CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 50 CdS
Velocipedi

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci (1), la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h (4).
   2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo (2).
   2-bis. (3) I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.
   2-ter. (3) Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084,00 a euro 4.339,00. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845,00 ad euro 3.382,00 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.

 

(1) Parole inserite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(2) Periodo aggiunto dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(3) Comma aggiunto dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(4) L’accertamento tecnico finalizzato ad accertare se il velocipede a pedalata assistita munito del sistema walk assist (pressione continuativa di un apposito pulsante che permette di avviare il motore elettrico e muovere la e-bike senza necessità di pedalare) fino a velocità di 6 km/h, può essere effettuato:
   - dagli stessi operatori di polizia stradale con una prova su strada ed utilizzando un dispositivo di misura della velocità approvato e tarato, ai sensi dell’art. 13 L n. 689/1981, redigendo apposito verbale da allegare alla relazione di servizio nella quale saranno esplicate le modalità di accertamento (peso del conducente, pendenza della strada - meglio se priva di variazioni altimetriche che potrebbero indurre dubbi sulla validità della prova - e distanza percorsa);
   - banco di prova certificato per lo scopo dal produttore;
   - strumentazioni dedicate nella disponibilità di  officine specializzate.
Negli ultimi due casi, i tecnici che effettuano gli accertamenti devono essere preventivamente nominati ausiliari tecnici e le spese di accertamento, in caso di esito positivo della prova, saranno poste a carico del trasgressore.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, si opera un distinguo tra i danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale (ove vige il principio secondo cui in tema di presunzione della responsabilità oggettiva, questa resta a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale e concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo (art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale ed è applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione) ed il caso ben diverso che si prospetta quando è un ciclista ad essere assalito dal cane proveniente da un piazzale dal cui cancello è uscito l'animale che ne provoca la caduta (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 18386 del 27/06/2023).
* Sono considerate biciclette a pedalata assistita i velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW (o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci), a condizione che per il suo funzionamento iniziale sia richiesta la pedalata del conducente e che successivamente il motore ausiliario elettrico smetta di funzionare quando il conducente termini di pedalare (o quando il velocipede raggiunge i 25 km/h). La mancanza di una delle condizioni su esposte è sanzionabile ai sensi dell'art. 97, comma 7 del C.d.S..
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 (Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1) recita "che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa", precisando ulteriormente che "la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo". Nei casi su esposti, ed in tutta la circolare, non essendo indicato se l'ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa si riferisca alla struttura portabiciclette montata sia a vuoto o con biciclette - si presume che si riferisca a tutti i casi anzidetti.
* In relazione alla visita e prova che comporta "la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa" a cui fa riferimento la Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1), si precisa che tra le operazioni di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è prevista la visita e prova da parte degli Uffici motorizzazione civile non è ricompresa l’installazione di portabiciclette.
* Secondo la normativa europea (Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare, non rientra nella nozione comunitaria di "veicolo" (Corte di giustizia Unione Europea, Sezione VII, sentenza numero C-286/22 del 12/10/2023).
* Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti commesso dal conducente alla guida di un bene mobile non registrato, come un velocipede o un monopattino, secondo il principio del "Possesso vale titolo", sancito dall'art. 1153 del codice civile, lascia presumere - fino a prova contraria - che il bene sia di proprietà di chi lo detiene e, per tale motivo, si procede al suo sequestro secondo le disposizioni di cui all'art. 224-ter del C.d.S., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
* Una bicicletta a pedalata assistita avente caratteristiche costruttive proprie (dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 KW - o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci -, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare oppure dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h) alterate, è considerato ciclomotore ai soli fini dell'art. 97 del C.d.S. (e non eventualmente motoveicolo) per espresso dettame dell'art. 50, comma 2-bis del C.d.S.
* Quando, per le sue caratteristiche costruttive o a seguito di trasformazioni, il velocipede o il monopattino elettrico rientra nella categoria L1e
, si procede comunque al sequestrato, ai fini della confisca, ed il mezzo è affidato in custodia al conducente, ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., anche se non esiste - perchè mai emesso - il documento di circolazione del veicolo. Fermo restando la contestazione delle relative norme violate (es.: art. 97, commi 6 e 14, e art. 193, comma 2 del C.d.S.).
* A secondo dei casi, gli accertamenti tecnici a carico di velocipede pedalata assistita possono essere espletati sia da centri tecnici che direttamente dagli organi di controllo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
A puro titolo esemplificativo, si pensi al caso di stabilire se il motore elettrico entra in funzione anche senza pedalare: detto accertamento non richiede specifiche competenza tecniche.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di giustizia Unione Europea, Sezione V, sentenza numero C-286/22 del 12/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 46, 50 e 193 del Codice della Strada - Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Assicurazione della RC risultante dalla circolazione di autoveicoli - Bicicletta con motore elettrico a pedalata assistita - Nozione comunitaria di "veicolo" - L'articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103 concernente l'obbligo di assicurazione RC dei veicoli deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "veicolo" ai sensi di tale disposizione, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34352 del 04/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Conduzione di velocipede - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, quale la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 18386 del 27/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50 e 193 del Codice della Strada - Velocipedi - Danno cagionato da animale - Responsabilità - Fermo restando il principio secondo cui in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, caso ben diverso è la circostanza che si prospetta quando è un ciclista ad essere assalito dal cane proveniente da un piazzale dal cui cancello è uscito l'animale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7879 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 68 e 182 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - L'omesso esame da parte del giudicante di elementi, quali l'incidenza dell'abbigliamento del ciclista, vittima del sinistro stradale in ore serali, sullo spazio/tempo delle sua avvistabilità (sprovvisto del giubbino catarifrangente ed indossava abiti scuri), oltre che la mancanza dei dispositivi di illuminazione del velocipede, determina una carenza motivazionale, in quanto la prevedibilità della presenza di un velocipede su una strada provinciale urbana e l'esigibilità di un'andatura di marcia tale da consentire la manovra di emergenza nello spazio illuminato dai fari, non risolvono l'ulteriore questione della evitabilità in concreto del sinistro, da effettuare sulla base del tempo tecnico di reazione necessario per avvistare ciò che viene illuminato dai fari.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4893 del 02/02/2015
Circolazione Stradale - Art. 50, 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conduzione di velocipede - Sussistenza del reato - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, mentre rimane l'inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi lo abbia commesso conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesto alcun titolo abilitativo.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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