Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 24197 del 6 giugno 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24197 del 06/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Veicolo fermo in un'area di sosta - Apertura portiera - Qualificazione giuridica di incidente - Il veicolo fermo in sosta in un'area all'uopo predisposta che, a causa dell'apertura della portiera provoca un urto con un velocipede condotto dal ciclista che sopraggiunge, risponde alla qualificazione giuridica di incidente stradale in quanto interferisce con la regolarità e con la sicurezza della circolazione stradale e costituisce peraltro inosservanza ad uno specifico precetto contenuto nel codice stradale volto a prevenire situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. (Soggetto 1) ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e ss. la pena di mesi dieci giorni venti di reclusione in relazione al reato di omicidio stradale, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge per errata qualificazione giuridica dei fatti contestati, atteso che il sinistro non era stato occasionato dalla circolazione stradale in quanto il veicolo del (Soggetto 1) si trovava fermo presso area di sosta stradale, laddove l'urto con il ciclista era stato determinato dall'apertura dello sportello.

2.1 Con una seconda e terza censura lamenta una totale carenza motivazionale in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sia in relazione ai criteri dosimetrici utilizzati al fine di stabilirne la misura tra minimo e massimo edittale, sia in ragione della mancata esplicitazione della intervenuta riduzione ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2 bis in ragione della riduzione prevista per la scelta del rito.

3. Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (Sez. 6, 20/11/2008, PG in proc. C., Rv. 241611; Sez. 2, 2/11/2013, PG in proc. C., Rv. 257871).

3.1 Il ricorso è fondato limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, avendo il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta omesso di fornire adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art. 448 c.p.p., comma 2 bis (Sez. U. n. 21369 del 26/09/2019, M. Rv. 279349; Sez. 5, 13/11/2019, L. A. M., Rv. 277552).

3.2 In particolare la sanzione amministrativa risulta applicata in misura medio-massima senza alcuna plausibile motivazione sulle ragioni di tale scelta.

4. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici motivi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, 29/01/2014, A. e altro, Rv. 259211), ma è invece tenuto ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edittale (Sez. 4, 27/03/2012, T., Rv. 252738; Sez. F., 20.8.2020, R. A. E. W., Rv. 279635-01).

4.1 Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dall'art. 218 C.d.S., comma 2 e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (Sez. 4, 12/11/1999, PG in proc. T., Rv. 215785; 18.11.2020, D. M. C., Rv. 280393; Sez. 4, 9/11/2017, F., Rv. 271661).

Il giudice ha del tutto omesso di indicare i criteri adottati incorrendo in totale difetto di motivazione, anche con riferimento alla eventuale riduzione applicata per la scelta del rito premiale ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2 bis (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, D. L.) e pertanto la sentenza impugnata deve trovare annullamento limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria.

5. Il primo motivo di ricorso è invece manifestamente infondato laddove la qualificazione giuridica fornita dal giudice del patteggiamento non risulta manifestamente errata nei limiti della valutazione imposta all'esito del motivo di ricorso, pure ammesso ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, ma risulta al contrario coerente con la giurisprudenza di legittimità che ricondotto all'inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale condotte del tutto analoghe a quella che viene in considerazione nel presente giudizio la quale, benché intervenuta allorquando il veicolo era fermo in sosta, ha comunque interferito con la regolarità e con la sicurezza della circolazione stradale e costituisce peraltro inosservanza ad uno specifico precetto contenuto nel codice stradale volto a prevenire situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione (cfr. Sez. 4, n. 476 del 13/11/1990, C., Rv. 186246). Il primo motivo di ricorso va pertanto ritenuto inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis). Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2023.

 

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