Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1440 del 17 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1440 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sospensione della patente di guida - Applicazione - In relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool è ammissibile il ricorso per cassazione sia contro la sentenza che vede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa come quella accessoria della sospensione della patente di guida.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di (Omissis) ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena su richiesta delle parti (convertita ex art. 186, comma 9-bis cod. strada), a (Soggetto 1) per la fattispecie di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-sexies, e 186-bis, comma 1, lett. a), cod. strada, omettendo di applicare la relativa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge per non aver il Tribunale applicato con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per la fattispecie di cui innanzi la sanzione ammnistrativa accessoria, prevista per legge, della sospensione della patente di guida.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen., è fondato.

2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, S., Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen..

3. Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione.

3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare,

quelle in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, B., Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, M., cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, M., Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, C., Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, M., Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, C., Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, A., Rv. 227910).

3.2. Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa obbligatoria sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per legge con riferimento alla fattispecie in oggetto. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendosi nella specie applicare in questa sede la sanzione in ragione del necessario giudizio di commisurazione da effettuarsi in applicazione dei parametri previsti dall'art. 218 cod. strada (in merito alla detta commisurazione giudiziale si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, V., Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 13747 de123/02/2022, D. A., Rv. 283022-01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, F., Rv. 271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di (Omissis).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia sul punto al Tribunale di (Omissis).

Così deciso il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

 

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