CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

Articolo 50 CdS
Velocipedi

Leggi qui il breve commento all’articolo 50 del Codice della strada

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. (1)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo. (2)

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97. (3)

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.
(4)

Note

(1) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L’articolo 1, comma 699, della stessa legge ha subordinato l’efficacia delle disposizioni del comma 698 all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(2) Periodo aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come modificato dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, in vigore dal 6 agosto 2022.

(3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come modificato dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, in vigore dal 6 agosto 2022.

(4) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come modificato dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, in vigore dal 6 agosto 2022.

 

Breve commento all’articolo 50 del Codice della strada

L’articolo 50 individua i veicoli che, per struttura e sistema di propulsione, appartengono alla categoria dei velocipedi. La qualificazione non dipende dal nome commerciale del prodotto, ma dalle sue caratteristiche effettive. Rientrano nella categoria sia i mezzi mossi esclusivamente dalla forza muscolare sia le biciclette nelle quali il motore elettrico svolge una funzione realmente ausiliaria: l’assistenza deve ridursi progressivamente e cessare al raggiungimento di 25 km/h oppure quando il ciclista interrompe la pedalata.

Per le biciclette a pedalata assistita ordinarie la potenza nominale continua massima è di 0,25 KW. La soglia di 0,5 KW riguarda esclusivamente i velocipedi adibiti al trasporto di merci e va letta insieme al requisito del piano di carico previsto dal comma 2. Non è quindi sufficiente dichiarare un’e-bike come «cargo»: occorre che essa sia concretamente destinata al trasporto di merci e presenti un piano approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, la cui superficie rispetti la proporzione stabilita dalla norma.

Il pulsante di ausilio alla conduzione, spesso denominato walk assist, non trasforma da solo il velocipede in un veicolo a motore. Esso è ammesso soltanto se, a pedali fermi, non consente di superare 6 km/h. È invece incompatibile con la definizione del comma 1 un acceleratore capace di imprimere autonomamente una velocità superiore, così come lo sono l’assistenza che permane oltre 25 km/h, il motore che continua a spingere quando cessa la pedalata o il superamento della potenza consentita.

Il comma 2-bis collega la perdita dei requisiti alla disciplina dell’articolo 97 CdS: l’e-bike non conforme è considerata ciclomotore ai sensi e per gli effetti di tale disposizione. Ne derivano, secondo la violazione concretamente accertata, le conseguenze previste per certificato di circolazione, targa, caratteristiche costruttive e misure accessorie. La formula legislativa è tuttavia riferita espressamente all’articolo 97 CdS; l’eventuale applicazione di ulteriori obblighi propri dei veicoli a motore richiede una verifica autonoma della classificazione tecnica del mezzo, anche alla luce dell’articolo 47 CdS. Non è corretto desumere automaticamente dal solo comma 2-bis ogni possibile violazione in materia di patente, casco o assicurazione.

Il comma 2-ter colpisce condotte diverse dalla semplice circolazione. La prima sanzione riguarda chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi capaci di superare la velocità consentita; la seconda riguarda chi modifica un mezzo per aumentarne potenza o velocità oltre i limiti. Un utilizzatore può dunque rispondere della seconda fattispecie se ha effettuato la modifica, mentre la circolazione del mezzo alterato deve essere valutata separatamente. L’accertamento deve descrivere con precisione quale requisito manca e su quali elementi tecnici si fonda la contestazione.

Per gli operatori è utile distinguere gli indizi dalle prove: targhette del motore, controller, cablaggi, sensori, comandi al manubrio, software e dichiarazioni del costruttore possono orientare il controllo, ma la velocità raggiunta in una prova occasionale risente di pendenza, massa del conducente e condizioni ambientali. Quando la verifica richiede misurazioni specialistiche, l’articolo 13 della legge n. 689/1981 consente ispezioni e accertamenti tecnici, anche mediante ausiliari. Nel verbale e nella relazione di servizio devono risultare metodo, strumenti, condizioni della prova, reperti acquisiti e continuità della custodia; le spese non possono essere poste automaticamente a carico dell’interessato senza una specifica base normativa.

