida;
  • azionare il dispositivo più volte per escludere anomalie occasionali;
  • distinguere il mancato funzionamento meccanico dall'assenza di alimentazione di un dispositivo elettronico;
  • non qualificare automaticamente come irregolare un segnalatore elettronico o avente forma diversa dal campanello tradizionale;
  • per l'insufficiente intensità, misurare e indicare la distanza effettiva della prova;
  • descrivere traffico, vento, rumore di fondo, ostacoli, edifici e ulteriori condizioni che possano influire sulla percezione;
  • indicare numero degli azionamenti, posizione dell'operatore ed esito di ciascuna prova;
  • non inventare una soglia in decibel né attribuire valore decisivo a un'applicazione fonometro non calibrata;
  • quando il contesto non consenta una prova attendibile, rinviare la valutazione a un accertamento tecnico adeguato;
  • acquisire, quando disponibile, manuale, scheda tecnica o documentazione del costruttore;
  • ricostruire il regime tecnico applicabile ai mezzi commercializzati prima del 30 settembre 2022;
  • non confondere l'omesso azionamento in una situazione concreta con il difetto costruttivo qui trattato;
  • impedire la prosecuzione della circolazione nelle medesime condizioni, documentando come il mezzo sia stato allontanato;
  • non redigere un verbale di sequestro per questa sola violazione;
  • verificare separatamente luci, catadiottri, indicatori di svolta, freni, regolatore, marcatura CE, potenza, contrassegno e assicurazione;
  • in caso di conducente minorenne, applicare la disciplina della persona tenuta alla sorveglianza senza indicare impropriamente il minore quale destinatario della sanzione.

Assenza e inefficienza: sono ipotesi differenti. L'assenza deriva dall'inesistenza materiale del dispositivo; l'inefficienza deve essere collegata al mancato funzionamento, all'impossibilità di azionarlo durante la guida o all'inidoneità sonora concretamente verificata.

Distanza di 30 metri: il decreto non richiede che il suono sia “forte” in termini generici, ma che sia percepibile alla distanza indicata. La prova deve quindi rappresentare la distanza, il metodo di misurazione, la posizione dell'ascoltatore e le condizioni ambientali.

Assenza di una soglia in decibel: non è stabilito un livello minimo di pressione sonora espresso in dB. Un fonometro tecnicamente adeguato può documentare ulteriormente l'accertamento, ma non è possibile sostituire il criterio normativo dei 30 metri con una soglia numerica non prevista.

Rumore ambientale: una prova effettuata nel traffico intenso potrebbe non dimostrare l'inefficienza intrinseca del dispositivo, perché il suono potrebbe essere coperto da rumori eccezionali. Analogamente, un ambiente chiuso o fortemente riflettente potrebbe amplificarlo. Nei casi dubbi occorre scegliere condizioni attendibili o disporre un accertamento tecnico.

Segnalatore elettronico: la formulazione “segnalatore acustico” non consente di considerare automaticamente vietato un dispositivo elettronico. Devono essere verificati accessibilità del comando, stabilità dell'installazione, funzionamento e percepibilità, oltre alla compatibilità con la documentazione del mezzo.

Mancato uso: l'operatore che osservi il conducente non utilizzare il campanello in una situazione concreta non può dedurne automaticamente che il mezzo ne sia privo o che il dispositivo non funzioni. La difformità tecnica richiede l'esame del monopattino e la prova del relativo requisito.

Applicazione temporale: il segnalatore è richiesto direttamente dall'art. 1, comma 75, lettera d), della legge n. 160/2019. L'art. 5 del decreto 18 agosto 2022 stabilisce la propria applicazione obbligatoria ai monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Per i mezzi anteriori, l'assenza completa del dispositivo deve essere distinta dalla contestazione fondata sulle specifiche tecniche sopravvenute, ricostruendo la disciplina vigente e la documentazione del prodotto.

Rapporto con la disciplina dei velocipedi: l'art. 68 del Codice della strada prescrive il campanello per i velocipedi e prevede un proprio regime sanzionatorio. Per il monopattino opera tuttavia la disposizione speciale del comma 75, lettera d), con la sanzione stabilita dal comma 75-undevicies; non deve essere applicata automaticamente la sanzione prevista per il comune velocipede.

Possibile diversa classificazione: la mancanza del segnalatore non trasforma automaticamente il mezzo in ciclomotore o in altra categoria di veicolo. L'eventuale diversa classificazione richiede un autonomo accertamento tecnico e giuridico fondato sull'insieme delle caratteristiche costruttive, alla luce degli artt. 46, 47 e 52 del Codice della strada.

Concorso con altre difformità: se il mezzo presenta più requisiti tecnico-costruttivi non conformi riconducibili al comma 75, l'organo accertatore deve descriverli integralmente e valutare l'unitarietà della violazione della medesima disposizione. Restano autonome le condotte disciplinate da precetti differenti, quando risultino provati tutti i relativi elementi costitutivi.

PAGAMENTO E RICORSI

Termini e modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 202 del Codice della strada.

Ricorso al Prefetto: secondo quanto previsto dall'art. 203 del Codice della strada.

Opposizione al Giudice di pace: in alternativa al ricorso al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 204-bis del Codice della strada.

