CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

 

Articolo 35 CdS
Competenze

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 73 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
   2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
   3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16754 del 20/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 35 e 37 del Codice della Strada e 590 del C.P. - Sinistro stradale - Andamento curvilineo della strada - Mancanza di idonea segnaletica stradale e di illuminazione - Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale - Prevenzione - Omicidio colposo - Responsabilità - Il comportamento imprudente del conducente che tiene una velocità non adeguata in ragione dell'ora notturna al termine del rettilineo su strada non illuminata, non scorgendo la curva pericolosa non segnalata, non esime chi è tenuto alla manutenzione e gestione della strada per la mancata apposizione di idonea segnaletica in quanto nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente.

 

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