La classificazione dell’articolo 50 va infine coordinata con l’articolo 68 CdS, relativo alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi di equipaggiamento, e con l’articolo 182 CdS, che disciplina la condotta dei ciclisti. L’appartenenza del mezzo alla categoria dei velocipedi non esonera quindi dal rispetto degli obblighi di illuminazione, segnalazione, trasporto e circolazione previsti dalle altre disposizioni del Codice.

AVVERTENZA: Il testo della presente norma e il breve commento non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono in alcun modo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il commento ha finalità esclusivamente informativa e operativa. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 

Monopattini elettrici ed equiparazione ai velocipedi

Ai sensi dell’articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies quinquies dello stesso articolo. Il rinvio all’articolo 50 CdS opera quindi come criterio residuale di qualificazione e disciplina: non determina una completa identità di regime tra monopattini e biciclette.

Per i monopattini prevalgono infatti le disposizioni speciali della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sui requisiti tecnico-costruttivi, sulle condizioni di circolazione, sugli obblighi del conducente, sulla sosta e sulle sanzioni. Tale disciplina è stata ampiamente modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, che ha inciso, tra l’altro, sulle strade percorribili e ha introdotto ulteriori obblighi relativi al contrassegno identificativo e alla copertura assicurativa. In sede di controllo occorre pertanto verificare prima la disciplina speciale e applicare le disposizioni sui velocipedi soltanto negli ambiti da essa non regolati.

Classificazione dei velocipedi a pedalata assistita

La qualificazione giuridica dipende dalle caratteristiche effettive del mezzo. Per restare un velocipede, il motore deve essere ausiliario, avere potenza nominale continua massima di 0,25 KW, assistere soltanto la pedalata e ridurre progressivamente l’alimentazione fino a interromperla a 25 km/h o prima, quando il ciclista smette di pedalare. Il comando a pedali fermi è ammesso soltanto come ausilio alla conduzione e fino a 6 km/h. Dati commerciali, marcature e dichiarazioni del costruttore sono elementi utili, ma non prevalgono sulle condizioni costruttive e funzionali riscontrate.

Velocipedi destinati al trasporto di merci

La soglia di 0,5 KW non riguarda ogni bicicletta munita di portapacchi o contenitore. Il mezzo deve essere adibito al trasporto di merci e disporre del piano di carico descritto dal comma 2. In sede di controllo devono essere rilevate le dimensioni complessive del veicolo e quelle del piano di carico, verificando la relazione: lunghezza del piano × larghezza del piano ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.

E-bike non conformi e ambito dell’articolo 97

La mancanza anche di una sola prescrizione del comma 1 determina l’applicazione della qualificazione prevista dal comma 2-bis. La contestazione non va però ridotta automaticamente al solo comma 7 dell’articolo 97 CdS: occorre individuare la specifica condotta e verificare quali commi dell’articolo 97 CdS siano concretamente applicabili, comprese le eventuali misure accessorie. Se le caratteristiche del mezzo ne consentono inoltre l’autonoma classificazione in una categoria internazionale L ai sensi dell’articolo 47 CdS, devono essere valutati separatamente gli ulteriori obblighi di circolazione, senza fondarli sul solo rinvio del comma 2-bis.

Fabbricazione, vendita e modifiche

Le due fattispecie del comma 2-ter hanno destinatari e presupposti distinti. La sanzione da euro 1.084 a euro 4.339 riguarda la fabbricazione, produzione, immissione in commercio o vendita di velocipedi che sviluppano una velocità superiore a quella ammessa. La sanzione da euro 845 a euro 3.382 colpisce chi effettua modifiche idonee ad aumentare potenza nominale continua massima o velocità oltre i limiti. È necessario documentare tanto l’alterazione quanto la sua idoneità tecnica; il mero possesso di un componente non installato non prova, da solo, l’avvenuta modifica del velocipede.