NOTE ALLA PRESENTE IPOTESI DI VIOLAZIONE

1. Requisito stabilito direttamente dalla legge. Il segnalatore acustico è espressamente previsto dall'art. 1, comma 75, lettera d), della legge n. 160/2019. Il decreto 18 agosto 2022 ne precisa la funzione attraverso il parametro di percepibilità a 30 metri.

2. Campanello e segnalatore acustico. La legge utilizza la nozione generale di segnalatore acustico, mentre il decreto fa riferimento al suono emesso dal campanello. L'accertamento deve concentrarsi sulla funzione prescritta, senza estendere o restringere arbitrariamente la norma in base alla sola forma del dispositivo.

3. Prova immediata. Quando il dispositivo è assente, il comando è materialmente rotto oppure dall'azionamento non deriva alcun suono, l'accertamento può essere svolto direttamente, documentando fotograficamente e descrivendo le prove effettuate.

4. Prova dell'insufficiente intensità. Se il dispositivo emette un suono, la contestazione dell'inefficienza richiede di confrontarlo con il parametro dei 30 metri. Un giudizio fondato esclusivamente sull'impressione soggettiva dell'operatore non rappresenta adeguatamente l'elemento tecnico previsto dalla norma.

5. Metodo non tipizzato. La disciplina non prescrive uno specifico fonometro, un livello in decibel, una direzione di misurazione o determinate condizioni atmosferiche. Questa assenza non elimina il requisito, ma impone di descrivere una prova razionale, trasparente e ripetibile.

6. Dispositivo presente ma non utilizzato. La fattispecie riguarda il requisito del mezzo. L'eventuale omissione comportamentale deve essere valutata separatamente e non può essere contestata come segnalatore mancante o inefficiente senza il relativo accertamento.

7. Specialità rispetto all'art. 68 del Codice della strada. L'equiparazione ai velocipedi opera per quanto non disciplinato dalla normativa speciale. Poiché presenza e sanzione del segnalatore sono espressamente regolate dai commi 75, 75-quater e 75-undevicies, la fattispecie non deve essere automaticamente ricondotta al regime pecuniario previsto dall'art. 68 del Codice della strada.

8. Assenza di confisca. Il comma 75-vicies collega la confisca esclusivamente al motore termico o al motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. La difformità del segnalatore acustico non determina, da sola, né confisca né sequestro e non esclude il pagamento in misura ridotta.

9. Codice Pro.Sa. Il codice 4223 identifica la violazione generale della circolazione con monopattino avente requisiti diversi da quelli stabiliti dal comma 75. Deve essere accompagnato dalla precisa descrizione dell'assenza, del mancato funzionamento o della prova di inefficienza.

10. Minore autore materiale e obbligato in solido. La responsabilità per la condotta del minore deve essere ricostruita secondo l'art. 2 della legge n. 689/1981. L'eventuale proprietario diverso dal conducente è soggetto all'obbligazione solidale secondo l'art. 196 del Codice della strada, ferma la prova della circolazione contro la sua volontà.

11. Collegamenti con gli approfondimenti. Per il segnalatore acustico e gli altri dispositivi del mezzo si rinvia a Monopattini elettrici – Parte I, Titolo III, § 5.6; per il rapporto tra disciplina speciale e norme applicabili in via residuale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte II, Titolo V, § 7.15; per la sanzione dei monopattini non conformi, l'accertamento tecnico, il minore, l'obbligato in solido, la prova e la redazione del verbale si rinvia a Monopattini elettrici – Parte III, Titolo I, § 3.2; Titolo II, §§ 4.5-4.6; Titolo III, §§ 5.9-5.10; Titolo VIII, §§ 10.22-10.23; Titolo IX, §§ 11.24-11.25.

12. Collegamento con le altre schede. La mancanza degli indicatori di svolta o del freno su entrambe le ruote è trattata nella scheda ME-DOTAZIONI-01; la luce anteriore assente, spenta o inefficiente nella scheda ME-LUCI-01; la luce posteriore assente, spenta o inefficiente nella scheda ME-LUCI-02.

13. Controllo redazionale. La scheda è costruita sul testo vigente della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 177/2024, sul decreto 18 agosto 2022, sull'art. 223 del Regolamento di esecuzione e sulle disposizioni procedurali richiamate. Presenza, azionabilità, funzionamento, intensità e regime temporale devono essere verificati nel caso concreto.

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI

  • 22 settembre 2026: prima redazione della scheda.

 

AVVERTENZA: la presente scheda costituisce un contributo tecnico-operativo dei curatori e non riveste carattere di ufficialità. Prima dell'applicazione della disciplina al caso concreto devono essere verificati il testo vigente delle fonti ufficiali, le disposizioni transitorie, gli atti attuativi e di prassi, la segnaletica presente e tutte le circostanze concretamente accertate. Gli importi indicati si riferiscono alla data di aggiornamento riportata nella testata. I testi normativi e gli atti ufficiali restano soggetti al rispettivo regime giuridico; le note redazionali, le formule operative, l'organizzazione e gli ulteriori contenuti originali del Prontuario non possono essere riprodotti senza autorizzazione.


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