CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 9 CdS
Competizioni sportive su strada
(Vedi art. 9 del Prontuario del Codice della Strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 9 del Codice della strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate.
L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.
Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.
Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. (1)
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre. (2)
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.
Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.
Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’articolo 124 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (3) L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto. (4)
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis. Comma abrogato. (5)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 173,00 a euro 694,00, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 12. (6)
NOTE
(1) Comma 1 sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 9 aprile 2025, n. 58, in vigore dal 13 maggio 2025.
(2) Le parole «e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada» sono state soppresse dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 aprile 2025, n. 58.
(3) Riferimento sostituito dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, con disposizioni applicabili dal 23 dicembre 2023.
(4) Il richiamo agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, è stato soppresso e il secondo periodo è stato aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 9 aprile 2025, n. 58.
(5) Comma inserito dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e successivamente abrogato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(6) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 9 aprile 2025, n. 58.
AVVERTENZA: il testo della norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Breve commento all’articolo 9 del Codice della strada
L’articolo 9 disciplina le competizioni sportive che si svolgono, interamente o in parte, su strade o aree pubbliche. L’autorizzazione è necessaria per contemperare l’attività sportiva con la sicurezza pubblica, il trasporto pubblico e il traffico ordinario. Non ogni manifestazione ricreativa è però una competizione: occorre accertarne l’effettivo carattere sportivo e agonistico.
Per le gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, l’autorità competente dipende dall’estensione territoriale: comune per la gara interna a un solo comune; regione o provincia autonoma per quella che interessa più comuni; regione o provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni, per il percorso interregionale.
Per le gare con veicoli a motore il criterio è invece la classificazione delle strade percorse. Sono competenti regione o provincia autonoma per la rete di interesse nazionale, regione per le strade regionali, provincia o città metropolitana per le strade provinciali e comune per le strade comunali. Se occorrono autorizzazioni di più enti, la riforma del 2025 consente di indire una conferenza di servizi.
I termini minimi per la richiesta sono di quindici giorni per le autorizzazioni di competenza comunale indicate dal comma 2 e di trenta giorni per le altre. Per le competizioni motoristiche opera inoltre il procedimento speciale dei commi 3, 4 e 5, con nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, programmazione annuale, eventuale inserimento fuori programma e collaudo.
Il collaudo verifica percorso e attrezzature. Può essere omesso per le gare di regolarità che rispettano i limiti medi di 50 km/h sulle strade aperte al traffico e di 80 km/h sulle strade chiuse; resta sempre necessario nelle tratte in cui siano ammesse velocità superiori. L’omissione non è quindi collegata al solo nome attribuito alla manifestazione, ma alle sue concrete regole di svolgimento.
La deroga dell’articolo 78 è circoscritta agli spostamenti dei veicoli partecipanti all’interno del percorso e al tempo strettamente necessario. Non elimina l’obbligo assicurativo dell’articolo 193 e non consente di utilizzare dispositivi inefficienti: l’articolo 79 continua ad applicarsi.
Tutte le competizioni devono essere assistite dalla copertura assicurativa prescritta dal comma 6. La polizza deve comprendere la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati, nonché i danni arrecati alle strade e alle relative attrezzature. L’esistenza della polizza costituisce condizione dell’autorizzazione e non sostituisce le misure organizzative di sicurezza.
Per le competizioni ciclistiche l’autorizzazione può imporre una scorta di polizia o una scorta tecnica, in sostituzione o in ausilio, svolta da personale abilitato. Il disciplinare tecnico regola requisiti, abilitazioni, veicoli, dispositivi e modalità del servizio; per determinate competizioni locali la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale, eventualmente coadiuvata dalla scorta tecnica.
L’autorizzazione della gara e la sospensione temporanea della circolazione sono atti distinti. Quando la sospensione è necessaria, essa condiziona la validità dell’autorizzazione: dal 13 maggio 2025 è disposta dal sindaco se la competizione si svolge interamente in un solo comune e dal prefetto in ogni altro caso. Per esigenze particolari può rendersi necessaria la chiusura della strada.
Il comma 8 sanziona l’organizzatore della competizione priva di autorizzazione, con importi diversi per gare atletiche, ciclistiche o con animali e gare con veicoli a motore. Per le competizioni motoristiche di velocità non autorizzate deve essere verificata l’applicazione della distinta fattispecie penale prevista dall’articolo 9-bis.
Il comma 9 riguarda invece l’inosservanza di obblighi, divieti o limitazioni risultanti dall’autorizzazione. La responsabilità non può essere attribuita automaticamente a organizzatori e partecipanti in modo indistinto: occorre individuare il destinatario della specifica prescrizione e documentare la condotta con la quale l’ha violata.
Chi non osserva il provvedimento di sospensione temporanea della circolazione non è sanzionato secondo gli importi generali del primo periodo del comma 9, ma secondo l’articolo 6, comma 12. Il verbale deve identificare il provvedimento vigente, il tratto e l’orario interessati, la pubblicità della misura e la condotta concretamente tenuta.
L’organizzatore assume una posizione di garanzia rispetto ai rischi propri della manifestazione. Autorizzazione, scorta e sospensione del traffico non esauriscono i suoi doveri: devono essere predisposte e attuate tutte le cautele necessarie in relazione al percorso, ai partecipanti, agli spettatori e alle interferenze con la circolazione.
AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di studio. Per l’attività operativa occorre consultare il testo vigente, gli atti autorizzativi, il provvedimento di sospensione o chiusura, il disciplinare applicabile e la documentazione della singola manifestazione.