CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 155 CdS
Limitazione dei rumori

(Vedi art. 155 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 350 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
   2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
   3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
   4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
   5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Un autocarro in sosta prolungata dotato di attrezzature per trasporto a temperatura controllata (ATP) e col motore dell'impianto refrigerante in funzione non viola ne il disposto contenuto nell'art. 157, comma 2, ultimo periodo del C.d.S. (sosta senza avere il motore spento) ne' quello contenuto nell'art. 157, comma 7-bis, ultimo periodo del C.d.S. (sosta con motore acceso allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso). Nel caso in esame sarebbe appropriato contestare la violazione amministrativa contenuta nel disposto dell'art. 155, commi 1 e 5 del C.d.S. (veicolo che genera rumori molesti in atto connesso con la circolazione stessa) oppure, se ricorressero le condizioni, il reato di cui all'art. 659 del c.p..

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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