Accertamenti tecnici e documentazione operativa

Il controllo preliminare può comprendere l’esame del comando di accelerazione, del sensore di pedalata, delle targhette, del motore, del controller e delle impostazioni accessibili. Una prova dinamica è significativa soltanto se sono registrati strumento utilizzato, pendenza, fondo, condizioni meteorologiche, massa del conducente, stato di carica e modalità di azionamento. Quando occorrono competenze o apparecchiature specialistiche, gli organi accertatori possono avvalersi degli strumenti istruttori previsti dall’articolo 13 della legge n. 689/1981. Il tecnico eventualmente incaricato deve ricevere un mandato formalizzato; il reperto va identificato e custodito in modo da garantirne l’integrità. Non esiste invece una regola generale che consenta di addebitare sempre al trasgressore il costo della prova tecnica.

Assicurazione e nozione europea di veicolo

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea C-286/22 ha chiarito, con riferimento alla direttiva 2009/103/CE, che non rientra nella nozione europea di «veicolo» una bicicletta il cui motore fornisce soltanto assistenza alla pedalata, anche quando una funzione di accelerazione senza pedalare può attivarsi dopo l’uso della forza muscolare. Il principio riguarda la disciplina assicurativa europea e non sostituisce la classificazione nazionale dell’articolo 50; è quindi richiamato solo per evitare automatismi interpretativi. Per la massima e il testo pubblicati sul portale si rinvia alla sentenza CGUE C-286/22 del 12 ottobre 2023.

Norme collegate per equipaggiamento e circolazione

Dopo aver qualificato il mezzo ai sensi dell’articolo 50, devono essere verificati gli obblighi dell’articolo 68 CdS in materia di caratteristiche costruttive e dispositivi, nonché le regole di comportamento dell’articolo 182 CdS. Le questioni relative a portabiciclette installati su autoveicoli, ebbrezza o alterazione del ciclista e responsabilità per danni da animali appartengono invece ad altri nuclei normativi o al modulo GIURISPRUDENZA e non sono ripetute in queste osservazioni.

AVVERTENZA: Le presenti osservazioni non rivestono carattere di ufficialità e costituiscono un contributo tecnico-editoriale dei curatori del portale. Non sostituiscono la normativa vigente, le circolari delle amministrazioni competenti o l’interpretazione degli organi giurisdizionali. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di giustizia Unione Europea, Sezione V, sentenza numero C-286/22 del 12/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 46, 50 e 193 del Codice della Strada - Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Assicurazione della RC risultante dalla circolazione di autoveicoli - Bicicletta con motore elettrico a pedalata assistita - Nozione comunitaria di "veicolo" - L'articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103 concernente l'obbligo di assicurazione RC dei veicoli deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "veicolo" ai sensi di tale disposizione, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34352 del 04/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Conduzione di velocipede - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, quale la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 18386 del 27/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50 e 193 del Codice della Strada - Velocipedi - Danno cagionato da animale - Responsabilità - Fermo restando il principio secondo cui in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, caso ben diverso è la circostanza che si prospetta quando è un ciclista ad essere assalito dal cane proveniente da un piazzale dal cui cancello è uscito l'animale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7879 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 68 e 182 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - L'omesso esame da parte del giudicante di elementi, quali l'incidenza dell'abbigliamento del ciclista, vittima del sinistro stradale in ore serali, sullo spazio/tempo delle sua avvistabilità (sprovvisto del giubbino catarifrangente ed indossava abiti scuri), oltre che la mancanza dei dispositivi di illuminazione del velocipede, determina una carenza motivazionale, in quanto la prevedibilità della presenza di un velocipede su una strada provinciale urbana e l'esigibilità di un'andatura di marcia tale da consentire la manovra di emergenza nello spazio illuminato dai fari, non risolvono l'ulteriore questione della evitabilità in concreto del sinistro, da effettuare sulla base del tempo tecnico di reazione necessario per avvistare ciò che viene illuminato dai fari.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4893 del 02/02/2015
Circolazione Stradale - Art. 50, 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conduzione di velocipede - Sussistenza del reato - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, mentre rimane l'inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi lo abbia commesso conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesto alcun titolo abilitativo.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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