CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO III
DEI VEICOLI
CAPO I
Dei veicoli in generale
Articolo 50 CdS
Velocipedi
Leggi qui il breve commento all’articolo 50 del Codice della strada
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo. (2)
2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97. (3)
2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1. (4)
Note
(1) Periodo aggiunto dall’articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L’articolo 1, comma 699, della stessa legge ha subordinato l’efficacia delle disposizioni del comma 698 all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
(2) Periodo aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come modificato dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, in vigore dal 6 agosto 2022.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come modificato dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, in vigore dal 6 agosto 2022.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come modificato dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, in vigore dal 6 agosto 2022.
Breve commento all’articolo 50 del Codice della strada
L’articolo 50 individua i veicoli che, per struttura e sistema di propulsione, appartengono alla categoria dei velocipedi. La qualificazione non dipende dal nome commerciale del prodotto, ma dalle sue caratteristiche effettive. Rientrano nella categoria sia i mezzi mossi esclusivamente dalla forza muscolare sia le biciclette nelle quali il motore elettrico svolge una funzione realmente ausiliaria: l’assistenza deve ridursi progressivamente e cessare al raggiungimento di 25 km/h oppure quando il ciclista interrompe la pedalata.
Per le biciclette a pedalata assistita ordinarie la potenza nominale continua massima è di 0,25 KW. La soglia di 0,5 KW riguarda esclusivamente i velocipedi adibiti al trasporto di merci e va letta insieme al requisito del piano di carico previsto dal comma 2. Non è quindi sufficiente dichiarare un’e-bike come «cargo»: occorre che essa sia concretamente destinata al trasporto di merci e presenti un piano approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, la cui superficie rispetti la proporzione stabilita dalla norma.
Il pulsante di ausilio alla conduzione, spesso denominato walk assist, non trasforma da solo il velocipede in un veicolo a motore. Esso è ammesso soltanto se, a pedali fermi, non consente di superare 6 km/h. È invece incompatibile con la definizione del comma 1 un acceleratore capace di imprimere autonomamente una velocità superiore, così come lo sono l’assistenza che permane oltre 25 km/h, il motore che continua a spingere quando cessa la pedalata o il superamento della potenza consentita.
Il comma 2-bis collega la perdita dei requisiti alla disciplina dell’articolo 97 CdS: l’e-bike non conforme è considerata ciclomotore ai sensi e per gli effetti di tale disposizione. Ne derivano, secondo la violazione concretamente accertata, le conseguenze previste per certificato di circolazione, targa, caratteristiche costruttive e misure accessorie. La formula legislativa è tuttavia riferita espressamente all’articolo 97 CdS; l’eventuale applicazione di ulteriori obblighi propri dei veicoli a motore richiede una verifica autonoma della classificazione tecnica del mezzo, anche alla luce dell’articolo 47 CdS. Non è corretto desumere automaticamente dal solo comma 2-bis ogni possibile violazione in materia di patente, casco o assicurazione.
Il comma 2-ter colpisce condotte diverse dalla semplice circolazione. La prima sanzione riguarda chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi capaci di superare la velocità consentita; la seconda riguarda chi modifica un mezzo per aumentarne potenza o velocità oltre i limiti. Un utilizzatore può dunque rispondere della seconda fattispecie se ha effettuato la modifica, mentre la circolazione del mezzo alterato deve essere valutata separatamente. L’accertamento deve descrivere con precisione quale requisito manca e su quali elementi tecnici si fonda la contestazione.
Per gli operatori è utile distinguere gli indizi dalle prove: targhette del motore, controller, cablaggi, sensori, comandi al manubrio, software e dichiarazioni del costruttore possono orientare il controllo, ma la velocità raggiunta in una prova occasionale risente di pendenza, massa del conducente e condizioni ambientali. Quando la verifica richiede misurazioni specialistiche, l’articolo 13 della legge n. 689/1981 consente ispezioni e accertamenti tecnici, anche mediante ausiliari. Nel verbale e nella relazione di servizio devono risultare metodo, strumenti, condizioni della prova, reperti acquisiti e continuità della custodia; le spese non possono essere poste automaticamente a carico dell’interessato senza una specifica base normativa.
La classificazione dell’articolo 50 va infine coordinata con l’articolo 68 CdS, relativo alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi di equipaggiamento, e con l’articolo 182 CdS, che disciplina la condotta dei ciclisti. L’appartenenza del mezzo alla categoria dei velocipedi non esonera quindi dal rispetto degli obblighi di illuminazione, segnalazione, trasporto e circolazione previsti dalle altre disposizioni del Codice.
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